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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 10.12.2004 52.2004.402

10. Dezember 2004·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·684 Wörter·~3 min·2

Zusammenfassung

ricorso contro l'operato di Governo e Parlamento in ambito di pianificazione finanziaria

Volltext

Incarto n. 52.2004.402  

Lugano 10 dicembre 2004  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale amministrativo

Lorenzo Anastasi

assistito dalla segretaria:

  Katia Baggi Fiala, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 9 dicembre 2004 di

RI 1 RI 2  

per  

mancata applicazione della legge sulla gestione e sul controllo finanziario dello Stato del 20 gennaio 1986;

richiamato l’art. 48 PAmm;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

che con ricorso 9 dicembre 2004 RI 1 e RI 2 si aggravano dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo rimproverando al Consiglio di Stato ed al Gran Consiglio di aver disatteso la legge sulla gestione e sul controllo finanziario dello Stato (RL 2.5.1.1);

che i ricorrenti evidenziano che il consuntivo del Cantone Ticino presenta da anni un importante deficit d’esercizio; la stima di chiusura del consuntivo 2004, adducono, mostra un disavanzo d’esercizio di 336 milioni di franchi, mentre il piano finanziario 2004 - 2007 indica disavanzi d’esercizio e autofinanziamento negativo crescenti anche per gli anni 2006 - 2007;

che, a loro avviso, nemmeno se venissero attuate le misure di risanamento previste dal piano finanziario 2004 - 2007, il disavanzo riportato sarebbe riassorbito e gli investimenti netti autofinanziati entro il 2008; con questo tipo di pianificazione le finanze del Cantone resterebbero in disequilibrio per almeno 6 anni;

che, a mente dei ricorrenti, la gestione finanziaria del Cantone disattenderebbe i principi sanciti dalla legge sulla gestione e sul controllo finanziario dello Stato: in particolare, quelli della parsimonia (art. 5), dell’economicità (art. 6) e dell’equilibrio finanziario (art. 4);

che, in conclusione, gli insorgenti postulano che Governo e Parlamento cantonali vengano richiamati e costretti a rientrare nella legalità, in modo da non danneggiare direttamente gli interessi di tutti i contribuenti del Cantone;

considerato,                   in diritto

che, giusta l’art. 48 PAmm, l’autorità di ricorso può respingere in limine litis, con breve motivazione, i ricorsi inammissibili o manifestamente infondati;

che, in virtù dell’art. 3 PAmm, prima di entrare nel merito di un’istanza o di un ricorso l’autorità esamina d’ufficio la propria competenza;

che il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo è dato, nei casi previsti dalla legge, contro decisioni di un dipartimento, di commissioni speciali e del Consiglio di Stato (art. 60 cpv. 1 PAmm);

che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è regolata secondo il cosiddetto sistema enumerativo e non per clausola generale; deve quindi essere esplicitamente prevista dalla legge; non può essere stabilita mediante deduzione a contrario (Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1996, ad art. 60 PAmm n. 2);

che, in concreto, il gravame inoltrato è rivolto contro l’operato del Governo e del Parlamento, ai quali gli insorgenti rimproverano di aver violato la legge sulla gestione e sul controllo finanziario dello Stato;

che nessuna disposizione di legge attribuisce al Tribunale cantonale amministrativo la competenza a statuire su ricorsi proposti contro decisioni fondate sulla legge in questione;

che già dal profilo della competenza il ricorso deve pertanto essere dichiarato irricevibile;

che il ricorso non è d’altro canto rivolto contro una decisione particolare; esso si limita a censurare in termini generali l’operato del Consiglio di Stato e del Parlamento;

che, non attribuendo la legge a questo tribunale poteri di vigilanza sul Governo e sul Gran Consiglio, l’impugnativa va di conseguenza respinta in ordine anche per difetto di decisione impugnabile;

che gli insorgenti non sono infine legittimati a ricorrere; la loro situazione non è in effetti diversa da quella di qualsiasi altro cittadino; non sono toccati in modo particolare dagli atti che censurano; nemmeno da questo profilo sono date le premesse per entrare nel merito del ricorso;

che il ricorso va pertanto respinto in ordine per incompetenza del Tribunale cantonale amministrativo, per difetto di decisione impugnabile e per carenza di legittimazione attiva degli insorgenti;

che la tassa di giustizia, commisurata al dispendio lavorativo occasionato dall’impugnativa, è posta a carico dei ricorrenti in solido.

Per questi motivi,

visti gli art. 3, 18, 28, 48, 60 PAmm; 26c cpv. 2 LOG;

dichiara e pronuncia:

1.Il ricorso è irricevibile.

2.La tassa di giustizia e le spese di fr. 400.- sono poste a carico dei ricorrenti, in solido.

                                      3.   Intimazione a:

  (per conoscenza).

terzi implicati

  CO 1    

Il presidente del

Tribunale cantonale amministrativo                                 La segretaria

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