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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 15.03.2005 52.2004.374

15. März 2005·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,570 Wörter·~8 min·6

Zusammenfassung

assegnazione di una classe di stipendio inferiore a titolo di sanzione disciplinare

Volltext

Incarto n. 52.2004.374  

Lugano 15 marzo 2005  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 17 novembre 2004 di

RI 1, , patrocinato da: avv. PA 1, ,  

contro  

la decisione 26 ottobre 2004 del Consiglio di Stato (n. 4772) che assegna all'insorgente una classe di stipendio inferiore per la durata di un anno a titolo di sanzione disciplinare;

vista la risposta 13 gennaio 2005 della Sezione delle risorse umane (SRU);

preso atto:

- della replica 4 febbraio 2005 del ricorrente;

- della duplica 22 febbraio 2005 della SRU;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                          in fatto

                                  A.   Il ricorrente RI 1, ingegnere diplomato STS, lavora dal 1° marzo 1999 alle dipendenze dello Stato quale analista programmatore presso il Servizio informatica della Polizia cantonale. Dal 1° giugno 2003 è sostituto del responsabile del servizio.

Il 22 dicembre 2003 il ricorrente ha segnalato al Comandante della Polizia che erano state commesse delle irregolarità nell'ambito del suo lavoro. In seguito a questa segnalazione, il 23 febbraio 2004 il Comandante della Polizia ha aperto un'inchiesta disciplinare nei confronti del ricorrente e di altri collaboratori del servizio in questione.

Esperiti i necessari accertamenti, con rapporto del luglio 2004 indirizzato al Comandante della Polizia cantonale, i funzionari inquirenti hanno mosso al ricorrente i seguenti addebiti:

3.1.    Violazione di segreti privati, accesso indebito ad un sistema per l'elaborazione di dati

          Per avere violato, per sua stessa ammissione, la posta elettronica di __________ dopo aver ricevuto istruzioni da __________, al fine di aprire un e-mail privato, leggerne il contenuto e fare una stampa di tale documento.

3.2.    Giochi

          Per avere portato in ufficio e utilizzato una consolle per giocare con programmi informatici unitamente ad altri colleghi (verbale __________ 23.3.04 pag. 8/9) mediante impiego di attrezzature informatiche di proprietà dello Stato;

3.3.    Utilizzo improprio di una pistola ad aria compressa in ufficio

          Per essersi esercitato unitamente a R. __________ e A. __________ con una pistola ad aria compressa all'interno dell'ufficio, tanto da danneggiarne le pareti;

3.4.    Appropriazione indebita di software

          Per essersi indebitamente appropriato di software di proprietà della Polizia cantonale per uso al proprio domicilio (verbale 23.3.04 pag. 7/9)

Con dettagliate osservazioni del 19 agosto 2004 il ricorrente si è giustificato, rilevando in sostanza:

-   di aver aperto l'e-mail in questione siccome spinto da curiosità d'ordine essenzialmente tecnico;

-   di aver chiesto ed ottenuto l'autorizzazione del gestore del software a prelevare i programmi istallati al suo domicilio;

-   di aver sì giocato con i PC di servizio assieme ad altri colleghi, ma solo saltuariamente, al di fuori degli orari di lavoro e dietro insistente sollecitazione di __________;

                                  B.   Su proposta del Comandante della Polizia, il 26 ottobre 2004 il Consiglio di Stato ha risolto di punire il ricorrente con l'assegnazione di una classe di stipendio inferiore per la durata di un anno. Con decisione succintamente motivata, il Governo ha ritenuto in sostanza fondati gli addebiti mossi al ricorrente in relazione alla violazione di segreti privati, all'appropriazione indebita di software ed al gioco sul posto di lavoro. Ha inoltre rilevato che le giustificazioni da questi addotte potevano essere solo parzialmente prese in considerazione.

                                  C.   Contro la predetta sanzione disciplinare __________ è insorto davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che venga ridotta ad una multa di fr. 500.-.

L'insorgente rimprovera in sostanza al Governo di non aver chiaramente e dettagliatamente specificato le violazioni dei doveri di servizio che gli vengono addebitate.

                                  D.   All'accoglimento del ricorso si è opposta le SRU, obiettando che le violazioni dei doveri di servizio addebitate all'insorgente emergono chiaramente dagli atti dell'inchiesta disciplinare richiamati dal provvedimento censurato.

                                  E.   Con la replica __________ ha ribadito di non aver violato alcuna prescrizione di servizio per aver giocato con i colleghi al di fuori degli orari di lavoro con una consolle portata in ufficio. Sostiene inoltre di essere stato autorizzato dal gestore a prelevare i programmi che ha installato al suo domicilio.

In sede di duplica la SRU ha contestato le tesi del ricorrente, rilevando in particolare che l'installazione di programmi del ricorrente sugli impianti dello Stato è contraria alla prescrizioni di servizio. Altrettanto lesiva di tali prescrizioni è l'installazione al proprio domicilio di programmi concessi in licenza allo Stato. Il ricorrente non poteva ignorare che il gestore non è abilitato ad autorizzare l'esportazione di tali programmi. Peso decisivo ai fini della commisurazione della sanzione andrebbe comunque attribuita all'infrazione dei doveri di servizio commessa violando il segreto della posta elettronica.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 67 cpv. 1 lett. d LOrd. La legittimazione attiva dell'insorgente è certa (art. 43 PAmm). Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.

                                         1.2. L'impugnativa può essere evasa sulla base degli atti (art. 18 PAmm). L'assunzione di ulteriori prove non appare invero atta a procurare a questo tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio.

1.3. Il Tribunale cantonale amministrativo statuisce con pieno potere di cognizione sui ricorsi proposti contro provvedimenti disciplinari (art. 70 cpv. 1 PAmm). Può quindi anche sostituire il proprio apprezzamento a quello dell'istanza inferiore.

                                   2.   2.1. Giusta l'art 32 cpv. 1 LOrd, le trasgressioni ai doveri di servizio sono punite con le seguenti sanzioni disciplinari:

a)  l'ammonimento;

b)  la multa sino fr. 500.-;

c)   la sospensione per un tempo determinato dell'assegnazione degli aumenti ordinari di stipendio;

d)  la sospensione dall'impiego con privazione totale o parziale dello stipendio fino a tre mesi;

e)  l'assegnazione temporanea a una classe inferiore dell'organico;

f)   la destituzione.

Nello stabilire i provvedimenti disciplinari si tiene conto della colpa, dei motivi, della condotta precedente, del grado e della responsabilità del dipendente come pure dell'estensione e dell'importanza degli interessi di servizio lesi o compromessi (art. 33 LOrd).

2.2. L'art. 36 cpv. 2 LOrd esige che al dipendente sia data conoscenza dell'accusa mossagli e dei risultati dell'inchiesta; tutte le sanzioni, soggiunge la norma, devono essergli comunicate per iscritto e motivate (cpv. 3).

La motivazione delle sanzioni disciplinari deve essere adeguatamente circostanziata. Essa deve in particolare specificare concretamente gli estremi materiali dell'infrazione rimproverata al dipendente e prendere posizione sulle eventuali giustificazioni addotte. L'obbligo di motivazione serve a permettere al dipendente punito di prendere compiutamente coscienza dello sbaglio commesso, di correggersi e semmai di contestare il provvedimento davanti all'autorità di ricorso.

                                   3.   3.1. Nell'evenienza concreta, la decisione impugnata è motivata in modo sommario. Dalla stessa non è invero possibile dedurre con precisione gli estremi materiali degli addebiti mossi al ricorrente. Le infrazioni ai doveri di servizio sono descritte in modo succinto. Il semplice rinvio agli atti dell'inchiesta, senza alcun confronto con le giustificazioni addotte dal ricorrente, non risponde alle esigenze minime di motivazione dei provvedimenti disciplinari.

3.2. Gli estremi materiali degli addebiti mossi al ricorrente sono stati tuttavia meglio precisati in questa sede, davanti alla quale la SRU ha in particolare sottolineato la gravità della violazione dei doveri di servizio commessa leggendo abusivamente la posta elettronica di un altro dipendente.

Orbene, questa specifica infrazione non può essere banalizzata. Si tratta, a non averne dubbio, di una violazione grave dei doveri di servizio, che appare ancor più preoccupante ove si consideri che è stata commessa da un funzionario dirigente. Anche se circoscritta ad un singolo episodio, l'infrazione appare in effetti atta a minare la fiducia riposta dagli altri utenti della rete di posta elettronica nei confronti del servizio d'informatica ed a screditare nel contempo l'autorità ed il prestigio di cui un funzionario dirigente deve godere nei confronti dei suoi subordinati.

Per verificare - con la complicità del gestore - il livello di protezione del servizio di posta elettronica il ricorrente avrebbe potuto benissimo far uso di altri mezzi. Non occorre essere specialisti in informatica per capire che nessuna ragione tecnica gli imponeva di violare una e-mail scambiata tra terzi, di stamparne per giunta una copia e di sottacere a lungo l'abuso perpetrato.

Già questa violazione dei doveri di servizio, commessa con piena consapevolezza dell'illecito, giustifica la sanzione inflitta, che in definitiva si traduce in una decurtazione dello stipendio di fr. 997.10 sull'arco di un anno.

3.3. L'infrazione riguardante il gioco è invece di minore importanza. Il ricorrente non poteva comunque ignorare che l'installazione anche solo temporanea di programmi esterni sugli apparecchi dello Stato non è priva di rischi e disattende prescrizioni del servizio d'informatica note a tutti i dipendenti.

Il fatto che le modalità concrete dell'infrazione siano state messe in evidenza soltanto con la duplica non giustifica comunque una riduzione della sanzione inflitta.

3.4. Analoghe considerazioni valgono per l'ultima infrazione addebitata al ricorrente (appropriazione indebita di software). Nella sua qualità di specialista informatico e di sostituto del caposervizio, l'insorgente non poteva ignorare che l'asportazione di programmi informatici è atta a ledere i diritti di licenza. Parimenti, doveva sapere che non poteva essere autorizzata dal gestore del software.

                                   4.   In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque respinto.

Non potendosi negare che il ricorrente sia stato almeno in parte costretto ad impugnare la sanzione disciplinare inflittagli al fine di conoscere gli estremi materiali delle infrazioni rimproverategli, viene posta a suo carico una tassa di giustizia ridotta, commisurata unicamente al fatto che dopo essere venuto a conoscenza di tali precisazioni ha comunque mantenuto l'impugnativa.

Per questi motivi,

visti gli art. 32, 33, 36, 67 LOrd; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61, 70 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 500.- è posta a carico del ricorrente.

                                        3.   Intimazione a:

    .

terzi implicati

  Consiglio di Stato, 6500 Bellinzona,    

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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