Skip to content

Ticino Tribunale cantonale amministrativo 14.06.2005 52.2005.134

14. Juni 2005·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·3,180 Wörter·~16 min·1

Zusammenfassung

costruzione di uno stabile d'appartamenti su un terreno sul quale sorge una casa d'abitazione

Volltext

Incarto n. 52.2005.134  

Lugano 14 giugno 2005  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 21 aprile 2005 di

RI 1, , RI 2, , tutti patrocinati da: avv. PA 1, 6901 Lugano,  

contro  

la decisione 5 aprile 2005 del Consiglio di Stato (n. 1551) che riforma la licenza edilizia 17 ottobre 2003, rilasciata dal municipio di CO 2 alla CO 1 per la costruzione di uno stabile d'appartamenti lungo via san G__________ (part. 176);

viste le risposte:

-      3 maggio 2005 della CO 1;

-      3 maggio 2005 del Consiglio di Stato;

-    10 maggio 2005 del Dipartimento del territorio (UDC);

       6 giugno 2005 del municipio di CO 2;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   La CO 1, qui resistente, è proprietaria di un fondo (part. 176), situato a S__________ lungo via san G__________, sul quale sorge una modesta casa d’abitazione da tempo in disuso. L'accesso veicolare al fondo è dato da un varco della recinzione, situato appena oltre l'intersezione tra la predetta strada cantonale ed una strada privata a fondo cieco (part. 287), che vi si immette ad angolo retto.

                                         Il 7 maggio 2002 la resistente ha chiesto al municipio il permesso di costruire sul suo fondo uno stabile di 11 appartamenti, articolato su 6 piani fuori terra e dotato di un'autorimessa sotterranea per 23 auto, collegata alla strada pubblica attraverso l’ac-cesso esistente. Prima di dar seguito alla domanda, l'autorità comunale ha chiesto alla CO 1 di spostare l'accesso in modo da farlo sfociare sulla strada privata che il piano del traffico prevede di espropriare e destinare a strada di servizio. L'istante in licenza ha dato seguito alla richiesta, fondata su motivi di polizia del traffico e sugli obbiettivi del piano particolareggiato (PP), che prevede di realizzare una fascia alberata lungo via san G__________.

                                         Nel termine di pubblicazione, diversi vicini, fra cui i ricorrenti, si sono opposti alla domanda, contestandola fra l'altro dal profilo della sufficienza dell'accesso.

                                  B.   Con decisione 17 dicembre 2002 il municipio ha negato la licenza edilizia, ritenendo insoddisfatto il requisito di un accesso sufficiente. L'accesso dalla strada privata sarebbe escluso perché il fondo non dispone di un diritto di passo. L'accesso esistente su via san G__________ non sarebbe invece conforme al PP ed alle esigenze di sicurezza della circolazione.

La decisione è stata confermata dapprima dal Consiglio di Stato ed in seguito dal Tribunale cantonale amministrativo che hanno respinto il ricorso contro di essa inoltrato dalla CO 1, ritenendo in sostanza fondato il motivo del rifiuto addotto dal municipio.

                                  C.   Il 5 maggio 2003 la CO 1 ha inoltrato al municipio una nuova domanda di costruzione, che a differenza della precedente prevedeva di far capo all'attuale accesso al fondo per collegare l'autorimessa sotterranea alla strada cantonale.

Anche questa domanda è stata avversata da numerosi vicini, fra cui i ricorrenti, che hanno sollevato una lunga serie di eccezioni, in seguito riprese ed ulteriormente sviluppate davanti alle istanze di ricorso.

Raccolto il preavviso favorevole dell'autorità cantonale, il 17 ottobre 2003 il municipio ha rilasciato la licenza, subordinandola a diverse condizioni. L'accesso previsto è stato autorizzato soltanto in forma precaria, con la clausola di raccordare successivamente l'autorimessa alla strada privata non appena il comune l'avrà espropriata e trasformata in strada di servizio.

                                  D.   Con giudizio 5 aprile 2005 il Consiglio di Stato ha parzialmente accolto le impugnative inoltrate da alcuni opponenti e dalla stessa CO 1 contro la predetta licenza, che ha riformato, subordinandola a diverse condizioni riferite all'accesso e ad altri provvedimenti volti a contenere le immissioni foniche ed atmosferiche.

In relazione all'accesso, il Governo ha in particolare annullato le condizioni poste dal municipio, sostituendole con l'obbligo di collegare già ora l'autorimessa alla strada di servizio, che il comune ha nel frattempo deciso di realizzare, approvando il progetto, stanziando i crediti necessari ed avviando le pratiche d'espropriazione.

Le censure fondate sulla legislazione ambientale sono state parzialmente accolte sulla base delle risultanze delle verifiche disposte dall'autorità di ricorso attraverso i competenti servizi del Dipartimento del territorio.

                                  E.   Contro il predetto giudizio governativo RI 2 e RI 1 si aggravano davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo in via principale che sia annullato. In via subordinata, postulano invece il rinvio degli atti all'istanza inferiore per nuovo giudizio, o quantomeno la riforma del giudizio su spese e ripetibili.

Con un lungo ed articolato atto di ricorso, gli insorgenti rimproverano in particolare al Consiglio di Stato:

di non aver tenuto conto della perizia paesaggistica allestita dall'arch. M__________ e da loro prodotta per dimostrare che la licenza non era conforme al PP;

di aver applicato una tassa di giustizia (fr. 2'500.-) eccessiva, ponendone a loro carico una quota esorbitante (fr. 1'000.a carico di RI 1; fr. 800.- a carico di RI 2, assieme a tre altri ricorrenti);

di aver accordato al comune ripetibili (fr. 1'800.-) ingiustificate perché l'autorità comunale avrebbe potuto difendersi da sola senza far capo ad un legale;

di non aver rilevato la violazione del principio del contraddittorio posta in essere dalla CBN, di cui non è peraltro nota la composizione, o da una sua delegazione, che ha ispezionato i luoghi senza convocarli;

di aver violato le disposizioni del CPC che disciplinano l'allestimento di perizie, incaricando la SPAA di esperire accertamenti sulle immissioni foniche ed atmosferiche;

di aver fondato il proprio giudizio sulle risultanze di questi accertamenti, che non sarebbero corrette, poiché la zona non sopporterebbe l'ulteriore carico ambientale derivante dal traffico indotto dalla nuova costruzione;

di non aver coinvolto l'Ufficio promozione e valutazione sanitaria istituito nel frattempo dal DSS per valutare l'impatto sulla salute;

di non aver considerato che la realizzazione della strada di servizio non sarebbe affatto sicura, per cui l'accesso non sarebbe adeguatamente garantito;

di aver omesso di valutare il rischio che la nuova costruzione rappresenterebbe per gli alberi protetti esistenti sul loro fondo lungo il confine con quello dedotto in edificazione.

                                  F.   Il ricorso è avversato dal Consiglio di Stato, che non formula osservazioni. Ad identica conclusione perviene il municipio, contestando in dettaglio le tesi degli insorgenti e facendo presente che il comune ha ritirato la domanda di espropriazione della strada privata soltanto per ripresentarla dopo aver corretto l'indennità di espropriazione offerta.

La beneficiaria della licenza dichiara di rinunciare a presentare particolari osservazioni allo scopo di evitare ulteriori lungaggini.

Considerato,                  in diritto

1.1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. La legittimazione attiva degli insorgenti, proprietari di fondi contermini e già opponenti, è certa (art. 43 PAmm). Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine (art. 46 PAmm).

1.2. L'impugnativa può essere evasa sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). La situazione dei luoghi emerge chiaramente dai piani ed è perfettamente nota a questo tribunale. Il sopralluogo chiesto dai ricorrenti non appare dunque atto a procurare la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio.

                                   2.   Accesso

                                         2.1. L'autorizzazione a costruire può essere rilasciata solo se il fondo è urbanizzato (art. 22 cpv. 2 lett. b LPT). Un fondo è urbanizzato solo se dispone, fra l’altro, di un accesso sufficiente ai fini della prevista utilizzazione (art. 19 cpv. 1 LPT).

                                         L'esigenza di un accesso sufficiente si riallaccia a considerazioni di polizia del traffico, sanitaria e del fuoco. L'accesso deve essere tale da non compromettere la sicurezza della circolazione stradale e la fluidità del traffico. Deve inoltre garantire ai mezzi di soccorso la possibilità di accedere liberamente al fondo. Il requisito è soddisfatto quando l'accesso è assicurato di fatto e di diritto. L'accesso deve pertanto già esistere od essere concretamente realizzato al momento in cui vengono portati a compimento i lavori di costruzione dell'edificio o dell'impianto che ne viene servito. Esso deve inoltre essere a disposizione degli utenti della costruzione, che devono essere legittimati ad utilizzarlo per accedervi (RDAT 1994 n. 42; STA 3.5.2002 in re D__________, consid. 2.1; DFGP, Commento alla LPT, ad art. 19 n. 12; J__________, Commentaire de la LAT, ad art. 19 n. 18 seg.; Z__________, Das Baugesetz des Kt. Aargau, § 156 n. 8b; Scolari, Commentario, IIa ed., ad art. 77 LALPT, n. 569 seg.).

                                         2.2. Nell'evenienza concreta, il Consiglio di Stato ha ritenuto che la decisione del consiglio comunale di espropriare la strada privata di cui si è detto in narrativa per trasformarla nella strada di servizio prevista dal PP garantisse in modo adeguato l'accesso al fondo dedotto in edificazione. La deduzione merita di essere confermata. L'approvazione del progetto da parte del legislativo comunale e lo stanziamento del credito necessario impongono infatti al municipio di adottare senza indugi i necessari provvedimenti attuativi. La realizzazione dell'opera viaria prevista dal PP appare sufficientemente certa.

Contrariamente a quanto assumono i ricorrenti, il recente ritiro, da parte del municipio, della domanda di espropriazione inoltrata al tribunale competente non permette di accreditare una diversa conclusione. La desistenza non è in effetti dovuta ad una rinuncia al progetto approvato, ma all'intenzione di correggere un errore nel calcolo dell'indennità offerta. È quindi soltanto temporanea. Lo stesso municipio in sede di risposta al ricorso ha sottolineato che la domanda verrà quanto prima ripresentata.

La palese intenzione dei ricorrenti di ostacolare in tutti i modi l'espropriazione per ritardare la realizzazione dell'opera viaria e quindi di riflesso anche la costruzione dello stabile in esame non merita protezione alcuna.

                                   3.   DLBN

Contrariamente all'indicazione risultante dal foglio di trasmissione della domanda di costruzione all'autorità cantonale, il fondo dedotto in edificazione non fa parte né di un sito pittoresco, né di un paesaggio pittoresco, definiti ai sensi degli art. 2 DLBN e 5 RBN. Considerata la situazione concreta, i luoghi non appaiono peraltro degni di particolare protezione da questo profilo.

Superfluo ed irrilevante è quindi il preavviso espresso dalla CBN, mentre le censure sollevate in proposito dagli insorgenti cadono nel vuoto.

La conclusione non sarebbe comunque diversa nemmeno nel caso in cui il fondo fosse incluso in un comprensorio dichiarato paesaggio pittoresco. Considerate le caratteristiche dell'edificio in contestazione, non si potrebbe invero ragionevolmente ravvisarvi gli estremi di un intervento deturpante. Nemmeno i ricorrenti del resto lo sostengono.

                                   4.   Perizia arch. H__________

Davanti al Consiglio di Stato i ricorrenti hanno prodotto una perizia dell'arch. M__________, che mette fra l'altro in evidenza le difficoltà di realizzare il viale alberato previsto dal PP. Il Governo non le ha attribuito alcun peso. A giusta ragione.

Nella misura in cui i ricorrenti l'hanno prodotta per contestare la legittimità del piano, le censure erano manifestamente irricevibili. Essi non sostenevano in effetti che le circostanze su cui si fonda si fossero nel frattempo modificate. Né eccepivano di non aver potuto far valere le loro ragioni quando è stato approvato.

Nella misura in cui invece l'hanno prodotta per rilevare una difformità del progetto per rapporto ai vincoli sanciti dal PP, in assenza di specifiche censure il Governo non era tenuto a confrontarsi con essa.

Nemmeno in questa sede i ricorrenti spiegano chiaramente per qual motivo la perizia gioverebbe alla loro causa.

                                   5.   Consultazione dell'ufficio promozione e valutazione sanitaria

La censura è destituita di qualsiasi fondamento. Nemmeno i ricorrenti indicano quale pregiudizio sarebbe derivato loro dalla mancata consultazione di quest'ufficio e quale difformità della domanda di costruzione non sarebbe stata rilevata.

                                   6.   Alberi protetti

I due abeti bianchi situati sul fondo del ricorrente RI 2 (part. 200) a confine con il fondo della CO 1 non ostano al rilascio del permesso. Né il piano del paesaggio del PR, né il PP istituiscono particolari vincoli volti a proteggerli. Il fatto che il vecchio PR li considerasse meritevoli di protezione è irrilevante, poiché il vecchio PR è stato abrogato e sostituito dal nuovo, che li ignora. Gli alberi, le cui fronde invadono parzialmente il fondo della resistente, non verrebbero del resto toccati dalla controversa edificazione.

                                   7.   Verifiche della conformità ambientale

7.1. Giusta l’art. 25 cpv. 1 LPAmb, la costruzione di impianti fissi è autorizzata solo se le immissioni foniche da essi prodotte non superano da sole i valori di pianificazione nelle vicinanze. L'autorità che rilascia i permessi può esigere una valutazione preventiva del rumore. Essa determina o fa determinare le immissioni foniche esterne degli impianti fissi, se ha motivo di ritenere che i valori limite d’esposizione determinanti di detti impianti siano o potrebbero essere superati (art. 36 cpv. 1 OIF).

7.2. In concreto, i ricorrenti rimproverano al Consiglio di Stato di aver fatto determinare il rumore derivante dal controverso edificio senza rispettare le norme del CPC, che regolano l'allestimento di perizie. La censura è infondata.

In sede di esame della domanda di costruzione, l'UDC ha ritenuto superfluo esigere una valutazione preventiva del rumore prodotto da uno stabile ad uso abitativo di 11 appartamenti, dotato di un'autorimessa sotterranea per 23 auto. Preso atto delle censure sollevate dai ricorrenti, il Consiglio di Stato ha chiesto ai competenti servizi dipartimentali di esperire comunque tali accertamenti. Nella richiesta di verifica, indirizzata alla SPAA del Dipartimento del territorio, non è ravvisabile il conferimento di un incarico peritale. Si tratta di un semplice supplemento d'indagine, predisposto dall'autorità di ricorso, che soggiaceva unicamente al principio del contraddittorio. Principio, che è stato pienamente rispettato, essendo stata offerta ai ricorrenti la possibilità di far valere le loro osservazioni al rapporto della SPAA.

7.3. Prive di fondamento sono pure le censure sollevate dai ricorrenti con riferimento alle risultanze concrete degli accertamenti supplementari esperiti dai servizi dipartimentali.

·        Il rumore prodotto dai movimenti dei veicoli diretti o provenienti dall'edificio (42.6 dB di giorno e 37.9 dB di notte) è abbondantemente contenuto nei valori di pianificazione fissati dall'OIF per le zone con grado di sensibilità II (55 dB di giorno e 45 dB di notte). Da questo profilo, la licenza è perfettamente conforme al diritto.

·        Parimenti conforme al diritto appare la licenza anche dal profilo del traffico indotto dal nuovo edificio.

Secondo l’art. 9 OIF, l’esercizio di un impianto fisso nuovo o modificato sostanzialmente non deve:

a)     né comportare il superamento dei valori limite d’immissio-ne a causa della maggiore sollecitazione di un impianto per il traffico;

b)     né provocare, a causa della maggiore sollecitazione di un impianto per il traffico che deve essere risanato, immissioni foniche percettibilmente più elevate.

Per essere considerato percettibilmente più elevato, l'incremento di immissioni foniche deve essere di almeno 1.0 db(A).

Via san G__________ è un impianto del traffico che deve essere risanato perché supera in misura non trascurabile i valori limite d'immissione fissati dall'allegato 3 all'OIF per le zone con GS II (68.2 dB di giorno invece di 60 e 58.8 dB di notte invece di 50; cfr. art. 16 LPAmb e 13 OIF). Torna quindi applicabile l’art. 9 lett. b OIF. Il nuovo impianto è comunque conforme poiché determinando un incremento di appena 0.1 dB(A) del rumore del traffico su questa arteria, non provoca immissioni foniche percettibilmente più elevate.

Invano contestano i ricorrenti questa deduzione obiettando che dovrebbe far stato l'incremento riscontrabile sui loro fondi, che sarebbe superiore. Diffondendosi, il rumore si attenua in proporzione quadratica rispetto alla distanza. Le leggi della fisica sconfessano quindi platealmente le tesi dei ricorrenti.

·        Ancor più infondate siccome non sostanziate sono le censure che i ricorrenti sollevano in relazione all'inquinamento atmosferico prodotto dallo stabile.

                                   8.   Tassa di giustizia

8.1. Giusta l’art. 28 cpv. 1 PAmm, il Consiglio di Stato può applicare alle proprie decisioni una tassa di giustizia variante da fr. 10 a fr. 5'000 nei procedimenti amministrativi di carattere non pecuniario, rispettivamente a fr. 10'000.- nei procedimenti amministrativi di natura pecuniaria.

La tassa deve rispettare il principio della copertura dei costi e quello dell'equivalenza (Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. ad art. 28 PAmm n. 2). Essa è applicata a carico della parte soccombente. Il comune ne va esente se non interviene in lite a tutela dei suoi interessi particolari (Borghi/Corti, loc. cit., n. 3).

La commisurazione della tassa è censurabile da parte dell'autorità di ricorso soltanto nella misura in cui viola il diritto, segnatamente sotto il profilo dell'abuso di potere (art. 61 PAmm).

8.2. In concreto, il Consiglio di Stato ha applicato un tassa di giustizia di fr. 2'500.-. L'importo è certamente elevato se si considerano i parametri usualmente applicati da questa istanza. Esso non scaturisce tuttavia da un abuso del potere d'apprezzamento che deve essere riconosciuto al Governo nella commisurazione di questo emolumento. Da un lato, esso appare ragionevolmente ragguagliato al valore dell'immobile (> 5 mio). Basti al riguardo considerare che la tassa per la licenza edilizia supera i 5'000.- fr. Dall'altro, l’importo tiene debitamente conto del lavoro che le impugnative inoltrate dai ricorrenti hanno occasionato all'autorità di ricorso. Certo è che non copre i costi occasionati.

In quanto volto contro la commisurazione della tassa il ricorso va quindi respinto.

Infondate sono pure le censure riferite alla ripartizione della tassa di giustizia fra i ricorrenti. Addebitando la maggior parte della tassa ai ricorrenti RI 2 e RI 1 (fr. 800.- + 1'000.-), che hanno sollecitato l’intervento dell'autorità di ricorso con impugnative tanto puntigliose, quanto infondate, il Governo non ha abusato del margine discrezionale che la legge gli riserva in ordine alla determinazione del grado di soccombenza dei singoli ricorrenti.

                                   9.   Ripetibili al comune

9.1. Secondo l’art. 31 PAmm, il Consiglio di Stato ed il Tribunale cantonale amministrativo, quali autorità di ricorso, condannano la parte soccombente al pagamento di una indennità alla controparte.

L'indennità deve essere adeguatamente commisurata agli oneri occasionati alla parte vincente per la tutela dei suoi interessi dalla parte che ha proposto un'impugnativa infondata o che ha resistito a torto ad un'impugnativa fondata (Borghi/Corti, op. cit., ad art. 31 PAmm n. 2 seg.).

9.2. In concreto, il Consiglio di Stato ha riconosciuto al comune un'indennità di fr. 1'800.- a titolo di ripetibili, che ha posto a carico dei ricorrenti RI 2 e RI 1 nella misura di fr. 900.-, rispettivamente 700.-.

Il comune di CO 2 non dispone di un proprio servizio giuridico. Nulla gli si può dunque rimproverare per essersi rivolto ad un professionista esterno al fine di tutelare l’interesse generale ad un riconoscimento giudiziale della correttezza del suo operato.

Né l’ammontare delle ripetibili (fr. 1'800.-), né la ripartizione fra i singoli ricorrenti prestano d’altro canto il fianco critiche. Ben si può in effetti ammettere che la preparazione delle risposte ai ricorsi abbia impegnato il legale incaricato per almeno una giornata di lavoro. Sostanzialmente corretta appare inoltre la decisione di addebitare la maggior parte dell’indennità (fr. 1'600.-) ai ricorrenti RI 1 (fr. 900.-) ed RI 2 (fr. 700.-). La maggior parte dell'attività svolta dal patrocinatore del comune è stata in effetti occasionata dalle lunghe ed articolate impugnative presentate da questi ricorrenti, che in sede di giudizio si sono rivelate ampiamente infondate.

                                10.   In esito alle considerazioni che precedono, i ricorsi vanno dunque respinti. La tassa di giustizia e le ripetibili, commisurate secondo i principi appena illustrati, sono poste a carico dei ricorrenti secondo soccombenza.

Per questi motivi,

visti gli art. 21 LE; 22 LPT; 11 LPAmb; 9 OIF; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 3'000.- è a carico dei ricorrenti in solido, che rifonderanno fr. 1'000.- al comune a titolo di ripetibili.

                                      3.   Intimazione a:

terzi implicati

  1. Farmacia del Crocefisso SA, 6942 Savosa, 2. municipio di Savosa, 6942 Savosa, 2 patrocinato da: avv. Nello Bernasconi, 6903 Lugano 3 Stazione Caselle, 3. Dipartimento del territorio, Servizi generali, UDC, 6500 Bellinzona, 4. Consiglio di Stato, 6500 Bellinzona,    

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

52.2005.134 — Ticino Tribunale cantonale amministrativo 14.06.2005 52.2005.134 — Swissrulings