Incarto n. 52.2004.390
Lugano 4 febbraio 2005
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 2 dicembre 2004 di
RI 1,
contro
la decisione 16 novembre 2004 del Consiglio di Stato (n. __________), che annulla la licenza edilizia 20 agosto 1994 rilasciata all'insorgente dal municipio di CO 3 per la costruzione di una casa d'abitazione nel nucleo (part. 207/208);
viste le risposte:
- 16 dicembre 2004 di CO 2;
- 17 dicembre 2004 del municipio di CO 3;
- 21 dicembre 2004 del Consiglio di Stato;
- 31 dicembre 2004 di CO 1;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. CO 1 è proprietaria di un vecchio rustico, situato nella zona NT del nucleo di __________ su due fondi (part. 207 e 208). La facciata ovest del rustico sorge lungo il confine verso il fondo del resistente CO 2 (part. n. 291), sul quale sorge una casa d'abitazione munita di finestre. La distanza tra i due edifici varia tra m 2.50 e m 4.50.
Il 30 giugno 2004 il ricorrente arch. RI 1 ha chiesto al municipio il permesso di demolire il vecchio rustico per costruire sul medesimo terreno una casa d'abitazione più alta di circa un metro.
Alla domanda si è opposto il vicino resistente, contestando l'aumento verticale della volumetria, eccedente a suo avviso i limiti delle sopraelevazioni ammissibili secondo l'art. 32 NAPR.
Raccolto il preavviso del Dipartimento del territorio (UDC), il 20 agosto 2004 il municipio ha rilasciato la licenza richiesta, respingendo l'opposizione del vicino.
B. Con giudizio 16 novembre 2004 il Consiglio di Stato ha annullato il provvedimento, accogliendo l'impugnativa contro di esso inoltrata dall'opponente.
Respinte le censure di natura formale, il Governo ha in sostanza ritenuto che l'intervento, comportante un ampliamento verticale, fosse da configurare come una nuova costruzione e non come una ricostruzione. In quanto tale, non potrebbe essere autorizzata poiché non rispetta la distanza minima di 4.00 m prescritta dall'art. 32 NAPR verso la casa dell'opponente, munita di aperture.
C. Contro il predetto giudizio l'arch. RI 1 insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento.
L'insorgente rileva in sostanza che la parte di facciata dello stabile del resistente che fronteggia la controversa costruzione non presenta aperture. La demolizione sarebbe dettata da considerazioni di natura tecnica ed economica riferite al cattivo stato di conservazione del rustico.
D. All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato che non formula osservazioni.
Ad identica conclusione perviene l'opponente, contestando succintamente le tesi dell'insorgente con argomenti che per quanto necessario saranno discussi nei seguenti considerandi.
Il municipio si riconferma nelle osservazioni presentate in prima istanza, con cui chiedeva il rigetto dell'impugnativa inoltrata dall'opponente.
CO 1 condivide a sua volta il ricorso dell'arch. RI 1.
Considerato, in diritto
1.La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. La legittimazione attiva dell'insorgente, beneficiario della licenza annullata, è certa. Il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine.
Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza esperire il sopralluogo chiesto dall'insorgente (art. 18 PAmm). I piani e la documentazione fotografica permettono di statuire sull'impugnativa con sufficiente cognizione di causa.
2. 2.1. Giusta l'art. 32 cpv. 2 NAPR, nella zona del nucleo tradizionale di __________ devono essere salvaguardati i valori architettonici tradizionali. Sono possibili interventi di:
(a) riattamento,
(b) trasformazione,
(c) ricostruzione,
(d) ampliamento, ovvero aumenti della volumetria di un edificio esistente, limitati a reali bisogni tecnici o funzionali e tali da non snaturare l'edificio ed il suo ambiente,
(e) combinazione tra gli interventi sopra descritti, in quanto non snaturino le strutture edilizie e le caratteristiche ambientali esistenti.
Considerate le finalità eminentemente conservative perseguite dalla norma in esame, è da ritenere che l'elencazione degli interventi ammissibili abbia carattere esaustivo. In assenza di un'esplicita indicazione in tal senso, non sono quindi ammesse nuove costruzioni.
2.2. La ricostruzione è generalmente concepita come la riproduzione di un edificio demolito o distrutto, nel rispetto integrale delle preesistenze per quanto attiene alle dimensioni, alla destinazione, all'ubicazione ed all'aspetto architettonico (Adelio Scolari, Commentario, II. ed., ad art. 1 LE, n. 643). In quest'ottica, l'art. 12 cifra 7 NAPR definisce la ricostruzione come il ripristino di un edificio demolito o distrutto di recente, senza ampliamenti.
Sebbene la definizione di ricostruzione escluda la possibilità di attuare ampliamenti, l'art. 32 cpv. 2 lett. e NAPR permette tuttavia espressamente di combinare questo intervento con un modico aumento della volumetria dell'edificio, dettato da reali bisogni tecnici o funzionali e tale da non snaturare l'edificio ed il suo ambiente. Scostandosi dal concetto tradizionale di ricostruzione, la norma succitata permette anche di abbinare questo intervento ad una trasformazione, ossia ad un ripristino con cambiamento di destinazione (art. 12 cifra 6 NAPR).
Dal profilo della natura degli interventi ammissibili, l'art. 32 cpv. 2 lett. e NAPR attenua pertanto le conseguenze che deriverebbero altrimenti da una rigida applicazione del concetto di ricostruzione sancito dall'art. 12 cifra 7 NAPR.
2.2. Per tutti gli interventi ammissibili nella zona del nucleo, l'art. 32 cpv. 3 NAPR richiede tuttavia il rispetto delle seguenti distanze:
- da un fondo aperto a confine o a m 3.00
- verso un edificio senza aperture in contiguità o a m 3.00
- verso un edificio con aperture a m 4.00.
In base a questa chiara, ancorché improvvida, disposizione, interventi di ricostruzione, ampliamento e persino di trasformazione possono quindi essere autorizzati soltanto se risultano rispettate le distanze summenzionate. La ricostruzione di un edificio che non rispetta l'ordinamento delle distanze può di conseguenza essere autorizzata soltanto se la difformità viene nel contempo eliminata. Parimenti, stando al chiaro testo della norma, anche l'autorizzazione per ampliare un edificio esistente in contrasto con le distanze prescritte presuppone che la costruzione venga posta in consonanza con il diritto.
L'assoggettamento di tutti gli interventi ammissibili nella zona del nucleo all'ordinamento sulle distanze riduce dunque in misura rilevante le possibilità d'intervento.
3. 3.1. Nel caso concreto, il controverso intervento comporta la demolizione di un vecchio rustico in disuso con susseguente edificazione di un nuovo edificio che rispetta fedelmente le dimensioni orizzontali, ma prevede un modico aumento verticale della volumetria del fabbricato esistente.
Il municipio si è limitato a rilevare che la sopraelevazione non snaturava le caratteristiche e la forma del rustico. Secondo il Consiglio di Stato, che si è limitato a richiamarsi alla definizione della ricostruzione data dall'art. 12 cifra 7 NAPR, l'intervento andrebbe configurato come una nuova costruzione, ovvero come un intervento che non rientra nel novero degli interventi ammissibili secondo l'art. 32 cpv. 2 NAPR.
La tesi del Governo non può essere condivisa perché non considera che l'art. 32 cpv. 2 lett. e NAPR permette di combinare la ricostruzione ad un ampliamento, ovvero ad un modico aumento della volumetria, dettato da reali bisogni tecnici o funzionali, che non snaturi l'edificio ed il suo ambiente.
Dal profilo della norma succitata, non appare tutto sommato fuori luogo ravvisare nell'intervento una ricostruzione combinata con un ampliamento ed una trasformazione, ossia con una cambiamento della destinazione di quella parte dell'edificio che non è attualmente destinata all'abitazione. In quest'ottica, andrebbe pertanto verificato, se l'ampliamento è contenuto nei limiti di un aumento della volumetria dettato da reali bisogni tecnici o funzionali, che non snatura l'edificio ed il suo ambiente. La questione può tuttavia rimanere indecisa, poiché l'edificio ricostruito ed ampliato in verticale non rispetterebbe comunque la distanza minima di 4.00 m dalla casa del resistente CO 2, munita di aperture, che l'art. 32 cpv. 3 NAPR impone per tutti gli interventi ammissibili nella zona del nucleo. Irrilevante è il fatto che la maggior parte della facciata ovest della controversa costruzione non sia posta direttamente di fronte alle aperture della casa del resistente. La presenza di aperture sulla facciata est della casa dell'opponente, quasi parallela a quella dell'edificio in esame, basta per esigere il rispetto della distanza minima di 4.00 m, imposta dall'art. 32 cpv. 3 NAPR tanto per gli ampliamenti, quanto per le ricostruzioni.
Anche volendo qualificare l'intervento alla stregua di una ricostruzione combinata ad un ampliamento e ad una trasformazione, la licenza non può dunque essere accordata perché l'edificio ricostruito, sopraelevato e trasformato non rispetta la distanza verso edifici con aperture.
3.2. Irrilevante è il fatto che l'opponente davanti al Consiglio di Stato non abbia eccepito l'insufficiente distanza. Il Governo esamina liberamente tutte le questioni di fatto e di diritto della decisione impugnata (art. 56 PAmm). Può quindi rilevare d'ufficio il difetto.
La licenza non potrebbe essere accordata nemmeno mantenendo il muro perimetrale ovest del rustico, poiché l'intervento non potrebbe essere qualificato diversamente. Non trattandosi di un difetto che può essere facilmente eliminato, subordinando la licenza alla condizione di arretrare la facciata ovest alla distanza prescritta, l'annullamento della licenza va quindi confermato.
4.Sulla scorta delle considerazioni che precedono, seppur per motivi diversi, il giudizio impugnato va quindi confermato.
La tassa di giustizia è posta a carico del ricorrente secondo soccombenza. Non si assegnano ripetibili perché il resistente non è assistito da un patrocinatore iscritto nel registro degli avvocati.
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 12, 32 NAPR di __________; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'000.- è posta a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
; ; ; ; .
terzi implicati
1. CO 1 2. CO 2 3. CO 3 4. CO 4 5. CO 5
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario