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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 28.04.2005 52.2005.118

28. April 2005·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·928 Wörter·~5 min·2

Zusammenfassung

delibera per fornitura e posa di un impianto di ventilazione

Volltext

Incarto n. 52.2005.118 52.2005.119  

Lugano 28 aprile 2005  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sui ricorsi 8 aprile 2005 delle

a.   b.

T__________, 69,   K__________, , patrocinate da: avv. PA 1,  

contro  

il bando del concorso ad invito indetto dal Dipartimento delle finanze e dell'economia (DFE) / Sezione della logistica per la fornitura e la posa dell'impianto di ventilazione del L__________;

viste le risposte 20 aprile 2005 della Sezione della logistica;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                         che con lettera 25 marzo 2005, inviata per posta semplice, la Sezione della logistica del DFE ha sollecitato cinque ditte del ramo, fra cui le due qui ricorrenti, ad inoltrare entro l'8 aprile seguente un'offerta per la fornitura e la posa dell'impianto di ventilazione del L__________;

che la lettera d'invito non indicava né i mezzi né i termini di ricorso per eventualmente impugnare la documentazione di gara;

che contro tale documentazione, ricevuta il 30 marzo 2005, la T__________ e la K__________ sono insorte davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che la stessa fosse riformulata ai sensi dei considerandi e che la procedura d'invito fosse riaperta con un nuovo adeguato termine, rispettivamente annullata;

che le ricorrenti hanno contestato:

di doversi attenere alle offerte dettagliate già inoltrate da altre ditte per altre componenti dell'impianto da fornire (pos. 244.0; 244.4; 251.0);

la mancata indicazione dei quantitativi delle parti da fornire, con delega ai concorrenti del compito di desumerli dai piani;

la prescrizione di prodotti di determinate marche;

l'inadeguatezza del termine per l'inoltro delle offerte;

l'impossibilità di valutare ed indicare i tempi d'esecuzione;

che, pur contestando buona parte delle tesi delle ricorrenti, la Sezione della logistica ha chiesto in via principale di accogliere parzialmente il ricorso, annullando di conseguenza la procedura ad invito, alla quale peraltro - nessuna delle cinque ditte invitate ha dato seguito;

che il committente ha, in particolare, riconosciuto che il termine per l'inoltro delle offerte è troppo breve e che talune posizioni del capitolato sono erronee; in via subordinata ha comunque chiesto il rigetto dell'impugnativa, opponendosi ad una riformulazione del capitolato;

considerato,                   in diritto

                                         che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb;

che in quanto invitate a partecipare alla gara, le ricorrenti sono legittimate a contestarne gli atti che ne definiscono il quadro (art. 43 PAmm e 37 lett. a LCPubb);

che i ricorsi, inoltrati nel termine di 10 giorni dalla ricezione della documentazione impugnata, sono tempestivi (art. 36 cpv. 1 LCPubb);

che, avendo il medesimo fondamento di fatto, possono essere decisi con un unico giudizio (art. 51 PAmm), senza istruttoria (art. 18 PAmm);

che nella definizione della prestazione messa a concorso il committente fruisce di una vasta libertà di decisione;

che i limiti di tale libertà vanno ricercati nei principi generali e nelle prescrizioni imperative che disciplinano il diritto delle commesse pubbliche;

che l'autorità di ricorso, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità di un bando di concorso, deve limitarsi a rilevare le violazioni del diritto (art. 61 PAmm); essa deve in particolare evitare di sostituire il suo apprezzamento a quello del committente;

che un bando di concorso viziato deve di principio essere annullato; correzioni ed emendamenti sono difficilmente ipotizzabili, poiché ingenerano disparità di trattamento nei confronti dei concorrenti che non l'hanno impugnato;

che, nel caso concreto, le ricorrenti contraddittoriamente - postulano, da un lato, la correzione del bando di concorso impugnato; dall'altro, ne sollecitano invece l'annullamento;

che le censure riferite al termine per l'inoltro delle offerte sono sicuramente fondate; un termine di appena 8 giorni appare in effetti chiaramente inadeguato (cfr. art. 18 LCPubb); a maggior ragione si giustifica questa conclusione se si considera che la documentazione di gara messa a disposizione dei concorrenti invitati non era nemmeno completa, mancando le offerte delle ditte terze alle quali essi dovevano attenersi per allestire la propria offerta;

che lo stesso committente riconosce il buon fondamento di questa eccezione;

che meno fondate appaiono invece le ulteriori eccezioni sollevate dalle ricorrenti;

che il rinvio alle offerte di altre ditte, fornitrici di altre componenti dell'impianto, appare giustificato dalla necessità di assicurare la congruenza delle varie prestazioni messe a concorso; non viola dunque il diritto;

che nemmeno nella mancata indicazione dei quantitativi richiesti è ravvisabile una violazione del diritto; nessuna disposizione di legge impedisce invero al committente di mettere a concorso una fornitura a corpo invece che a misura;

che parimenti immune da violazioni del diritto appare il riferimento a determinati prodotti o marche; per quanto è dato di vedere, si tratta soltanto di un riferimento indicativo, che non limita la libertà dei concorrenti di fornire prodotti alternativi equivalenti;

che tali censure possono comunque rimanere indecise, poiché l'adesione del committente alla domanda di annullamento del capitolato formulata dalle ricorrenti permette di dare loro adeguata soddisfazione;

che nella misura in cui chiedono l'annullamento del capitolato, i ricorsi vanno dunque accolti;

che, dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia (art. 28 PAmm); le ripetibili, commisurate al lavoro occasionato alle ricorrenti per la tutela dei loro interessi, sono invece messe a carico dello Stato secondo soccombenza (art. 31 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 18, 36, 37 LCPubb; 9 RLCPubb; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   I ricorsi sono parzialmente accolti.

§   Di conseguenza, la documentazione di gara è annullata.

2.Non si preleva tassa di giustizia.

3.Lo Stato rifonderà fr. 600.- a ciascuna delle ricorrenti a titolo di ripetibili.

                                      4.   Intimazione a:

terzi implicati

  1. Dipartimento finanze e economia Sezione della logistica, 6501 Bellinzona, 2. Dipartimento del territorio, Ufficio lavori sussidiati e appalti, 6500 Bellinzona,    

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario