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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 15.12.2004 52.2004.386

15. Dezember 2004·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·596 Wörter·~3 min·3

Zusammenfassung

sospensione domanda di costruzione

Volltext

Incarto n. 52.2004.386  

Lugano 15 dicembre 2004  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale amministrativo

Stefano Bernasconi

assistito dal segretario:

  Flavio Canonica, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 30 novembre 2004 di

RI 1  

contro  

la decisione 9 novembre 2004 (n. 4986) del Consiglio di Stato, che ha stralciato dai ruoli l’impugnativa presentata dal ricorrente avverso la risoluzione 31 agosto 2003 con cui il municipio di __________ aveva sospeso la domanda di costruzione presentata dal ricorrente in merito all’edificazione di uno stabile d’appartamenti sul fondo n. 1688 RFD __________;

richiamato l’art. 48 PAmm;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                         che RI 1, qui ricorrente, ha promosso verso la fine degli anni ottanta una vasta operazione immobiliare denominata “Parco __________”, che prevedeva la costruzione di quattro stabili abitativi (A, B, C e D) sui fondi n. 1688, 3647, 3648 e 3649 RFD __________;

                                         che gli stabili B, C e D sono stati ultimati, mentre l’edificazione dello stabile A è stata interrotta dopo la realizzazione del piano interrato;

                                         che 18 dicembre 1991 il ricorrente ha presentato al municipio di __________ una domanda di costruzione in variante volta a trasformare il piano interrato dello stabile A in un piano semi-interrato mediante abbassamento del terrapieno lungo il lato S dell’edificio;

                                         che il 31 agosto 1993 il municipio ha tuttavia risolto di sospendere l’esame della suddetta domanda di costruzione fintanto che il Tribunale federale non si fosse pronunciato sulla conformità dell’altezza dello stabile D per rapporto ai parametri edilizi vigenti nella zona in cui è ubicato;

                                         che il 21 settembre 1993 il ricorrente ha impugnato la predetta decisione municipale davanti al Consiglio di Stato;

                                         che sulla scorta del giudizio nel frattempo emesso dall’Alta corte federale, il 30 maggio 1995 il municipio ha negato al ricorrente il permesso edilizio richiesto;

                                         che a seguito della suddetta risoluzione municipale, con giudizio 9 novembre 2004 il Consiglio di Stato ha stralciato dai ruoli il gravame a suo tempo presentato dal ricorrente contro la determinazione municipale di sospendere l’esame della domanda di costruzione, siccome divenuto privo d’oggetto;

                                         che contro il predetto giudicato governativo RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo implicitamente che sia annullato;

considerato,                   in diritto

                                         che l’autorità di ricorso può, immediatamente o dopo richiamo degli atti, decidere con breve motivazione di respingere il ricorso se esso si riveli inammissibile o manifestamente infondato (art. 48 PAmm);

                                         che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall’art. 21 LE; la legittimazione del ricorrente è certa (art. 43 PAmm); il gravame, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm), può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm);

                                         che con risoluzione 30 maggio 1995 il municipio ha negato al ricorrente il permesso edilizio richiesto;

                                         che il gravame interposto contro la pregressa determinazione municipale 31 agosto 1993 di sospendere la relativa procedura edilizia è quindi senz’altro divenuto privo d’oggetto;

                                         che a giusto titolo il Consiglio di Stato ha stralciato dai ruoli quella impugnativa ormai superata dal diniego della licenza pronunciato dal municipio;

                                         che, stante quanto precede, il presente ricorso incoato contro lo stralcio deve pertanto essere respinto, confermando il giudizio governativo impugnato;

                                         che la tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm);

Per questi motivi,

visti gli art. 21 LE; 18, 28, 43, 46, 48 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 300.–, sono a carico del ricorrente.

                                      3.   Intimazione a:

  .

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente                                                      Il segretario

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