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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 02.03.2005 52.2004.64

2. März 2005·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,359 Wörter·~7 min·2

Zusammenfassung

uso museruola per cani ritenuti pericolosi

Volltext

Incarto n. 52.2004.64  

Lugano 2 marzo 2005  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretaria:

Katia Baggi Fiala, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 23 febbraio 2004 di

RI 1 entrambi patrocinati da: PA 1 6600 Muralto,  

contro  

la decisione 3 febbraio 2004 del Consiglio di Stato, n. 475, che ha respinto l'impugnativa inoltrata dai ricorrenti avverso la risoluzione 5 settembre 2003 con la quale il municipio di __________ ha imposto l'uso della museruola al cane di loro proprietà;

viste le risposte:

-    2 marzo 2004 del Consiglio di Stato;

-    3 marzo 2004 del municipio di __________;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                         che i ricorrenti RI 1 vivono a __________ dove detengono un cane pastore bernese di 6 anni;

                                         che il 30 giugno 2003 __________, __________ hanno sporto denuncia penale nei confronti dei ricorrenti per titolo di lesioni colpose e di atti contro la pubblica incolumità; il 24 giugno 2003 il cane dei ricorrenti avrebbe infatti aggredito e ferito sia il loro cane, di razza labrador, che la loro ragazza alla pari __________; anche quest'ultima ha sporto denuncia penale;

                                         che essi osservano che quel giorno __________ passeggiava in via Orino a __________ tenendo al guinzaglio il labrador di loro proprietà, mentre il cane dei ricorrenti vagava incustodito;

che, a causa della zuffa, il labrador sarebbe stato morso, mentre __________, avrebbe riportato, oltre a escoriazioni e contusioni, anche alcuni morsi alla gamba sinistra tali da richiedere l'intervento di un medico;

che, a seguito della denuncia penale, con risoluzione 5 settembre 2003 il municipio di __________ - fondandosi in particolare sui punti n. 2 e 3 dell'Ordinanza municipale 30 gennaio 2001 sulla detenzione dei cani - ha ordinato il porto della museruola per il cane dei ricorrenti;

che il 3 febbraio 2004 il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa formulata dai ricorrenti avverso il provvedimento municipale, ritenendolo proporzionato;

che, prescindendo dall'appurare quale cane abbia realmente ferito __________, il Governo ha ritenuto che la risoluzione municipale non fosse arbitraria;

che i ricorrenti si aggravano ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, postulando l'annullamento del predetto giudizio governativo;

che oltre a contestare la pericolosità del loro cane, evidenziano che non è stato appurato quale dei due cani abbia effettivamente morso la ragazza; a tal proposito lamentano innanzitutto la lesione del loro diritto di essere sentiti e contestano la proporzionalità del provvedimento, ritenendo sufficiente l'obbligo di tenere il cane al guinzaglio;

che all'accoglimento del ricorso si oppongono sia il Consiglio di Stato sia il municipio, entrambi senza formulare particolari osservazioni;

che il 14 giugno 2004 il Ministero pubblico ha emesso due decreti di non luogo a procedere;

considerato,                   in diritto

                                         che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 208 LOC; il ricorso è tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e la legittimazione dei ricorrenti è certa (art. 43 PAmm); il gravame è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti senza istruttoria (art. 18 PAmm);

che non è compito di questo Tribunale porre rimedio ad eventuali carenze istruttorie poste in essere dalle istanze inferiori;

che i ricorrenti invocano la violazione del diritto di essere sentiti, non essendo stati interpellati né dall'autorità municipale e neppure dal Governo in merito all'accaduto;

                                         che giusta l'art. 107 LOC il municipio esercita le funzioni di polizia locale, tra cui il mantenimento dell’ordine e della tranquillità (cpv. 2 lett. a);

                                         che la norma in questione è essenzialmente una norma attributiva di competenze in quanto si limita di principio a designare, all'interno del comune, l'organo (municipio) al quale è demandato il compito di tutelare i cosiddetti beni di polizia; non determina invece né la natura né la modalità degli interventi ammissibili;

                                         che il contenuto delle singole misure deve invece essere fissato da ulteriori, specifiche norme di diritto materiale, oppure – dove queste mancano – dalla cosiddetta clausola generale di polizia: rimedio di natura sussidiaria che, in caso di urgenza, permette al municipio di adottare misure atte a prevenire, rispettivamente ad eliminare pericoli gravi ed imminenti per i beni di polizia (RDAT 1993 I n. 2, consid. 2.1. con numerosi rinvii);

                                         che, giusta l'art. 3 della menzionata ordinanza municipale, i cani di indole non mite devono essere provvisti di museruola: è data facoltà al municipio di ordinare l'utilizzo della museruola a cani che pregiudicano la sicurezza pubblica;

                                         che indipendentemente dal fatto che il provvedimento municipale si fondi sull'ordinanza precitata o sia sorretto dalla clausola generale di polizia, controversa in concreto è l'esistenza di una turbativa all'ordine, alla tranquillità e alla sicurezza pubblica suscettibile di giustificare l'intervento dell'autorità comunale qui in esame;

che in concreto il municipio ha ordinato l'utilizzo della museruola per il cane dei ricorrenti, dopo aver preso semplicemente atto dell'inoltro della denuncia penale dei signori __________;

che, essendo stato informato dell'aggressione del 24 giugno 2003, il municipio ha ritenuto che il cane degli insorgenti pregiudicasse la sicurezza pubblica;

che l'autorità comunale non ha offerto ai ricorrenti alcuna possibilità di esprimersi, pronunciando l’ordine impugnato senza esperire alcuna formalità;

che, il Governo dal canto suo ha premesso che rientra nelle competenze dell'esecutivo comunale valutare se siano adempiuti i requisiti per il porto della museruola per i cani di indole non mite;

che, sulla base degli atti di causa, l'autorità di prime cure ha confermato la risoluzione municipale, ritenuto che non vi fossero dubbi circa la non arbitrarietà della valutazione fatta dal municipio;

che, di conseguenza, neppure l'autorità di ricorso di prime cure ha effettuato accertamenti sull'indole del cane dei ricorrenti e neppure sui fatti del 24 giugno 2003;

che siffatto modo di procedere non può essere tutelato; l'accertamento dei fatti da parte del municipio e del Consiglio di Stato appare lacunoso laddove, per dedurre la "pericolosità" del cane dei ricorrenti, si fonda unicamente sulla denuncia penale in oggetto;

che il Ministero pubblico, pronunciandosi sul comportamento dei ricorrenti relativamente al fatto denunciato, ha emesso due decreti di non luogo a procedere; prescindendo da una analisi specifica dell'indole e dell'effettiva pericolosità dell'animale, ha unicamente osservato che, precedentemente al 24 giugno 2003, il cane non aveva mai avuto comportamenti aggressivi e non era stato oggetto di alcuna segnalazione al municipio;

che dagli atti non emerge prova atta a dimostrare l'indole non mite del cane dei ricorrenti; che a tal proposito, né il municipio e neppure il Governo hanno correttamente accertato l'indole del cane e l'eventuale violazione della sicurezza;

che, pur riconoscendo all'autorità comunale ampio potere decisionale in ambito di polizia locale, non si può prescindere dall'evidenziare come la decisione impugnata faccia completamente astrazione da ogni e qualsiasi accertamento oggettivo;

che a fronte di simili lacune, questo Tribunale non può che annullare la risoluzione governativa impugnata e retrocedere gli atti all’istanza inferiore per nuovo giudizio previa adeguata istruttoria, da esperirsi all'occorrenza ordinando adeguate indagini circa l'indole del cane dei ricorrenti e la sua asserita pericolosità (DTF 8 maggio 1995 n. 1P.236/1995 in re G. = RDAT 1995 II n. 8; STA 5 aprile 1994 in re comune di B.; RDAT 2002 II n. 5);

che, a titolo abbondanziale, si evidenzia che l'ordinanza municipale sulla detenzione dei cani vieta in ogni caso di lasciar vagare i cani in luoghi pubblici (art. 1) e prevede che debbano essere costantemente tenuti al guinzaglio nelle zone abitate e ogniqualvolta ve ne fosse la necessità (art. 2);

che in considerazione di quanto precede, il ricorso deve essere accolto e gli atti retrocessi al Consiglio di Stato affinché proceda all'istruttoria e statuisca nuovamente sull'impugnativa;

che dato l'esito non si prelevano spese, né tasse di giustizia (art. 28 PAmm); le ripetibili sono invece poste a carico del municipio di __________ (art. 31 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 107, 208 LOC; 1, 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61 PAmm; art. 2, 3 dell'Ordinanza municipale sulla detenzione dei cani;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è accolto.

                                         §. Di conseguenza:

                                                   1.1.   la decisione 3 febbraio 2004, n. 475, del Consiglio di                       Stato è annullata;

                                                   1.2.   gli atti sono retrocessi al Consiglio di Stato per nuovo                       giudizio previa istruttoria come ai considerandi.

                                   2.   Non si prelevano né tasse, né spese di giustizia. Il comune di __________ rifonderà ai ricorrenti fr. 500.- a titolo di ripetibili.

                                      3.   Intimazione a:

  ; .

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             La segretaria

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