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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 04.02.2005 52.2004.399

4. Februar 2005·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,294 Wörter·~6 min·2

Zusammenfassung

ripetibili

Volltext

Incarto n. 52.2004.399  

Lugano 4 febbraio 2005  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 7 dicembre 2004 di

RI 1, ,  

contro  

la decisione 23 novembre 2004 del Consiglio di Stato (n. __________) che annulla la decisione 15 settembre 2004 con cui il municipio di CO 3 ha ordinato a CO 1 ed a CO 2 di sospendere immediatamente le attività svolte nei locali esistenti sulle part. n. 1092 e 1075 ed a ripristinarne l'uso quali garage-depositi;

viste le risposte:

-    15 dicembre 2004 del municipio di CO 3;

-    16 dicembre 2004 del Dipartimento del territorio (UDC);

-    21 dicembre 2004 del Consiglio di Stato;

-    10 gennaio 2005 di CO 1 e CO 2;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                         che CO 1 e CO 2 sono proprietari di alcuni edifici (part. n. 1092 e 1075), situati nella zona residenziale semi-intensiva R3 di __________, all'interno dei quali è stata a suo tempo autorizzata la formazione di autorimesse, depositi e magazzini;

che i vani in questione sono da tempo utilizzati, senza autorizzazione, come autofficina per la riparazione dei veicoli;

che Isabella e RI 1, proprietari di una casa d'abitazione situata nelle immediate vicinanze, hanno ripetutamente chiesto al municipio di intervenire per il disturbo arrecato dall'attività dell'autofficina;

che, dando seguito alle reiterate lamentele, il 15 settembre 2004 il municipio ha ordinato a CO 1 ed a CO 2 di sospendere immediatamente l'attività in questione e di ripristinare l'uso dei locali quali autorimesse e depositi;

che contro questa decisione, di cui ai coniugi RI 1 è stata data soltanto notizia, CO 1 e CO 2 sono insorti davanti al Consiglio di Stato, chiedendone l'annullamento;

che il ricorso è stato notificato al municipio, che ne ha chiesto il rigetto; in un secondo tempo è tuttavia stato intimato anche ai vicini qui ricorrenti, che sono invece rimasti silenti;

che l'11 novembre 2004 il Servizio dei ricorsi (SR) del Consiglio di Stato ha esperito un sopralluogo, al quale ha convocato anche i vicini qui ricorrenti, che per quanto risulta dagli atti si sono limitati ad assistervi passivamente, allontanandosi prima dell'ispezione degli atti di PR presso la cancelleria comunale;

che il giorno seguente RI 1 hanno comunque scritto al SR, puntualizzando alcuni aspetti dell'attività svolta - a loro avviso abusivamente - sui fondi in questione e chiedendo che il ricorso inoltrato da CO 1 e CO 2 fosse respinto;

che con decisione 23 novembre 2004 il Consiglio di Stato l'ha invece accolto, annullando l'ordine di ripristino impartito dal municipio, al quale ha tuttavia rinviato gli atti, affinché esigesse l'inoltro di una domanda di costruzione in sanatoria;

che, dopo aver rilevato che i locali erano stati realizzati in base a permessi per la costruzione di autorimesse e magazzini (deposito) e che l'uso come officina non era invece mai stato autorizzato, il Governo ha in sostanza ritenuto che prima di vietarne l'uso instaurato senza permesso e di ordinare il ripristino dell'uso autorizzato occorresse esperire una procedura di rilascio della licenza in sanatoria, al fine di accertare l'eventuale illegittimità materiale del cambiamento di destinazione attuato;

che le ripetibili di fr. 1'000.- sono state suddivise in parti uguali fra il comune (fr. 500.-) ed i coniugi RI 1 (fr. 500.-);

che contro la condanna al pagamento di un'indennità per ripetibili Isabella e RI 1 insorgono davanti a questo tribunale, chiedendone l'annullamento; gli insorgenti contestano in sostanza la loro qualità di parte nel procedimento;

che il Consiglio di Stato ha chiesto il rigetto dell'impugnativa senza formulare osservazioni;

che il municipio ha invece postulato l'annullamento integrale del dispositivo di condanna al pagamento di un'indennità per ripetibili, rilevando che il Consiglio di Stato ha comunque accertato che l'uso in contestazione non è mai stato autorizzato;

che CO 1 e CO 2 sollecitano a loro volta la conferma del giudizio impugnato, osservando che comunque hanno diritto ad un'indennità per ripetibili;

considerato,                   in diritto

che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE; la legittimazione attiva degli insorgenti è certa (art. 43 PAmm); il ricorso, tempestivo (art. 46 PAmm), è dunque ricevibile in ordine;

che irricevibile è la domanda formulata dal municipio in sede di risposta di annullare anche la sua quota di ripetibili; la PAmm non conosce l'istituto del ricorso adesivo;

che secondo l'art. 31 PAmm, il Consiglio di Stato, quale autorità di ricorso, condanna la parte soccombente al pagamento di un'indennità alla controparte;

che la qualità di parte va per principio riconosciuta a chi è titolare di un interesse legittimo all'esito di un procedimento amministrativo (RDAT II-1997 n. 12, consid. 2.3; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 15 n. 1);

che soccombente è la parte che ha proposto un ricorso infondato od ha resistito a torto ad un ricorso fondato (Borghi/Corti, op. cit., ad art. 31 PAmm, n. 2);

che l'indennità per ripetibili deve essere adeguatamente commisurata alle spese occasionate dal soccombente alla controparte per la difesa dei suoi interessi (RDAT II-1994 n. 12);

che, procedendo da apprezzamento, la determinazione delle ripetibili è sindacabile da parte di questo tribunale soltanto nella misura in cui integra gli estremi di una violazione del diritto sotto il profilo dell'abuso di potere; in altri termini, soltanto quando appare insostenibile;

che l'ente pubblico che non compare in lite a difesa di suoi interessi particolari è di regola esentato, in caso di soccombenza, dal pagamento di una tassa di giustizia; le ripetibili gli sono invece addossate: (a) integralmente, se compare in lite quale unica controparte; (b) in tutto o in parte, se invece partecipa al procedimento a fianco di altre parti, rimanendo soccombente assieme a quest'ultime; in questi casi, le particolarità della partecipazione dell'ente pubblico possono essere messe in evidenza, addossando le ripetibili esclusivamente alle parti che si sono battute al suo fianco senza successo (RDAT I-1993 n. 19; Borghi/Corti, op. cit., ad art. 32 PAmm n. 2 b);

che nel caso concreto, RI 1 sono indubbiamente parte del procedimento di ricorso promosso dai qui resistenti davanti al Consiglio di Stato; anche se il municipio non ha notificato loro l'ordine di sospensione dell'attività insediata abusivamente, è innegabile che in quanto vicini reclamanti fossero direttamente e personalmente interessati all'esito dell'impugnativa, sulla quale sono stati del resto chiamati a prendere posizione;

che RI 1, astenendosi dal presentare osservazioni, non si sono formalmente opposti al ricorso; resistente, sino a conclusione dell'istruttoria, era soltanto il comune per il tramite del municipio;

che sino a quel momento le spese per la tutela degli interessi dei ricorrenti erano state cagionate soltanto dall'autorità comunale, che aveva emanato il controverso ordine, costringendo i qui resistenti a rivolgersi ad un legale per impugnarlo;

che i qui ricorrenti hanno chiesto al Consiglio di Stato di respingere l'impugnativa soltanto dopo il sopralluogo, con uno scritto che, notificato al patrocinatore della controparte, non ha praticamente causato spese supplementari di patrocinio;

che questa tardiva manifestazione di resistenza non appare sufficiente per giustificare la condanna dei qui ricorrenti al pagamento di metà delle ripetibili; è ben vero che il municipio è intervenuto in seguito alle sollecitazioni dei qui ricorrenti, ma è altrettanto vero che gli oneri di patrocinio sono stati concretamente ed effettivamente causati dalla decisione viziata emanata dal municipio;

che stando così le cose, il ricorso va accolto, addebitando le ripetibili, di per sé adeguatamente commisurate, soltanto al comune;

che, dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia e dall'assegnazione di ripetibili.

Per questi motivi,

visti gli art. 21 LE; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è accolto.

§.  Di conseguenza, il dispositivo n. 2 della la decisione 23 novembre 2004 del Consiglio di Stato (n__________) è riformato nel senso che le ripetibili di fr. 1'000.- sono poste a carico del comune di CO 3.

2.Non si preleva tassa di giustizia. Non si assegnano ripetibili.

                                    3.   Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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