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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 03.02.2005 52.2004.381

3. Februar 2005·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·995 Wörter·~5 min·2

Zusammenfassung

delibera per fornitura di un veicolo multifunzionale

Volltext

Incarto n. 52.2004.381  

Lugano 3 febbraio 2005  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretaria:

Katia Baggi Fiala, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 29 novembre 2004 di

RI 1  

contro  

la decisione 17 novembre 2004 del CO 2 che delibera alla ditta CO 1 la fornitura di un veicolo multifunzionale categoria B;

viste le risposte:

-    10 dicembre 2004 della CO 1;

-    15 dicembre 2004 del CO 2;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                         che il 10 settembre 2004 il CO 2 ha indetto un pubblico concorso, retto dalla LCPubb ed impostato secondo la procedura libera, per la fornitura di un veicolo multifunzionale categoria B (FU n. 73/2004 pag. 6495);

che il capitolato d'appalto e modulo d'offerta stabiliva che la commessa sarebbe stata aggiudicata al miglior offerente tenuto conto dei seguenti criteri d'aggiudicazione e fattori di ponderazione:

      - Prezzo                                                         50%

      - Servizio dopo vendita                                  30%

                  - Garanzia       50%

                  - Sede centro servizi 50%

      - Termine di consegna                                  10%

      - Formazione apprendisti                              10%;

che per ogni criterio erano specificate in dettaglio le relative modalità di valutazione;

che il capitolato avvertiva inoltre che le offerte che non si fossero attenute esattamente alla descrizione del veicolo e non avessero rispettato i dati tecnici contenuti nel modulo d'offerta non sarebbero state considerate (cfr. art. 2 condizioni generali);

che veniva in particolare chiesto ai concorrenti di compilare il “modulo d'offerta”, ribadendo nuovamente l'esclusione delle offerte che non ottemperavano i dati tecnici ivi indicati;

                                         che alla gara hanno partecipato cinque ditte, fra cui la ricorrente RI 1 con un'offerta di fr. 120'800.- e la resistente CO 1 con due offerte, una delle quali di fr. 130'536.45 (modello __________);

che, valutate le offerte pervenutegli, il 17 novembre 2004 il committente ha aggiudicato la commessa alla CO 1, scartando nel contempo l'offerta della ricorrente e delle altre ditte concorrenti, per mancato rispetto delle caratteristiche tecniche richieste;

che il municipio ha evidenziato che a prescindere dall'esclusione delle altre ditte concorrenti, la resistente risultava in ogni caso la miglior offerente; il municipio ha infatti valutato tutte le offerte, in base ai criteri di aggiudicazione, allestendo una graduatoria che fissava come miglior offerente appunto la CO 1 (cfr. graduatoria 17 novembre 2004);

                                         che contro questa decisione la ditta RI 1 insorge ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando che per il sottocriterio sede centro servizi le venga assegnata la nota 4;

che, senza entrare nel merito dell'esclusione operata dal committente, l'insorgente si limita a contestare il punteggio assegnatole in relazione appunto al sottocriterio sede centro servizi;

                                         che all'accoglimento del ricorso si oppongono il municipio e la CO 1 con argomenti che saranno discussi - per quanto necessario - in appresso;

considerato,                   in diritto

                                         che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb;

                                         che in quanto partecipante al concorso, la ricorrente è senz'altro legittimata ad impugnare l'aggiudicazione (art. 43 PAmm);

                                         che il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine (art. 46 PAmm) e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm);

                                         che giusta l'art. 26 LCPubb, gli offerenti devono inoltrare la loro offerta per iscritto, in modo completo e tempestivo (cpv. 1); il committente, soggiunge la norma, esclude dalla procedura le offerte tardive o quelle che presentano lacune formali rilevanti (cpv. 2);

che il capitolato d'appalto, precisa l'art. 31 RLCPubb, deve essere compilato dal concorrente in ogni sua parte, con esposizione dei prezzi unitari, dei totali, delle eventuali analisi e di ogni altra indicazione complementare richiesta;

che offerte incomplete o che non rispondono alle esigenze del capitolato devono di principio essere escluse dall’aggiudicazione (STA 22.4.2004 in re A__________ ; STA 3.3.2003 in re L__________; Vinicio Malfanti, Principali novità introdotte dalla LCPubb, RDAT I-2001, pag. 452, nonché in relazione all'art. 19 cpv. 3 LAPub: Galli / Lehmann / Rechsteiner, Das öffentliche Beschaffungswesen in der Schweiz, n. 407);

che, notoriamente, il bando di concorso ed il capitolato d'appalto costituiscono la legge stessa del concorso e vincolano tanto il committente, quanto i concorrenti, che devono attenervisi scrupolosamente;

che una diversa conclusione, che permettesse ai concorrenti di offrire prestazioni diverse da quelle richieste dal capitolato sarebbe manifestamente contraria al principio della parità di trattamento;

che nell'evenienza concreta, il capitolato d'appalto e modulo d'offerta stabiliva chiaramente che le offerte che non si fossero attenute esattamente alla descrizione del veicolo e non avessero rispettato i dati tecnici contenuti nel “modulo d'offerta” non sarebbero state considerate (cfr. art. 2 condizioni generali);

che il modulo d'offerta chiedeva fra le altre cose che il veicolo multifunzionale in oggetto avesse una larghezza massima di 1650 mm, un'altezza massima di 2200 mm, una trasmissione meccanica di 2 gruppi x 5 marce, un passo dello sterzo massimo di 240 cm e la portata olio minima di 80 lit / minuto con pressione di 200 bar;

che, in concreto, la ricorrente prevede invece di fornire un veicolo di 1700 mm di larghezza e di 2260 mm d'altezza, con 2 gruppi x 6 marce, con uno sterzo di 2750 mm di passo e con una portata olio di 50/180; il veicolo offerto non possiede neppure un superinduttore inseribile elettroidraulicamente come postulato dal modulo d'offerta;

che la ricorrente ha pertanto offerto un veicolo che non risponde alle esigenze del capitolato; tale fatto non è peraltro contestato;

che la sua offerta non conforme alle prescrizioni di gara non poteva dunque entrare in considerazione ai fini dell'aggiudicazione e andava senz'altro scartata; in ossequio al principio della parità di trattamento;

che, stando così le cose, il ricorso va senz'altro respinto;

che la tassa di giustizia è posta a carico della ricorrente secondo soccombenza (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 26, 36, 37 LCPubb; 31 RLCPubb; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 800.- è a carico della ricorrente.

                                      3.   Intimazione a:

  ; .

terzi implicati

  1. CO 1 2. CO 2    

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             La segretaria

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