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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 24.01.2005 52.2004.415

24. Januar 2005·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,563 Wörter·~8 min·2

Zusammenfassung

autorizzazione ad acquistare un tomografo assiale computerizzato (TAC)

Volltext

Incarto n. 52.2004.415  

Lugano 24 gennaio 2005  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 23 dicembre 2004 dell'

RI 1 patrocinato da: PA 1  

contro  

la decisione 7 dicembre 2004 del Consiglio di Stato che gli nega l'autorizzazione ad acquistare un tomografo assiale computerizzato (TAC) per il servizio di radiologia per la sede RI 1;

vista la risposta 14 gennaio 2005 del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   Il 5 ottobre 2004 l'RI 1 ha chiesto al Consiglio di Stato il permesso di acquistare un tomografo assiale computerizzato (TAC) del tipo multislice per il servizio di radiologia per la sede dell'__________ dell'__________. L'istante riconosceva che il TAC sarebbe venuto ad in inserirsi in un comprensorio abbondantemente dotato di infrastrutture di questo genere. A suo avviso, l'acquisto si sarebbe comunque reso necessario per rispondere ai contenuti del progetto sanitario, che è stato elaborato per l'__________ in seguito alla votazione popolare con cui è stato respinto il disegno del Gran Consiglio di integrare questo nosocomio nell'__________

La commissione consultiva delle attrezzature medico-tecniche si è limitata a fornire al Consiglio di Stato gli elementi tecnici necessari per rispondere ad un quesito, che - a suo avviso - sarebbe politico.

                                  B.   Con decisione 7 dicembre 2004 il Consiglio di Stato ha negato l'autorizzazione richiesta, ritenendo che la regione del Sottoce-neri è ampiamente dotata di apparecchiature di questo genere e che l'__________ dispone di un TAC dell'ultima generazione in grado di coprire anche il fabbisogno dell'__________.

                                  C.   Contro questa decisione l'RI 1 insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendo che sia annullata e che sia rilasciata l'autorizzazione richiesta.

L'insorgente rimprovera al Consiglio di Stato di essere incorso in un eccesso del potere d'apprezzamento conferitogli dall'art. 3 del DL concernente la pianificazione delle attrezzature medico-tecniche di diagnosi o di cura a tecnologia avanzata o particolarmente costosa 26 marzo 2001 (in seguito: DL clausola del bisogno). L'alta concentrazione di simili apparecchiature nel Sottoceneri non sarebbe decisiva, poiché la tomografia assiale computerizzata sta sostituendo le tecnologie più tradizionali, fornendo risultati qualitativamente migliori a costi inferiori. Il TAC sarebbe inoltre necessario per rispondere alle esigenze di un ospedale acuto qual è l'__________.

                                  D.   All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, contestando le tesi dell'insorgente con argomenti che saranno discussi nei seguenti considerandi.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 9 cpv. 1 DL clausola del bisogno. La legittimazione attiva del ricorrente è certa (art. 43 PAmm). Il ricorso, tempestivo (art. 46 PAmm), è dunque ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). Nemmeno l'insorgente sollecita l'assunzione di particolari prove.

                                   2.   2.1. Allo scopo di contenere i costi della salute e di tutelare l'interesse pubblico preponderante, la qualità e l'adeguatezza degli interventi, la messa in esercizio di attrezzature medico-tecniche di diagnosi o di cura a tecnologia avanzata o particolarmente costose è subordinata ad autorizzazione del Consiglio di Stato (art. 1 cpv. 1 DL clausola del bisogno). Alla clausola sono assoggettati anche gli enti pubblici (art. 1 cpv. 2 DL clausola del bisogno).

Sono considerate attrezzature a tecnologia avanzata quelle che, alternativamente: (a) sono particolarmente costose o la cui manutenzione od esercizio genera costi particolarmente elevati, (b) non fanno parte della dotazione ordinaria di una struttura, (c) necessitano di personale particolarmente qualificato per il loro impiego (art. 2 cpv. 1 DL clausola del bisogno).

La tomografia assiale computerizzata (TAC) è in ogni caso considerata un'attrezzatura a tecnologia avanzata (art. 2 cpv. 2 DL clausola del bisogno).

Giusta l'art. 3 cpv. 1 DL clausola del bisogno, l'autorizzazione è concessa a meno che alternativamente:

-    sia dimostrato un fabbisogno già sufficientemente coperto;

-    non sia dimostrata l'idoneità tecnica dell'attrezzatura;

-     chi intende utilizzarla (istituto o singolo operatore) non possieda le qualifiche professionali necessarie.

La valutazione del fabbisogno e del relativo grado di copertura, dell'idoneità tecnica e delle capacità professionali dell'operatore  è rimessa all'apprezzamento del Consiglio di Stato. È quindi sindacabile da parte del Tribunale cantonale amministrativo soltanto nella misura in cui integra gli estremi della violazione del diritto, segnatamente sotto il profilo dell'abuso di potere (art. 61 PAmm). Violano in particolare il diritto, da questo profilo, le valutazioni che non sono sorrette da criteri oggettivi e pertinenti, che procedono da considerazioni estranee alla materia o che appaiono altrimenti insostenibili, in quanto lesive dei principi fondamentali del diritto (RDAT I 1995 n. 14; Marco Borghi / Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 61 PAmm, n. 2 d) .

2.2. Nel caso in esame, il Consiglio di Stato ha anzitutto fondato il diniego dell'autorizzazione sul fatto che il fabbisogno di apparecchiature di questo genere nel Sottoceneri è ampiamente coperto. Dagli atti risulta in effetti che nei distretti di __________o e __________ sono in esercizio 6 TAC per una popolazione di 179'000 abitanti. Il rapporto TAC per 100'000 abitanti è quindi di 3.35 TAC contro una media svizzera di 1.8.

Di fronte ad un grado di copertura quasi doppio rispetto alla media svizzera, appare del tutto ragionevole sostenere che il fabbisogno è adeguatamente coperto. Persino il ricorrente con la domanda ha riconosciuto che nel Sottoceneri v'è una sovrabbondanza di questo genere di apparecchiature. È ben vero che stanno progressivamente sostituendo le apparecchiature d'indagine diagnostica più tradizionali. Questa tendenza non permette tuttavia di considerare insostenibile la valutazione operata dal Consiglio di Stato, che si è attenuto all'elenco delle apparecchiature soggette ad autorizzazione, definito appena l'anno scorso dal Gran Consiglio nell'ambito di una revisione del DL clausola del bisogno.

Da questo profilo, la decisione impugnata resiste senz'altro alla critica dell'insorgente.

                                   3.   3.1. L'art. 3 cpv. 3 DL clausola del bisogno, introdotto con emendamento del 1° giugno 2004 (BU 2004, 297) su proposta della commissione speciale sanitaria per motivi di coerenza con la legislazione in materia di pianificazione sanitaria (cfr. rapporto 5.11. 2002 n. 5314R), stabilisce tuttavia anche che l'autorizzazione è, di regola, concessa per l'acquisizione di attrezzature di cui un privato o un ente pubblico, riconosciuto nell'ambito della pianificazione ospedaliera, deve in ogni caso dotarsi per adempiere ad un contratto o ad un mandato di prestazione in essere.

L'emendamento in oggetto inibisce la clausola del bisogno, consentendo, almeno in linea di massima, agli operatori sanitari riconosciuti nell'ambito della pianificazione ospedaliera di rivendicare l'autorizzazione, anche se il fabbisogno è coperto, qualora l'attrezzatura risulti indispensabile per far fronte ai suoi obblighi contrattuali od ai compiti che gli sono assegnati dalla legge. Anteponendo l'adempimento degli obblighi contrattuali o legali all'adeguamento della pianificazione, esso permette in sostanza l'acquisto di attrezzature in eccedenza senza sottostare alla clausola del bisogno. Determinanti ai fini del conseguimento di un'autorizzazione fondata su questa norma possono comunque essere soltanto i compiti contemplati dalla pianificazione ospedaliera. Altri contratti e mandati di prestazione non possono giustificare una deroga alla clausola del bisogno.

Il giudizio sull'indispensabilità dell'attrezzatura resta in ogni caso rimesso all'apprezzamento del Consiglio di Stato. Può quindi essere sindacato da parte di questo tribunale unicamente nei limiti della violazione del diritto, segnatamente sotto il profilo dell'abuso di potere (art. 61 PAmm).

3.2. Nel caso concreto, l'RI 1 chiede l'autorizzazione allegando in sostanza che il TAC è indispensabile all'__________ per rispondere adeguatamente alla sua funzione di ospedale acuto, sancita dalla votazione popolare del 13 marzo 1994.

Il motivo invocato non è tuttavia atto a fondare il diritto all'autorizzazione, perché la pianificazione ospedaliera non conferisce all'__________ alcun mandato di prestazione. Il mandato di prestazione è infatti attribuito all'__________ (cfr. www.ti.ch/DSS/temi/pian-osp), che con il TAC installato nella sede dell'__________ è perfettamente in grado di assicurarne l'adempimento. L'__________ è soltanto una delle due sedi dell'__________, che - stando alla pianificazione ospedaliera ed ai materiali parlamentari che lo riguardano - si collocano fra loro in un rapporto di reciproca complementarietà (cfr. www.__________.ch; nonché cifra 4 del rapporto 8.3.01 commissione gestione e finanze sui messaggi n. 4817 e 4817A del Consiglio di Stato relativi alla seconda tappa dei lavori di ampliamento dell'__________, redatto dall'attuale presidente dell'__________, nel quale si rileva che pur ribadendo che un concetto di unificazione delle due sedi avrebbe comportato risparmi non indifferenti, la decisione popolare del 1994 ha imposto la scelta di un concetto di complementarietà basata su una gestione per dipartimenti; www.ti.ch/CAN/SegGC).

Contrariamente a quanto sembra ritenere il ricorrente, determinante dal profilo dell'art. 3 cpv. 3 DL clausola del bisogno può essere soltanto il mandato di prestazione assegnato dalla pianificazione ospedaliera all'__________. L'ulteriore conferimento di un mandato di prestazione all'__________, conseguente alla suddivisione dei compiti operata dall'RI 1 fra le due sedi dell'__________ non è atto a legittimare una deroga alla clausola del bisogno. Una diversa conclusione permetterebbe altrimenti all'RI 1 di eludere la clausola del bisogno.

Anche dal profilo dell'art. 3 cpv. 3 DL clausola del bisogno la decisione impugnata appare dunque conforme al diritto. Spetta al ricorrente impostare la gestione delle due sedi dell'__________ in funzione di un impiego ottimale del TAC esistente presso l'__________.

                                   4.   In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso va quindi respinto. La tassa di giustizia è a carico dell'RI 1 secondo soccombenza.

Per questi motivi,

visti gli art. 2, 3, 9 DL clausola del bisogno; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 1'000.- è a carico del ricorrente.

                                      3.   Intimazione a:

  .

terzi implicati

  CO 1    

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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