Incarto n. 52.2004.414
Lugano 3 marzo 2005
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 23 dicembre 2004 di
RI 1, patr. da: avv. PA 1,
contro
la decisione 9 dicembre 2004 del Presidente del Consiglio di Stato, che si è rifiutato di adottare le misure provvisionali richieste dagli insorgenti (rimozione di segnaletica stradale già posata) nel contesto della procedura ricorsuale promossa contro le prescrizioni locali concernenti il traffico pubblicate dal municipio di CO 1 sul FU __________ del __________;
viste le risposte:
- 10 gennaio 2005 dell'Area del supporto e del coordinamento;
- 3 febbraio 2005 del Presidente del Consiglio di Stato;
- 16 febbraio 2005 del municipio di CO 1;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che il 24 agosto 2004 il municipio di CO 1 ha deciso senza pubblicazione di posare una serie di segnali volti a regolare il traffico durante i lavori di riqualifica di;
che con successiva decisione pubblicata sul __________ del __________ il municipio ha deciso di confermare il collocamento di alcuni segnali stradali volti a chiudere al traffico il tratto meridionale di via fino all'intersezione con via, ovvero:
via
intersezione con via segn. 2.01 "divieto generale di circolazione nelle due direzioni" con tavola complementare eccezioni "servizio a domicilio" e "bus";
intersezione con via segn. 2.01 "divieto generale di circolazione nelle due direzioni" con tavola complementare eccezioni "servizio a domicilio" e "bus";
via
intersezione con via segn. 2.01 "divieto generale di circolazione nelle due direzioni" con tavola complementare eccezioni "servizio a domicilio" e "bus";
che in calce alla pubblicazione erano indicati i rimedi di diritto, con l'avvertenza che un'eventuale impugnativa avrebbe avuto effetto sospensivo ad eccezione dei casi contrassegnati con un asterisco e che i segnali sarebbero stati posati fisicamente soltanto ad avvenuta crescita in giudicato della decisione;
che nessun segnale era contrassegnato da un asterisco;
che avverso l'adozione della predetta segnaletica sono insorti davanti al Consiglio di Stato diversi commercianti del centro di (RI 1), sostenendo che le prescrizioni pubblicate erano incompatibili con i disposti del PR, sprovviste di interesse pubblico, lesive del principio della proporzionalità, della libertà costituzionale di industria e commercio e del principio del divieto di arbitrio;
che con istanza provvisionale presentata nel contesto del grava-me, i ricorrenti hanno chiesto al Presidente del Consiglio di Stato di ordinare l'immediata rimozione della segnaletica impugnata, già posata nonostante l'effetto sospensivo esplicato dal ricorso;
che con giudizio 9 dicembre 2004 il Presidente del Governo ha respinto l'istanza, reputando che era volta a conferire un inoppor-tuno effetto sospensivo al ricorso proposto contro la risoluzione municipale del 21 ottobre 2004, immediatamente esecutiva in quanto confermativa di un complesso di segnaletica da tempo esposto in via provvisoria;
che il 13 dicembre 2004 i soccombenti hanno invocato la revisione del predetto giudizio; il 23 dicembre successivo il Presidente del Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile la domanda;
che lo stesso giorno il litisconsorzio guidato da RI 1 ha impugnato la pronunzia del 9 dicembre 2004 davanti al Tribunale cantonale amministrativo, riproponendo a giudizio la richiesta di immediata neutralizzazione della segnaletica pubblicata;
che dopo aver annotato che la risoluzione municipale avversata non menziona di essere immediatamente esecutiva e che il ricorso al Consiglio di Stato ha effetto sospensivo ex lege, gli insorgenti hanno rimproverato al Presidente del Governo di essersi pronunciato su una domanda non formulata; la rimozione dei segnali installati ingiustificatamente si imporrebbe quale conseguenza dell'effetto sospensivo di cui fruisce il gravame, volto a rimediare ad una situazione particolarmente pregiudizievole per tutti commercianti attivi nel centro cittadino;
che il Presidente del Consiglio di Stato ha sollecitato il rigetto dell'impugnativa, al pari del municipio di CO 1; l'autorità comunale ha rilevato che le prescrizioni censurate sono state apposte mesi or sono quale segnaletica di cantiere e che la risoluzione impugnata non è stata indicata come immediatamente esecutiva per una semplice svista;
che il tribunale ha richiamato d'ufficio dal municipio di CO 1 una copia della decisione con la quale è stata predisposta la posa della controversa segnaletica in via provvisoria e della risoluzione che ha dato origine alla pubblicazione nel FU del __________ seguente;
considerato, in diritto
che il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine giusta gli art. 10 cpv. 2 LALCStr e 21 PAmm;
che il giudizio può essere reso sulla base degli atti, integrati dalla documentazione acquisita d'ufficio dal tribunale (art. 18 cpv. 1 PAmm);
che i segnali e le demarcazioni possono essere collocati o tolti soltanto se è ordinato dall'autorità (art. 101 cpv. 1 OSStr);
che l'autorità deve decidere e pubblicare, menzionando i rimedi giuridici, le regolamentazioni locali del traffico che sono indicate da segnali di prescrizione o di precedenza o da altri segnali con carattere di prescrizione; questi segnali possono essere collocati soltanto dopo che la decisione è divenuta esecutiva (art. 107 cpv. 1 OSStr);
che in via eccezionale, simili regolamentazioni locali del traffico possono essere esposte senza pubblicazione per 60 giorni al massimo, a condizione che trovino fondamento in una decisione formale e siano giustificate da mere esigenze di sicurezza stradale (cfr. art. 107 cpv. 2 OSStr); scaduti 60 giorni siffatte prescrizioni decadono (Bussy & Rusconi, Code suisse de la circulation routière, N. 2.2 ad art. 107);
che nel caso di specie, in virtù dell'art. 107 cpv. 2 OSStr la controversa segnaletica è stata posata senza pubblicazione a seguito di una decisione presa il 24 agosto 2004 dal municipio di CO 1 (ris. no. 1036);
che prima della scadenza del periodo massimo di esposizione consentito dall'art. 107 cpv. 2 OSStr, segnatamente il 5 ottobre 2004, il municipio ha risolto di introdurre l'inversione di marcia in via, accompagnata da tutte le misure filtro e di limitazione di transito necessarie ai fini della viabilità di (ris. no. 1229);
che tali misure, rese pubbliche mediante annuncio apparso sul FU del __________, sono state adottate in applicazione dell'art. 107 cpv. 1 OSStr al fine dichiarato di mantenere in loco la segnaletica posata per lo svolgimento dei lavori di riqualifica urbanistica di;
che in simili circostanze la pubblicazione apparsa sul FU non poteva essere intesa che come provvedimento immediatamente esecutivo volto a prorogare oltre i 60 giorni di cui all'art. 107 cpv. 2 OSStr, la segnaletica di cantiere esposta il mese di agosto 2004;
che in questo contesto, del tutto verosimile appare l'affermazione del municipio secondo cui la mancata pubblicazione degli asterischi indicanti l'esecutività provvisoria delle controverse prescrizioni concernenti il traffico è dovuta ad una semplice svista;
che nonostante la distorta interpretazione data dal Presidente del Consiglio di Stato alla domanda di misure provvisionali presentata dai ricorrenti, la conclusione regge alla critica, poiché il rifiuto di ordinare l'immediata rimozione dei segnali appare sufficientemente giustificato dall'esigenza di assicurare la circolazione e la sicurezza del cantiere durante i lavori di riqualifica del;
che il rigetto della domanda di rimozione della segnaletica equivale in sostanza ad un conferimento dell'immediata esecutività alla decisione municipale impugnata;
che rientra peraltro nelle competenze del Presidente del Consiglio di Stato, ordinare anche d'ufficio le opportune misure provvisionali (art. 21 cpv. 1 PAmm);
che siffatta conclusione appare comunque sostenibile solo fintanto che rimarrà aperto il cantiere in questione; appare dunque necessario, per motivi di chiarezza, limitare gli effetti della provvisoria esecutività alla durata del cantiere; il municipio non ha peraltro addotto alcun valido motivo atto a suffragare il mantenimento in loco della controversa segnaletica oltre la conclusione dei lavori in corso;
che sulla scorta di quanto precede il ricorso va quindi parzialmente accolto, confermando la decisione impugnata unicamente nella misura in cui consente al municipio di mantenere sul posto le prescrizioni necessarie per portare a compimento le opere di riqualifica urbanistica di;
che dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia;
che il comune di CO 1 dovrà rifondere agli insorgenti, assistiti da un avvocato iscritto nell'apposito registro, ripetibili commisurate in funzione dell'esito solo parziale dell'impugnativa (art. 31 PAmm);
visti gli art. 3, 5 LCStr; 101, 107 OSStr; 10 LALCStr; 3, 18, 21, 28, 47, 60 e 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è parzialmente accolto.
Di conseguenza, la decisione 9 dicembre 2004 del Presidente del Consiglio di Stato è riformata nel senso che all'impugnativa 10 novembre 2004 dei ricorrenti è negato l'effetto sospensivo limitatamente alla durata dei lavori di riqualifica urbanistica di.
2. Non si preleva tassa di giustizia.
3. Il comune di CO 1 verserà ai ricorrenti fr. 600.- a titolo di ripetibili.
4. Intimazione a:
; Dipartimento del territorio, Ufficio segnaletica stradale, Bellinzona.
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario