Incarto n. 52.2005.209
Lugano 14 novembre 2005
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 16 giugno 2005 del
Comune di TRI 1,
contro
la decisione 31 maggio 2005 (n. 2696) con cui il Consiglio di Stato, accogliendo i gravami di CO 1 e CO 2, ha annullato la risoluzione 11 aprile 2005 del municipio di TRI 1 che dichiara irricevibile l'iniziativa popolare denominata "Per il mantenimento e la ristrutturazione della villa __________ in scuola elementare del Comune di T__________ ";
viste le risposte:
- 22 giugno 2005 della Sezione degli enti locali;
- 28 giugno 2005 del Consiglio di Stato;
- 1° luglio 2005 di CO 2;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 31 gennaio 2005 CO 2 cittadini attivi di T__________, hanno depositato presso la cancelleria di questo comune il testo di un'iniziativa popolare denominata "Per il mantenimento e la ristrutturazione della villa __________ in scuola elementare del Comune di T__________ ", mediante la quale veniva chiesto che:
"(...) il Comune proceda al mantenimento e alla ristrutturazione della villa __________ in scuola elementare. L'iniziativa vuole permettere ai cittadini di T__________ di prendere posizione e quindi di votare la ristrutturazione della villa suddetta. I motivi sono i seguenti:
con l'aumento degli allievi, entro il 31 agosto 2005 il Comune dovrà dotarsi di una nuova sezione di scuola elementare.
- Solo con la ristrutturazione siamo in tempo utile per la creazione delle aule necessarie.
- La ristrutturazione non abbisogna di particolari studi, ma solo di una descrizione dettagliata degli interventi che sono limitati.
- Gli interventi devono essere ridotti all'essenziale, non essendoci nessun motivo di demolizioni scriteriate.
- La lettera del 04 marzo 2004 del Dipartimento delle finanze, edilizia scolastica, conferma la possibilità di trasformazione dell'edificio, a firma __________.
Il testo dell'iniziativa è stato regolarmente pubblicato all'albo comunale ed il termine per la raccolta delle firme è stato fissato in 60 giorni.
b) Il 14 marzo 2005 sono stati consegnati alla cancelleria comunale i formulari dell'iniziativa con le firme di 129 cittadini che la sostenevano.
Con risoluzione n. 316 del 13 aprile 2005 il municipio ha dichiarato l'iniziativa irricevibile, poiché il testo della medesima conterrebbe aspetti oggettivamente non veritieri, nonché dati non dimostrati, ragione per la quale i cittadini che l'hanno sottoscritta sarebbero stati fuorviati.
B. a) Con separati ricorsi del 25 e 26 aprile 2005 CO 1 e CO 2 hanno impugnato la predetta risoluzione municipale dinnanzi al Consiglio di Stato, chiedendone l'annullamento e postulando che l'iniziativa in oggetto fosse dichiarata regolare e ricevibile.
b) Con decisione 31 maggio 2005 il Governo ha accolto i gravami ed ha annullato la risoluzione municipale impugnata, riformandola nel senso che l'iniziativa popolare in questione è da considerare regolare e ricevibile. Respinte le censure sollevate da CO 1, secondo il quale il municipio avrebbe dovuto esaminare unicamente la riuscita dal profilo formale dell'iniziativa, il Consiglio di Stato ha in sostanza considerato che l'esecutivo comunale, in luogo di operare l'esame prescritto dalla legge, si era limitato a confutare le argomentazioni addotte dai promotori a sostegno della loro proposta, circostanza questa che non permetteva ancora di decretarne l'irricevibilità.
C. Avverso la predetta decisione governativa, il comune di T__________ si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo in sostanza che la stessa sia annullata e che sia ripristinata la sua risoluzione 13 aprile 2005. Critica il Governo per avere evaso con un unico giudizio i due gravami e per avere accolto quello di CO 1, malgrado che le censure sollevate da quest'ultimo fossero state ritenute prive di fondamento. Per il resto ribadisce che l'iniziativa in parola dev'essere dichiarata irricevibile contenendo la stessa diverse affermazioni che non corrispondono al vero.
D. Il Consiglio di Stato e CO 2 hanno sollecitato la reiezione del gravame. La Sezione degli enti locali rinvia invece alle osservazioni che aveva presentato dinnanzi alla precedente autorità di giudizio. Delle rispettive tesi si dirà, per quanto necessario, nel seguito.
Dal canto suo, CO 1 non ha inoltrato alcuna presa di posizione al gravame.
Considerato, in diritto
1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data (art. 208 cpv. 1 LOC). Il ricorso è tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e la legittimazione attiva del comune ricorrente certa (art. 43 PAmm e 209 lett. b LOC). L'impugnativa è di conseguenza ricevibile in ordine e può essere decisa sulla base della documentazione agli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
2. Il comune di TRI 1 rimprovera in primo luogo al Consiglio di Stato di avere evaso con un'unica decisione i due gravami inoltrati da CO 1 e da CO 2, benché gli stessi si fondassero su argomentazioni tra loro differenti. La censura dev'essere respinta. L'art. 51 PAmm prevede che quando sono proposti davanti alla stessa autorità più ricorsi il cui fondamento di fatto è il medesimo, l'autorità adita può ordinare la congiunzione delle istruttorie e decidere i medesimi con un solo giudizio. Nel caso di specie questa condizione era senz'altro adempiuta in quanto i gravami inoltrati davanti al Consiglio di Stato da CO 1 e CO 2 il 25, rispettivamente il 26 aprile 2005 erano rivolti contro la medesima decisione municipale, per cui riguardavano il medesimo complesso di fatti. La semplice circostanza che le doglianze in essi sollevate differissero tra loro non ostava certo alla congiunzione dei procedimenti e alla loro evasione con un'unica pronuncia.
3. Il ricorrente critica poi il Consiglio di Stato per avere accolto l'impugnativa inoltrata da CO 1, malgrado che la medesima autorità avesse esplicitamente ritenuto prive di qualsiasi fondamento le sue tesi ricorsuali. Anche su questo punto il gravame non può essere accolto. È vero che nel suo ricorso CO 1 si era limitato a sostenere che il municipio era unicamente competente ad esaminare dal profilo formale la riuscita dell'iniziativa e che il Governo ha respinto questo argomento, ritenendo – a giusto titolo – che in simili casi il compito dell'esecutivo comprende anche la valutazione di alcuni aspetti materiali. Si deve però altresì considerare che, secondo la procedura amministrativa ticinese - per la quale vige senza alcuna limitazione di sorta il principio dell'applicazione d'ufficio del diritto (Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, n. 1c ad art. 18) -, decisive per l'accoglimento o la reiezione di un ricorso non sono tanto le motivazioni addotte dalla parte insorgente, quanto piuttosto le domande di giudizio che quest'ultima formula. Ora, in concreto, CO 1 aveva chiesto al Governo che la decisione municipale litigiosa fosse annullata. Nella misura in cui con il suo giudizio l'Esecutivo cantonale ha dato pienamente seguito a questa domanda, il gravame andava accolto a prescindere dalla correttezza o meno dei motivi su cui esso si fondava.
4. Nel merito il comune critica la chiarezza e la veridicità del testo che accompagna l'iniziativa, contestando ad uno ad uno i vari argomenti che i promotori della stessa hanno inserito nel testo sottoposto ai cittadini per spiegare le ragioni della loro proposta di trasformare la villa __________ in sede scolastica.
4.1. Nei comuni ove è stato istituito il consiglio comunale, un quinto dei cittadini può presentare sotto forma di iniziativa popolare delle proposte su taluni oggetti di competenza del legislativo: più precisamente su quelli contemplati all'art. 13 cpv. 1 lett. a, d, e, g, h ed i LOC ed inoltre nei casi stabiliti da leggi speciali (art. 76 cpv. 1, 3 e 4 LOC). Entro un mese dalla presentazione il municipio esamina se la domanda di iniziativa popolare è regolare e proponibile, dopo di che esso pubblica all'albo la sua decisione (art. 76 cpv. 5 LOC). La LOC non precisa che cosa si intenda con regolarità e proponibilità di un'iniziativa popolare. Un'iniziativa popolare deve tuttavia essere considerata regolare quando soddisfa i presupposti formali per la sua riuscita: segnatamente la sottoscrizione da parte di almeno 1/5 dei cittadini nel termine di 60 giorni dal suo deposito. La giurisprudenza del Tribunale amministrativo ha già avuto modo di stabilire che un'iniziativa popolare deve essere considerata proponibile quando, oltre a concernere un oggetto definito all'art. 76 cpv. 1 LOC, è formulata con chiarezza, ossequia i principi dell'unità della materia e della forma, è compatibile con l'ordinamento giuridico federale, cantonale e comunale e si presta infine a realizzazione (cfr. RDAT II-1995 N. 4 consid. 3.2., con rinvii).
4.2. Nel caso di specie è pacifico che a favore dell'iniziativa in questione è stato raccolto un numero sufficiente di firme entro il termine impartito dal municipio. Appare inoltre incontestato che, vertendo la medesima sulla realizzazione di un'opera pubblica, il suo oggetto rientri tra quelli contemplati dai combinati art. 76 cpv. 1 e 13 cpv. 1 lett. g LOC. Riguardo alla chiarezza dell'iniziativa, occorre considerare che nella misura in cui i suoi promotori chiedono testualmente che "il Comune proceda al mantenimento e alla ristrutturazione della villa __________ in scuola elementare", non sussiste oggettivamente alcun problema di comprensione del fine da essa perseguito, per cui da questo profilo si deve escludere che i cittadini che l'hanno sottoscritta possano essere stati tratti in errore. Tale proposta non risulta oltretutto impossibile da realizzare, ritenuto che a questo proposito le autorità comunali non hanno apportato elementi che permettono di affermare che, in caso di sua accettazione da parte del corpo elettorale, essa non potrebbe essere concretamente attuata entro un termine ragionevole (cfr. sul tema: DTF 99 Ia 406 consid. 4c; 94 I 120 consid.4; Andreas Auer, La souveraineté populaire et les limites du droits d'initiative, in: Andreas Auer [a cura di], Sans délais et sans
limites? - L'initiative populaire à la croisée des chemins, Basilea/ Ginevra/Monaco 2001, pag. 80). L'iniziativa in parola rispetta inoltre tanto il principio dell'unità della materia, quanto quello della forma, trattandosi di un'iniziativa amministrativa formulata in modo generico, e non risulta in contrasto con nessuna norma di rango superiore.
Il fatto poi che, secondo quanto sostenuto dal municipio, per giustificare la loro proposta di ristrutturazione del citato stabile, gli iniziativisti avrebbero inserito nel testo sottoposto ai cittadini per firma una serie di affermazioni non corrette, non pregiudica assolutamente la proponibilità dell'atto in questione. Non spetta in effetti al municipio pronunciarsi a questo stadio della procedura sul contenuto delle tesi addotte dai promotori, dovendo semmai tale questione costituire l'oggetto del dibattito politico che avrà luogo dinnanzi al consiglio comunale (art. 76 cpv. 5 LOC) o, in caso di reiezione dell'iniziativa da parte del legislativo, della campagna che precederà la consultazione popolare (art. 77a LOC). Sarà pertanto in queste occasioni che l'esecutivo comunale potrà prendere posizione in merito agli argomenti avanzati dagli iniziativisti, contestandone – se del caso – la fondatezza. Di conseguenza, la decisione con cui il Consiglio di Stato ha ritenuto regolare e proponibile l'iniziativa litigiosa merita di essere tutelata.
5. Stante tutto quanto precede, il ricorso dev'essere pertanto respinto e la decisione impugnata confermata, in quanto immune da violazioni del diritto. Pur tenuto conto dell'esito del gravame, non si prelevano né tasse, né spese, essendo il comune comparso in causa per motivi derivanti dalla sua funzione e non per tutelare i suoi particolari interessi (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 13, 76, 77, 77a, 208 e 209 LOC; 3, 18, 28, 31, 43, 46, 60 e 61 65 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano né tasse, né spese.
3. Intimazione a:
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terzi implicati
1. CO 1 2. CO 2 3. CO 3 4. CO 4
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario