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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 14.06.2005 52.2005.155

14. Juni 2005·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,073 Wörter·~5 min·2

Zusammenfassung

sanzione pecuniaria destinata a sanare abusi edilizi commessi fuori della zona edificabile

Volltext

Incarto n. 52.2005.155  

Lugano 14 giugno 2005  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 30 aprile 2005 di

RI 1  

contro  

la decisione 23 marzo 2005 del Consiglio di Stato (n. 1331) che evade ai sensi dei considerandi il reclamo inoltrato dall'insorgente in relazione alla convenzione 10 febbraio 2004 stipulata tra il Dipartimento del territorio, il comune di CO 3 e CO 1 per definire una sanzione pecuniaria destinata a sanare abusi edilizi commessi fuori della zona edificabile;

viste le risposte:

-    18 maggio 2005 delle CO 2;

-    18 maggio 2005 del Dipartimento del territorio (UDC);

-    20 maggio 2005 di CO 1;

-    18 maggio 2005 del Consiglio di Stato;

-    20 maggio 2005 del municipio di CO 3;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                         che il 14 settembre 1993 il municipio di CO 3 ha autorizzato la resistente CO 1 a realizzare una pista di cantiere sulle part. n. 1161 e 1162 RF, situate fuori della zona edificabile, al fine di realizzare alcuni muri di sostegno e di riattare dei manufatti annessi alla sua casa d'abitazione; l'autorizzazione era subordinata alla condizione di ripristinare la situazione preesistente una volta terminati i lavori;

che finiti i lavori, l'8 settembre 1994 CO 1 ha chiesto al municipio il permesso di trasformare la pista di cantiere in una strada carrozzabile;

che alla domanda si sono opposti il Dipartimento del territorio, la CO 2 e la vicina RI 1;

che il 23 luglio 1999 il municipio di CO 3 ha respinto la domanda, ritenendo insoddisfatti i presupposti degli art. 24 LPT e 75 LALPT allora vigenti;

che la decisione di diniego della licenza è stata confermata dapprima dal Consiglio di Stato con giudizio 2 febbraio 2000 ed in seguito dal Tribunale cantonale amministrativo con sentenza 25 aprile 2000;

che in tutti questi procedimenti RI 1 è comparsa in veste di opponente;

che il 3 marzo 2001 il municipio di CO 3 ha ordinato alla resistente __________ di ripristinare il fondo nello stato primitivo;

che contro l'ordine di ripristino, di cui non è stata data notizia all'opponente, CO 1 è insorta davanti al Consiglio di Stato, chiedendone l'annullamento;

che, previo sopralluogo, al quale l'opponente non è stata convocata, il 10 febbraio 2004 il Dipartimento del territorio, il municipio di CO 3 e la resistente CO 1 hanno stipulato una convenzione, mediante la quale l'abuso veniva sanato con una sanzione pecuniaria di 4'000.fr., da suddividere fra il Cantone e il comune;

che con decisione 22 ottobre 2004 il Servizio dei ricorsi ha stralciato dai ruoli l'impugnativa presentata da CO 1 contro l'ordine di ripristino impartitole dal municipio di CO 3;

che tanto la convenzione, quanto il decreto di stralcio del Servizio di ricorsi non sono stati notificati all'opponente qui ricorrente;

che, nell'autunno del 2004, RI 1, venuta a conoscenza della suddetta convenzione, ha reclamato per la lesione dei suoi diritti di parte dapprima davanti al municipio di CO 3 ed in seguito davanti al Consiglio di Stato;

che con decisione 23 marzo 2005 il Consiglio di Stato ha evaso il reclamo ai sensi dei considerandi;

che nei considerandi il Governo, configurato il reclamo alla stregua di un'istanza d'intervento, ha ritenuto che non spettasse al Servizio dei ricorsi, ma alla Sezione degli enti locali, rispettivamente al Dipartimento del territorio provvedere alla sua evasione;

che contro la predetta decisione RI 1 insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo in sostanza l'annullamento della convenzione 10 febbraio 2004 di cui si è detto sopra;

che il ricorso è avversato dal Consiglio di Stato, che non formula osservazioni;

che ad identica conclusione pervengono il municipio di Pura e la resistente CO 1, contestando succintamente le tesi dell'insorgente; il Dipartimento del territorio si rimette invece al giudizio del Tribunale cantonale amministrativo;

considerato,                   in diritto

                                         che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 21 e 45 LE; oggetto del contendere, in ultima analisi, è in effetti la legittimità di un ordine di ripristino, che è stato convertito in una sanzione pecuniaria all'insaputa della vicina opponente e qui ricorrente;

che la legittimazione attiva dell'insorgente, direttamente e personalmente toccata dal provvedimento impugnato, è certa (art. 43 PAmm);

che il ricorso è tempestivo (art. 46 PAmm), poiché la decisione impugnata è stata notificata all'insorgente per via consolare dopo il 18 aprile 2005;

che l'impugnativa, apparentemente rivolta contro una decisione incidentale, meramente ordinatoria del procedimento, va in realtà intesa come un atto mediante il quale l'insorgente, del tutto sprovvista di conoscenze giuridiche, contesta in sostanza le decisioni con cui l'autorità accetta - contro pagamento di una modica sanzione pecuniaria - il palese abuso edilizio posto in essere dalla resistente;

che, in quest'ottica, il "reclamo" 15 gennaio 2005, inoltrato da RI 1 al Consiglio di Stato, non andava configurato come una semplice istanza d'intervento contro l'operato del municipio di CO 3, ma come una formale contestazione delle decisioni prese, senza coinvolgere l'insorgente, per sanare l'abuso edilizio;

che il "reclamo" andava quindi trattato come un ricorso, volto in primo luogo a contestare - per violazione del diritto di essere sentito - il decreto, nemmeno notificato all'insorgente, con il quale il Servizio dei ricorsi, stralciando dai ruoli l'impugnativa inoltrata dalla resistente CO 1 contro l'ordine di ripristino impartitole dal municipio, aveva in sostanza accettato il fatto compiuto e definitivamente precluso all'insorgente la possibilità di salvaguardare i suoi interessi;

che, stando così le cose, il ricorso va accolto, annullando la decisione impugnata, siccome atta a pregiudicare irrimediabilmente le possibilità di difesa dell'insorgente;

che gli atti vanno rinviati al Consiglio di Stato, affinché evada il reclamo 15 gennaio 2005 inoltratogli da RI 1, trattandolo come un'impugnativa rivolta contro il decreto 22 ottobre 2004 con cui il Servizio dei ricorsi ha stralciato dai ruoli l'impugnativa inoltratagli da CO 1 contro l'ordine di ripristino 3 marzo 2001;

che, date le circostanze, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia.

Per questi motivi,

visti gli art. 21, 45 LE; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è accolto.

§.  Di conseguenza:

1.1.   la decisione 23 marzo 2005 del Consiglio di Stato (n. 1331) è annullata.

1.2    gli atti sono rinviati al Consiglio di Stato, affinché proceda come al penultimo considerando;

                                   2.   Non si preleva tassa di giustizia.

                                      3.   Intimazione a:

    patr. da:; ; ; ; .

terzi implicati

  1. CO 1 1 patrocinata da: PA 1 2. CO 2 3. CO 3 4. CO 4 5. CO 5    

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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