Incarto n. 52.2004.405
Lugano 4 febbraio 2005
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi e Matteo Cassina
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 13 dicembre 2004 di
RI 1 rappr. dal RA 1
contro
la risoluzione 23 novembre 2004 (n. 5258) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dagli insorgenti avverso la decisione 21 ottobre 2004 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione, in materia di revoca del permesso di dimora;
viste le risposte:
- 16 dicembre 2004 del Dipartimento delle istituzioni,
- 21 dicembre 2004 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il cittadino russo RI 1RI 1 (1944) è padre di due figlie: E__________ (1972) e RI 1 (1990), quest'ultima nata da un precedente matrimonio con una connazionale.
Il 13 novembre 1999 egli è entrato in Svizzera per rendere visita e successivamente sposarsi con la cittadina elvetica S__________ (1959), divorziata e già madre di due figli, O__________ (1989) ed E__________ (1992).
Le nozze tra S__________ __________ e RI 1RI 1 sono state celebrate il 4 maggio 2000 a B__________. A seguito del matrimonio l'insorgente ha ottenuto un permesso di dimora, poi regolarmente rinnovato, l'ultima volta fino al 3 maggio 2005.
Il 30 maggio 2000 egli è stato raggiunto dalla figlia RI 1, la quale è stata posta al beneficio di un permesso di soggiorno di identica durata e scadenza a quello ottenuto dal padre.
B. a) Durante il suo soggiorno in Svizzera, RI 1 ha cambiato diversi posti di lavoro, rimanendo a volte disoccupato. Dal luglio 2004 egli lavora come elettromeccanico presso una ditta di S__________.
Il matrimonio dei coniugi RI 1 è stato contrassegnato da diversi periodi di crisi. Dopo una separazione di tre mesi avvenuta nel corso del 2001, essi hanno cessato nuovamente la comunione domestica a partire dell'estate del 2002, ricomponendola solo a partire dal 1° aprile 2003.
Dopodiché, il 23 aprile 2004, S__________ ha inoltrato alla Pretura di Lugano un'istanza di misure protettrici dell'unione coniugale volta ad ottenere l'autorizzazione a vivere separata dal marito, affermando di voler divorziare dallo stesso.
Il 25 giugno 2004 RI 1 ha notificato all'Ufficio regionale degli stranieri di __________ il cambiamento del posto di lavoro e la modifica dell'indirizzo sul suo permesso di dimora e di quello della figlia da P__________ a S__________ a partire dal 1° luglio 2004, indicando di vivere separato di fatto dalla moglie.
Interrogata il 2 settembre 2004 dalla Polizia cantonale in merito alla sua situazione coniugale, S__________ ha affermato che con il marito non è mai esistita un'armonia famigliare e di voler rompere definitivamente con lo stesso.
Analogamente interrogato, il 9 settembre successivo RI 1 ha confermato la crisi matrimoniale, dichiarando di avere lasciato l'abitazione coniugale in giugno dopo essere rientrato dalla Russia pur non escludendo una riconciliazione con la moglie.
b) Fondandosi sulle premesse emergenze, con decisione 21 ottobre 2004 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni ha deciso di revocare il permesso di dimora di RI 1 e, di riflesso, alla figlia RI 1, fissando loro un termine con scadenza il 31 dicembre 2004 per lasciare il territorio cantonale.
In sostanza, l'autorità ha rilevato che lo scopo per il quale tale permesso gli era stato concesso era venuto a mancare in seguito all'avvenuta cessazione della vita in comune con la moglie senza possibilità di riconciliazione, ritenendo in tal modo che egli invocasse il matrimonio in maniera manifestamente abusiva per continuare a soggiornare nel nostro Paese.
La decisione è stata resa sulla base degli art. 4, 7, 9, 12 e 16 LDDS e 8 ODDS.
C. Con giudizio 23 novembre 2004, il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1 e dalla figlia RI 1.
Il Governo ha ritenuto che vi fossero gli estremi per revocare il permesso all'interessato e alla figlia per i motivi addotti dal dipartimento, soggiungendo che il loro rientro nel Paese d'origine era tutto sommato esigibile.
D. Contro la predetta pronunzia governativa,__________ si aggravano ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rinnovo del loro permesso di dimora alla scadenza. In via del tutto subordinata, chiedono di essere posti al beneficio dell'ammissione provvisoria in Svizzera perché non sarebbe esigibile il loro allontanamento dal nostro paese.
RI 1 conferma di vivere separato dalla moglie, ritenendola responsabile della disunione pur non escludendo una loro riconciliazione.
In ogni caso egli ritiene la decisione di revoca contraria al principio di proporzionalità, in particolare riguardo alla lunga durata del soggiorno nel nostro Paese e al grado di integrazione. Pone in evidenza di aver trovato finalmente un'attività lucrativa conforme alla sua formazione con piena soddisfazione del suo datore di lavoro, mentre il suo reinserimento professionale in Russia sarebbe problematico, ritenuto pure che è ormai sessantenne.
Per quanto riguarda RI 1, anch'ella sarà confrontata a grossi problemi di reinserimento socioscolastico, data la sua età adolescenziale e il fatto che è ormai da molti anni in Svizzera dove frequenta la scuola media.
E. All'accoglimento del gravame si oppongono sia il Consiglio di Stato, sia il dipartimento con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Considerato, in diritto
1. 1.1. In materia di diritto degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime possono essere impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (art. 10 lett. a LALPS).
1.2. In concreto, il 21 ottobre 2004 il dipartimento ha revocato il permesso di dimora di RI 1 e RI 1, validi entrambi fino al 3 maggio 2005.
Contro questo genere di provvedimenti è, in linea di principio, ammissibile il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (v. art. 101 lett. d in relazione con l'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG). Di conseguenza, anche la competenza di questo Tribunale a statuire in merito all'impugnativa inoltrata dall'insorgente è data.
1.3. Il gravame in oggetto, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da persone senz'altro legittimate a ricorrere (art. 43 PAmm), è ricevibile in ordine e può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
2. Giova innanzitutto ricordare che IRI 1 (28 luglio 1990) è al beneficio di un permesso di dimora per vivere insieme al padre (ricongiungimento famigliare). Di conseguenza, il destino del suo permesso di soggiorno dipende dall'esito del ricorso inoltrato da RI 1.
3. 3.1. L'art. 7 cpv. 1 prima frase LDDS dispone che il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora. Questo diritto - soggiunge il cpv. 2 della medesima norma - non sussiste se il matrimonio è stato contratto per eludere le prescrizioni in materia di dimora e domicilio degli stranieri, segnatamente quelle sulla limitazione del loro effettivo.
Per costante giurisprudenza, vi è abuso di diritto laddove un determinato istituto giuridico è invocato per realizzare interessi che il medesimo istituto non si prefigge di tutelare (DTF 121 I 367, consid. 3b). In relazione all'art. 7 LDDS, ciò è il caso allorquando il coniuge straniero di un cittadino svizzero si richiama ad un matrimonio che sussiste solo a livello formale, unicamente per ottenere il rilascio o il rinnovo di un permesso di soggiorno: un simile scopo non risulta in effetti tra quelli tutelati dalla norma in questione (DTF 128 II 145, consid. 2.2.). Va rilevato che nel formulare l'art. 7 LDDS, il legislatore ha volontariamente omesso di far dipendere il diritto del coniuge straniero di un cittadino svizzero all'ottenimento di un permesso di soggiorno dall'esistenza di una comunione matrimoniale di fatto (DTF 121 II 97 segg.): è per contro necessario che vi siano concreti indizi tali da ritenere che i coniugi non siano (più) intenzionati a condurre una vita in comune e rimangano uniti dal vincolo matrimoniale soltanto per ragioni di polizia degli stranieri (DTF 127 II 49, consid. 5a e rif.).
3.2. L'art. 9 cpv. 2 lett. b LDDS dispone che il permesso di dimora può essere revocato, tra l'altro, quando non venga adempiuta una condizione imposta all'atto della sua concessione.
Gli impegni assunti dallo straniero nel corso della procedura di autorizzazione e le dichiarazioni da lui fatte, segnatamente in merito allo scopo della dimora, si considerano come condizioni impostegli dall'autorità (art. 10 cpv. 3 ODDS).
4. In concreto, RI 1 è entrato in Svizzera il 13 novembre 1999, dove il 4 maggio 2000 si è poi sposato con S__________.
I coniugi RI 1 hanno cessato di vivere insieme definitivamente a partire dal luglio 2004. Infatti la separazione dura ormai da ormai sette mesi e nessun elemento agli atti permette di ritenere che si tratti di una situazione provvisoria. Lo dimostra il fatto che il ricorrente e la figlia IRI 1 hanno lasciato l'abitazione coniugale di P__________ per andare a vivere a S__________ in un appartamento di tre locali e mezzo, sottoscrivendo un contratto di locazione di durata indeterminata con prima scadenza di disdetta fissata per il 30 giugno 2007.
Del resto, è da parecchio tempo che il matrimonio dei coniugi RI 1 è in crisi. Come accennato in narrativa, non è la prima volta che essi si separano. Già dopo circa un anno di matrimonio hanno cessato la comunione domestica durante tre mesi per poi separarsi nuovamente nel giugno/luglio del 2002 fino al 1° aprile 2003. Il 23 aprile 2004 S__________ ha inoltrato alla Pretura di Lugano un'istanza di misure protettrici dell'unione coniugale. Lo stesso ricorrente riconosce la profonda crisi matrimoniale. Interrogato dalla Polizia cantonale, RI 1 ha in particolare dichiarato: "Abbiamo convissuto tra alti e bassi fino al mese di giugno di quest'anno quando, io in partenza per la Russia con IRI 1, lei mi disse che avrebbe preso le mie cose e me le avrebbe messe sulla strada. Qui ho capito che la nostra vita in comune non aveva più speranze quindi ho fatto le valigie" (verbale d'interrogatorio 9 settembre 2004, pag. 6 in alto).
Il fatto che la disunione sarebbe imputabile alla moglie è irrilevante ai fini del giudizio, i motivi che hanno condotto alla separazione non essendo determinanti (STF 20 aprile 2001, 2A.178/2001, in re I. consid. 3a). Inoltre l'insorgente non può pretendere che l'autorità sospenda la propria decisione, facendola dipendere dalla volontà della moglie di ricomporre la comunione coniugale.
Da quanto precede risulta pertanto in modo manifesto l'abuso da parte dell'insorgente nell'invocare il proprio matrimonio, svuotato da tempo di ogni contenuto e scopo, al fine di continuare a beneficiare del permesso di soggiorno ottenuto per vivere con la consorte.
5. Resta da verificare la proporzionalità del provvedimento di revoca pronunciato dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione.
5.1. RI 1 risiede stabilmente da poco meno di cinque anni nel nostro Paese. Il suo soggiorno va quindi considerato ancora di breve durata. Inoltre egli ha tutti i suoi legami familiari, sociali e culturali in Russia, dove è nato e cresciuto e risiedeva prima di giungere in Svizzera all'età di 55 anni (v. curriculum vitae 5 maggio 2000, agli atti).
La sua autorizzazione a svolgere un'attività lucrativa in Svizzera è soltanto una conseguenza dell’unione coniugale e non costituisce lo scopo del suo soggiorno, ragione per cui non è determinante nel presente ambito. Del resto, nel nostro paese egli ha dimostrato difficoltà di integrazione, rimanendo spesso disoccupato. È peraltro solo dal 1° luglio 2004 che, lavorando come elettromeccanico, svolge un'attività conforme alla sua formazione peraltro in stretto contatto con il mercato russo (ricorso ad 6).
Per questi motivi, il suo rientro in patria non gli pone insormontabili problemi di riadattamento, tenuto anche conto del suo curriculum professionale che lo rappresenta come particolarmente qualificato.
Visto quanto precede, egli non può nemmeno prevalersi di una vita familiare intatta e vissuta ai sensi dell'art. 8 CEDU al fine di conservare il proprio permesso di soggiorno in base a questo disposto, non essendovi (più) stata vita familiare.
5.2. Per quanto concerne il permesso di soggiorno di IRI 1 (1990), esso dipende dal destino di quello del padre. Di conseguenza, in quanto rispetta l'unità famigliare, la decisione impugnata non costituisce un'ingerenza nei rapporti tra padre e figlia.
Si può inoltre ritenere che ella, tornando a vivere in Russia dove ha trascorso i suoi primi nove anni e mezzo della vita, non si troverà confrontata con insormontabili difficoltà di adattamento. Come ha rilevato il Consiglio di Stato nella decisione impugnata (ad H, pag. 7), durante questi i suoi cinque anni di residenza nel nostro paese IRI 1 ha dovuto cambiare diverse volte sede scolastica per seguire il padre: ella ha frequentato la prima media a B__________ (2002/2003), la seconda a T__________ (2003/2004) ed ora la terza a S__________, senza che questi cambiamenti le abbiano comportato problemi di inserimento scolastico (doc. D e E prodotti dinnanzi all'autorità inferiore). Del resto ella sta per entrare nel suo quindicesimo anno di età ed è prossima alla fine della scuola dell'obbligo.
Dagli atti risulta pure che nel 2002 DRI 1 aveva chiesto l'autorizzazione a trasferirsi sulle rive del Lemano unitamente alla figlia, domanda poi respinta dalle autorità ginevrine il 10 giugno 2002. Ora, se già a quel momento per IRI 1 era esigibile trasferirsi in un cantone con una lingua diversa dalla nostra, lo è ancora di più tornando nel suo paese d'origine.
In Russia vive peraltro sua madre, con la quale ha vissuto prima di trasferirsi in Svizzera e continua a vedersi regolarmente.
In questo senso, non è dunque dato a vedere come non possa riadattarsi alla realtà del suo paese d'origine.
6. Infine, la richiesta degli insorgenti volta a ottenere l'ammissione provvisoria ai sensi dell'art. 14 lett. a cpv. 4 LDDS è irricevibile in questa sede, il Tribunale amministrativo non essendo competente a chinarsi su tale genere di domande.
7. La Sezione dei permessi e dell'immigrazione non ha pertanto disatteso le disposizioni legali richiamate, revocando il permesso di soggiorno a RI 1 e, di riflesso, alla figlia IRI 1, per aver invocato in maniera manifestamente abusiva il suo matrimonio esistente da tempo solo sulla carta.
In particolare, la decisione censurata non procede da un esercizio abusivo del potere di apprezzamento che l'art. 9 cpv. 2 lett. b LDDS riserva all'autorità in ordine alla valutazione dell'adeguatezza della revoca quando non è adempiuta una condizione imposta all'atto della sua concessione (cfr. DTF 112 Ib 473 consid. 4).
8. Stando così le cose, il ricorso va respinto.
Tassa e spese di giustizia seguono la soccombenza (art. 28 PAmm). La quota parte a carico di IRI 1 va però accollata al padre, in quanto suo rappresentante legale.
Per questi motivi,
visti gli art. 4, 7, 9 LDDS; 10 ODDS; 100 cpv. 1 lett. b n. 3, 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 60 e 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 800.–, sono a carico di RI 1.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
4. Intimazione a:
;
terzi implicati
1. CO 1 2. CO 2
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario