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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 09.03.2010 (pubblicato) 52.2004.404

9. März 2010·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,650 Wörter·~8 min·4

Zusammenfassung

Licenza edilizia in sanatoria negata per la ricostruzione di una legnaia situata nel nucleo. Violazione delle NAPR che impongono di non ampliare gli edifici, di mantenere le dimensioni delle facciate originali e la pendenza esistente del tetto a falde. Autonomia comunale. Tempestività del ricorso.

Volltext

Incarto n. 52.2004.404  

Lugano 17 maggio 2005  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretaria:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 10 dicembre 2004 di

RI 1  

contro  

la decisione 23 novembre 2004 (n. 5260) del Consiglio di Stato, che conferma la decisione 29 luglio 2004 con cui il municipio di CO 2 gli ha negato la licenza edilizia in sanatoria per la ricostruzione di una legnaia nel nucleo (part. n. 270 RF);

viste le risposte:

-    16 dicembre 2004 del Dipartimento del Territorio, UDC;

-    20 dicembre 2004 di CO 1;

-    30 dicembre 2004 del municipio di CO 2;

-    11 gennaio 2005 del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   RI 1 è proprietario di un’abitazione situata nel nucleo di __________ in località __________ (part. n. 270 RF). A ridosso della sua abitazione c’era una vecchia legnaia in legno (sub. C), confinante con il muro di sostegno della resistente CO 1 (part. n. 269 RF), che forma uno spazio aperto davanti alla sua abitazione, posta a monte del fondo del ricorrente. Originariamente la legnaia era coperta da lastre ondulate a falda pendente verso l’interno del giardino, con la quota del colmo del tetto inferiore all’altezza del muro a confine e la facciata sud parallela al fondo della vicina più corta del muro di sostegno a monte.

                                  B.   All'inizio di settembre 2003 il ricorrente ha chiesto al municipio il permesso di rifare la legnaia esistente, realizzando una struttura intonacata coperta con un tetto ad una falda. Stando ai piani della costruzione, il colmo del tetto avrebbe dovuto situarsi a 2.35 m, ossia ad una quota inferiore del muro di sostegno della resistente ed a 55 cm dalla grondaia. Fra l’abitazione primaria e la costruzione accessoria era previsto uno spazio di 43 cm, mentre il lato ovest di quest’ultima s’insinuava per circa 2 m verso l’interno del fondo dove il terreno forma un angolo di 45°. In mezzo alla facciata sud di 5.55 m era prevista una porta di 1.40 m x 1.40 m.

Il 14 ottobre 2003 il municipio ha rilasciato la postulata licenza, ponendo la condizione che la copertura del tetto fosse in tegole di cemento grigie ondulate. Il permesso è cresciuto in giudicato.

                                  C.   Scostandosi dai piani approvati, RI 1 ha prolungato la facciata sud fino a collimare sia con l’abitazione primaria sia con il confine rientrante, edificando quindi anche nel predetto angolo del fondo. Nella nuova lunghezza di 6.06 m della facciata rivolta verso valle, l’istante ha aperto una porta di 84 cm ed una finestra di 1.29 m di larghezza. Il colmo del tetto è stato spostato a 62 cm dalla gronda innalzata a 1.88 m, evitando nel contempo che sporgesse oltre il filo del muro reggente il piazzale antistante lo stabile della resistente.

Il 3 luglio 2004 il ricorrente ha chiesto al municipio di rilasciargli il permesso in sanatoria per le modifiche apportate abusivamente.

Alla domanda, pubblicata dal 16 al 30 luglio 2004, si è opposta il 29 luglio la vicina CO 1, obiettando che la falda del tetto doveva essere abbassata di 20 cm e la lunghezza della legnaia ridotta di 50 cm.

Il 29 luglio 2004 il municipio ha respinto la domanda in sanatoria per violazione degli articoli 49 e 50 NAPR.

                                  D.   Il 23 novembre 2004 il Consiglio di Stato ha confermato il diniego della licenza, dichiarando irricevibile l’impugnativa 21 settembre 2004 dell’istante siccome tardiva. Il Governo ha comunque ritenuto che le modifiche apportate senza permesso (ampliamento e congiunzione della legnaia alla propria abitazione) violassero il divieto di ampliare gli edifici ricostruiti (art. 49 NAPR) ed il principio che ammette ricostruzioni soltanto se è nell’interesse del ripristino del tessuto urbanistico del villaggio (art. 50 NAPR).

                                  E.   Contro il predetto giudizio governativo il soccombente si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo il rilascio della licenza rifiutata. Dopo aver rilevato la tempestività del gravame, contesta che la costruzione accessoria possa integrarsi nell’abitazione primaria e che le sue dimensioni divergano dal primo progetto approvato.

                                  F.   All’accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato senza formulare osservazioni. Ad identica conclusione giungono sia il municipio sia l’opponente, quest’ultima contestando in dettaglio le tesi dell’insorgente con argomenti che per quanto necessario saranno esaminati qui appresso.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   1.1 La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. La legittimazione attiva dell’insorgente è certa.

Il ricorso, tempestivo (art. 46 PAmm), è quindi ricevibile in ordine.

Il giudizio può essere reso sulla base degli atti (art. 18 PAmm). I piani e le fotografie rendono infatti superfluo l'esperimento di un sopralluogo.

1.2. Il Consiglio di Stato ha dichiarato tardivo il ricorso 21 settembre 2004, poiché la decisione impugnata porta la data 29 luglio 2004. In questa sede l’insorgente ha comprovato che la risoluzione municipale avversata gli è stata intimata il 6 settembre 2004 e che il ricorso è stato inoltrato al Governo il 22 settembre. L’Esecutivo comunale non contesta queste date, per cui si può ritenere che il termine ricorsuale di 15 giorni sia stato rispettato.

Avendo il Consiglio di Stato comunque statuito nel merito, si prescinde da un rinvio all'istanza inferiore.

                                   2.   2.1. Secondo l’art. 49 NAPR __________, nella zona del nucleo di __________ (NV1) devono essere salvaguardati i valori architettonici ed ambientali tradizionali (cpv. 2). Sono ammessi, prosegue la norma (cpv. 3), il riattamento, la trasformazione e la ricostruzione. Dalle precise definizioni degli interventi ammissibili nei nuclei date dall’art. 48 NAPR, si evince che possono essere autorizzati soltanto lavori che non comportano ampliamenti né orizzontali, né verticali. Qualsiasi aumento delle volumetrie è di principio escluso.

A differenza di quanto dispone l’art. 50 NAPR per gli altri nuclei (NV2) del comune, non v’è una norma specifica per le costruzioni accessorie nel nucleo NV1, per cui le condizioni poste dall’art. 49 NAPR vanno intese per qualsiasi tipo di costruzione. Inoltre, sempre nel NV1 non sono ammessi nemmeno piccoli ampliamenti, limitati a reali bisogni tecnici o funzionali dello stabile e durante gli interventi, le facciate devono essere mantenute. La ricostruzione di un edificio è concessa solo nell’interesse del ripristino del tessuto urbanistico del villaggio o in caso di distruzione o di evidenti difficoltà di natura statica, mentre le costruzioni pericolanti devono essere consolidate nella struttura e nel tetto. Solo previo accordo dell’autorità cantonale competente è permesso demolire, se la proposta di sistemazione dell’area reca manifesti vantaggi ambientali (cpv. 3). Per quanto riguarda le coperture, vanno inoltre mantenute le falde e le pendenze. Anche le aperture devono mantenere le proporzioni di quelle esistenti, mentre le porte d’entrata devono essere in legno (cpv. 4).

La norma in esame, appartenente al diritto comunale autonomo, riserva al municipio un potere discrezionale assai limitato. I vincoli di natura conservativa che istituisce lasciano ben poco spazio all’apprezzamento. Il confronto con l’art. 50 NAPR dimostra quindi chiaramente che anche piccole modifiche sono di principio escluse.

2.2. Con la licenza 14 ottobre 2003, il municipio ha in concreto autorizzato l’insorgente a ricostruire una legnaia con struttura in mattoni intonacati. Scostandosi dai rigidi vincoli che caratterizzano l’art. 49 NAPR, i quali permettono soltanto di consolidare una costruzione pericolante, l’autorità comunale ha ritenuto ammissibile la demolizione della costruzione accessoria in legno e la sua ricostruzione, di pari dimensioni, con altri materiali.

Senza chiedere alcun permesso, l’istante ha allungato la facciata a valle di ben 50 cm, sia verso la parete ovest della sua abitazione, con la quale ora collima, sia verso il confine est del fondo, inglobando l’angolo di terra che nel primo progetto era rimasto escluso. Questo prolungamento risulta distintamente dalle fotografie agli atti ed in quanto tale disattende manifestamente la citata norma comunale che non permette di ampliare gli edifici ricostruiti. Inoltre, proprio nel mezzo della facciata sud, il ricorrente ha aperto una finestra di notevoli dimensioni non prevista nel primo progetto approvato dall’autorità comunale, impiegando pure, come per la porta d’entrata che deve essere eseguita in legno, un materiale non autorizzato. La resistente lamenta pure, a ragione, che il colmo del tetto è stato innalzato, creando un ampliamento della volumetria interna. D’altronde, gli stessi piani riportano misure differenti: dai 2.30 m inizialmente previsti il colmo del tetto è stato posto a 2.50 m, modificando di conseguenza e la pendenza della falda e la volumetria interna della costruzione accessoria. RI 1 sostiene in proposito che il terreno davanti alla legnaia sia stato abbassato per motivi pratici, cosicché l’aumento dell’altezza del tetto sarebbe solo apparente. Per contro, i riscontri fotografici e le stesse planimetrie evidenziano una maggiore altezza della costruzione, che ora raggiunge, se non anche supera, il muro di sostegno della vicina situato a monte.

Con la realizzazione di queste varianti, l’istante in licenza ha disatteso il divieto di ampliare gli edifici e di mantenere sia le facciate che le pendenze della copertura esistente.

Sia che le si considerino per rapporto all’edificio preesistente, sia che le si esaminino con riferimento all’edificio previsto dal primo progetto approvato, dal profilo dell’art. 49 NAPR le modifiche attuate abusivamente non possono quindi in nessun caso essere poste al beneficio di una licenza a posteriori. Negando la licenza in sanatoria, il municipio non ha pertanto violato il diritto, siccome la decisione di diniego non procede da alcun abuso del potere d’apprezzamento. Per quanto concerne i summenzionati divieti ed obblighi, l’art. 49 NAPR non riserva infatti all’autorità comunale alcun margine discrezionale.

                                   3.   In esito alle considerazioni esposte, il ricorso va quindi respinto.

La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico del ricorrente, secondo soccombenza.

Per questi motivi,

visti gli artt. 21 LE; 49 NAPR __________; 3, 18, 28, 43, 46, 60 e 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia e le spese, di complessivi Fr. 800.-, sono a carico del ricorrente.

                                      3.   Intimazione a:

terzi implicati

  1. CO 1 2. CO 2 3. CO 3 4. CO 4    

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             La segretaria

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