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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 09.01.2006 52.2005.189

9. Januar 2006·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·2,567 Wörter·~13 min·5

Zusammenfassung

Disdetta del rapporto di lavoro - ricusa di un magistrato chiamato a decidere sulla vertenza

Volltext

Incarto n. 52.2005.189  

Lugano 9 gennaio 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Matteo Cassina, presidente Mauro Mini e Andrea Pedroli;

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sull'istanza di ricusa 30 maggio 2005 di

RI 1  

nei confronti del membro del Tribunale cantonale amministrativo, giudice CO 1, contestualmente alla causa promossa dall'istante con ricorso 13 maggio 2005 avverso la decisione 27 aprile 2005 del Consiglio di Stato in materia di disdetta del rapporto di impiego;  

viste le osservazioni:

-          3 giugno 2005 del giudice CO 1;

-          3 giugno 2005 del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   L'istante RI 1 (1946) è entrato alle dipendenze dello Stato il 1° ottobre 1992 quale__________ presso __________. A partire dalla fine degli anni '90 egli ha iniziato a manifestare dei seri problemi relazionali con i colleghi di lavoro e con i superiori. A causa di ciò, dal 4 marzo 2002 è stato ininterrottamente assente dal lavoro per malattia. Nel tentativo di porre rimedio a questa situazione, lo Stato ha quindi proposto a RI 1 di riprendere la sua attività presso un'altra unità di servizio all'interno dell'Amministrazione cantonale. Nessun accordo in tal senso è tuttavia stato raggiunto tra le parti. Il 30 agosto 2004 l'istante ha iniziato uno sciopero della fame, in segno di protesta. Con risoluzioni 16 settembre e 20 ottobre 2004 il Consiglio di Stato ha pertanto deciso di avviare una procedura di mediazione con il proprio dipendente, affidandone la conduzione a due persone esterne all'Amministrazione cantonale. La medesima si è conclusa l'11 marzo 2005 senza il raggiungimento di alcun risultato suscettibile di risolvere la controversia in atto tra le parti.

Con risoluzione del 15 marzo successivo il Consiglio di Stato ha quindi prospettato a RI 1 la disdetta del rapporto di impiego per giustificati motivi, giusta gli art. 58 lett. c e 60 cpv. 1, 2 e 3 lett. b LOrd. Scaduto infruttuoso il termine assegnato al dipendente per adire la Commissione conciliativa per il personale dello Stato, il 27 aprile 2005 il Governo cantonale ne ha quindi pronunciato il licenziamento con effetto al 31 ottobre 2005. Avverso questa decisione il 13 maggio 2005 RI 1 è insorto davanti al Tribunale cantonale amministrativo, contestandone la legittimità sia sul piano formale che materiale.

B.     Con lettera 17 maggio 2005 il giudice CO 1 ha informato RI 1 che avrebbe fatto parte della corte chiamata a giudicare il suo gravame ed ha invitato quest'ultimo a comunicargli entro 5 giorni se aveva fondati motivi di ricusa nei suoi confronti. Il giudice CO 1 ha motivato questa sua iniziativa con la necessità di fare chiarezza in merito alla propria posizione, visto che in passato l'insorgente lo aveva ricusato, inoltrando pure una segnalazione nei suoi confronti sia dinanzi al Ministero pubblico che al Consiglio della magistratura, in relazione all'attività di giudice svolta nell'ambito di alcune vertenze giudiziarie sorte con il Consorzio delle scuole elementari __________ e __________.

In risposta a tale scritto, il 30 maggio 2005, RI 1 ha formalmente chiesto la ricusa del magistrato. In precedenza egli aveva comunicato al Tribunale amministrativo di volersi opporre all'astensione del giudice L__________ dall'esercizio del suo ufficio nella causa pendente in materia di disdetta del rapporto di lavoro.

C.    Chiamato ad esprimersi, il giudice CO 1 ha dichiarato di non intravedere nella fattispecie concreta alcun fondato motivo di ricusa ai sensi dell'art. 27 CPC e di non riconoscere in capo alla sua persona alcuna incapacità soggettiva che gli impedisce di statuire in modo equanime e neutrale sulla vertenza processuale attualmente in essere. Dal canto suo il Consiglio di Stato non ha formulato osservazioni in proposito e si è rimesso al giudizio di questo tribunale.

D.    Con scritto 23 agosto 2005 il giudice delegato all'istruzione della causa avviata con ricorso 13 maggio 2005 da RI 1 nei confronti dello Stato del Cantone Ticino ha comunicato alle parti la composizione della Corte, costituita al fine di evadere l'istanza di ricusa formulata dall'insorgente.

E.     Il 9 settembre 2005 lo stesso giudice delegato ha informato le parti di avere acquisito agli atti copia degli esposti 21 settembre e 15 novembre 2002 inoltrati dal RI 1 al Ministero pubblico e al Consiglio della magistratura, nonché copia della relativa presa di posizione presentata il 9 gennaio 2003 a quest'ultima autorità dal giudice CO 1. Il 22 settembre 2005 RI 1 si è rivolto al Tribunale amministrativo per chiedere la proroga di un termine che gli era stato impartito per presentare delle osservazioni in merito a questi atti. In quell'occasione egli si è dichiarato contrario alla presenza del giudice Ma__________ nella Corte che si sarebbe occupata di evadere la sua domanda di ricusa, per il fatto che in un recente passato detto magistrato, nella sua qualità di presidente della Camera dei ricorsi penali, aveva già statuito su di una causa che lo concerneva come parte. Il 14 ottobre 2005 RI 1 ha inoltrato al Tribunale cantonale amministrativo un'ulteriore lettera con cui, oltre a ribadire la ricusa del giudice Ma__________, ha chiesto, per i medesimi motivi, la ricusa del giudice __________ C__________.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   Giusta l'art. 27 CPC, applicabile alle cause amministrative in virtù del rinvio di cui all'art. 32 cpv. 1 PAmm, le parti possono ricusare il giudice, oltre che nei casi di esclusione (cfr. art. 26 CPC), qualora sussista una grave inimicizia tra il giudice stesso e una delle parti o qualora si diano - più in generale - "gravi ragioni".

Lo scopo del diritto di ricusa - e dell'obbligo di esclusione - è di vietare l'influsso sul giudizio di circostanze estranee al processo che potrebbero privare la decisione della necessaria oggettività, a favore o a pregiudizio di una parte: a chiunque sia sottoposto a influenze di tal genere non può infatti essere riconosciuta la qualità di "giusto mediatore , necessaria per poter fungere da giudice in una vertenza (DTF 117 Ia 170 consid. 3a e rinvii; Rep. 1999 n. 119, 1998 n. 97). L'istituto processuale della ricusa ha del resto rilevanza a livello costituzionale. Oltre all'art. 6 CEDU, laddove è applicabile ai procedimenti amministrativi, l'art. 30 cpv. 1 Cost. assicura alle parti coinvolte in un procedimento giudiziario la garanzia di ottenere un giudizio indipendente e imparziale, reso da un tribunale regolarmente costituito (Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, pag. 166 con riferimenti). Il giudice deve quindi poter essere ricusato da chiunque dimostri un interesse, allorquando vengono a mancare imparzialità e indipendenza. La ricusa rimane tuttavia una misura d'eccezione che, per non intralciare il buon funzionamento della giustizia, deve essere ammessa soltanto in presenza di motivi gravi ed oggettivi che permettono di dubitare dell'imparzialità del giudice. A tal fine occorre che il sospetto di parzialità sia confortato da elementi concreti e nasca da ragioni gravi, di per sé atti a creare una situazione di incapacità soggettiva del giudice ad occuparsi in modo equanime e sereno della vicenda processuale (DTF 126 I 168 consid. 2a, 116 Ia 14 consid. 4,; RDAT 1984 n 29 consid. 3b; Rep 1998 n. 97). Non costituiscono ragioni gravi sufficienti alla ricusa di un magistrato semplici supposizioni, illazioni o timori generici di parzialità non confortati da elementi concreti e suscettibili di confermare l'esistenza di tale situazione. È quindi richiesta la parvenza di motivi seri e comprovati (Rep. 1997 n. 95). Tuttavia secondo costante prassi del Tribunale federale, per accogliere una domanda di ricusa non occorre che il giudice sia effettivamente prevenuto, bastando circostanze obiettivamente idonee a suscitare l'apparenza di una prevenzione e a far sorgere un rischio di parzialità (DTF 117 Ia 324 consid. 2, 116 Ia 33 consid. 2b).

                                   2.   Preliminarmente dev'essere risolta la questione relativa alla composizione della Corte chiamata a pronunciarsi sulla domanda di ricusa in esame. Come esposto in narrativa, con scritto 22 settembre e 14 ottobre 2005 RI 1 ha in effetti contestato che della medesima facciano parte anche i giudici Ma__________ e __________ C__________, dal momento che questi magistrati avevano partecipato il 16 settembre 2004 e il 9 giugno 2005 all'adozione di due distinte decisioni della CRP che lo concernevano. Sennonché l'eccezione è manifestamente tardiva. In effetti, giusta l'art. 32 cpv. 3 PAmm, la ricusa si propone con istanza motivata, contemporaneamente al primo atto di causa, oppure "tosto che si verifichi o che sia scoperta". Il cpv. 4 del medesimo articolo soggiunge poi che essa non è più proponibile da chi sia passato espressamente o tacitamente ad atti successivi. Nel caso di specie, mediante lettera raccomandata del 24 agosto 2005, inviata il giorno successivo, il Tribunale cantonale amministrativo ha comunicato a RI 1 che la Corte che avrebbe statuito sulla sua domanda di ricusa del giudice CO 1, sarebbe stata composta dai giudici __________ C__________, in qualità di presidente, Ma__________ e A__________. Tale scritto è stato ritirato dall'interessato il 26 agosto 2005. Questo significa che l'istante ha atteso quasi un mese prima di reagire a tale comunicazione e addirittura più di un mese e mezzo per contestare la presenza del giudice C__________, ritenuto che dopo questa data sia quest'ultimo che Ma__________ non hanno più avuto modo di trattare altri casi concernenti RI 1, ragione per la quale è da escludere che nel frattempo possano essere sorti nuovi motivi di ricusa nei loro confronti. Ora, benché la legge non stabilisca alcun termine preciso entro il quale inoltrare una simile istanza, si deve ammettere che il lasso di tempo impiegato nella circostanza dall'interessato appare eccessivo. Pur tenuto conto dei tempi necessari al confezionamento di un atto processuale come quello qui in discussione, le regole della buona fede gli imponevano di manifestare il proprio dissenso già nei giorni immediatamente successivi al ricevimento delle citata raccomandata. Tralasciando di fare ciò RI 1 ha dato l'impressione, per atti concludenti, di non avere nulla da eccepire nei confronti dei giudici designati. In simili circostanze non v'è dunque spazio per rimettere in discussione la composizione della Corte comunicata all'istante tramite raccomandata del 23 agosto 2005. In ogni caso, i motivi invocati da RI 1, ancorché generici, non giustificherebbero l'accoglimento della sua richiesta per i medesimi motivi, illustrati qui di seguito, che inducono a respingere l'istanza oggetto del presente procedimento.

3.3.1. In concreto l'istante ha in sostanza addotto quale motivo di ricusa del giudice CO 1 il fatto che nell'autunno del 2002 egli aveva inoltrato al Ministero pubblico e al Consiglio della Magistratura due esposti, tutt'ora inevasi, a carico, tra gli altri, anche del magistrato qui ricusato in relazione all'attività di giudice delegato che quest'ultimo aveva svolto in due cause giudiziarie che RI 1 aveva avviato davanti al Tribunale amministrativo nel 1995 e nel 1998 nei confronti del Consorzio delle scuole elementari __________ __________ e __________, inerenti il pagamento dei pasti che i suoi figli avevano consumato presso la mensa scolastica di __________ tra il 1987 e il 1992 (STA 12 gennaio 1996 nella causa n. 52.1995.421 e STA 19 maggio 1999 nella causa n. 52.1998.66). L'istante ha poi rilevato come egli avesse pure ricusato il citato magistrato nell'ambito di altri due procedimenti evasi dal Tribunale amministrativo nel corso del 2003 (cfr. STA 23 luglio 2003 nella causa 52.2002.401 e 25 luglio 2005 nella causa 52.2002.494).

3.2.Ora, gli argomenti addotti da RI 1 non sono tali da giustificare l'accoglimento della sua domanda.

3.2.1. In primo luogo, secondo costante giurisprudenza, il fatto che un magistrato sia stato chiamato a statuire in un altro procedimento concernente la medesima persona non è motivo di ricusa, ritenuto che di per sé, ciò non condiziona la sua indipendenza o imparzialità nel nuovo procedimento, quand'anche esso dovesse avere per oggetto gli stessi fatti; a maggior ragione, ciò deve valere quando, come nel caso di specie, il nuovo procedimento verte su altri fatti e tutt'altra materia (DTF 116 Ia 387, 113 Ia 62).

3.2.2. Il fatto poi che una parte in un procedimento abbia sporto una denuncia all'autorità penale o di vigilanza nei confronti di un magistrato per motivi inerenti l'esercizio della sua funzione, di norma non costituisce da solo una ragione sufficiente a giustificare la ricusa di quest'ultimo. Un'eccezione a questa regola deve però essere ammessa qualora il magistrato appaia particolarmente colpito e ferito nel suo animo da questa circostanza: in tal caso la stessa potrebbe influire oggettivamente sulla sua serenità di giudizio e impedirgli di trattare la causa con il dovuto distacco (Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato - appendice 2000/2004 - , n. 56 ad art. 27). Nel caso di specie, corrisponde senz'altro al vero che l'istante si è rivolto con due distinti scritti datati 21 settembre 2002 e 15 novembre 2002 al Ministero pubblico e al Consiglio della Magistratura, rimproverando ai giudici del Tribunale amministrativo, che si erano occupati delle due citate cause che alcuni anni addietro lo avevano opposto al Consorzio delle scuole elementari __________ e __________, inadempienze di vario genere nella trattazione delle medesime. Nessun elemento permette però di affermare che in seguito a queste segnalazioni il giudice CO 1, che faceva parte in entrambi i casi della corte che aveva giudicato quelle pratiche, abbia sviluppato nei confronti dell'istante un sentimento di grave inimicizia o di ostilità tale da impedirgli ora di poter esaminare con la dovuta indipendenza e imparzialità il gravame inoltrato dall'istante avverso la decisione con cui il Consiglio di Stato lo ha licenziato. Certo, non si può escludere che il giudice CO 1 sia stato in una certa misura colpito dalle critiche, per altro assai generiche, che gli erano state rivolte in quell'occasione dall'istante. Non risulta tuttavia che il magistrato in questione abbia recepito le medesime come un'offesa personale, suscettibile di dare adito ad una situazione di aperto conflitto con la parte. Lo testimoniano in particolare la presa di posizione a suo tempo presentata dal giudice CO 1 al Consiglio della Magistratura, nonché le sue osservazioni alla domanda di ricusa in esame, dalle quali non traspare alcuna acredine nei confronti dell'istante. D'altronde, soprattutto di fronte ad un contenzioso combattuto e aspro, il giudice deve dimostrare una certa tolleranza nei confronti delle parti, evitando di lasciarsi coinvolgere in diatribe di natura personale con quest'ultime. In caso contrario basterebbe che una parte trascendesse in intemperanze verbali o scritte per poter ottenere la ricusa di un magistrato, ciò che altrimenti non potrebbe conseguire. Il che non è ragionevolmente ammissibile, soprattutto se si considera che, come esposto in precedenza (cfr. consid. 2), alla ricusa si deve far capo con riserbo per non sovvertire inutilmente l'ordine giurisdizionale. Neppure il fatto che RI 1 abbia ricusato il giudice CO 1 in occasione di altri due procedimenti che lo vedevano coinvolto come parte davanti al Tribunale cantonale amministrativo e che questi in seguito a ciò si sia astenuto volontariamente dalle sue funzioni permette di accogliere l'istanza in esame: la misura era in effetti stata presa con l'accordo di tutte le parti coinvolte, non perché il magistrato non fosse in grado d'occuparsi in modo equanime e sereno di quelle vicende processuali, ma unicamente, per evitare inutili perdite di tempo su questioni incidentali e per favorire quindi la rapida evasione di tali cause.

4.Stante tutto quanto precede, l'istanza di ricusa del giudice CO 1 dev'essere respinta. Visto l'esito, la tassa di giustizia e spese sono poste a carico dell'istante (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 28 e 32 PAmm, 27 e 29 CPC;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   L'istanza è respinta.

                                   2.   La tassa di giustizia e le spese di fr. 300.- sono poste a carico di RI 1.

                                      3.   Intimazione a:

  ; .

terzi implicati

  1. CO 1 2. CO 2    

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il Presidente                                                            Il segretario

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