Incarto n. 52.2004.356
Lugano 8 giugno 2005
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale amministrativo
Lorenzo Anastasi
assistito dal segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 2 novembre 2004 di
RI 1 patrocinato da: PA 1
contro
la decisione 12 ottobre 2004 del Consiglio di Stato (n. 4565) che respinge l’impugnativa presentata dall’insorgente avverso la decisione 15 giugno 2004 con cui il municipio di CO 1 gli ha negato il permesso in sanatoria per il cambiamento di destinazione di un capannone situato fuori della zona edificabile (part. n. 363 RF);
preso atto che in occasione dell’udienza di sopralluogo, dopo discussione, il Giudice Delegato ha proposto alle parti la seguente transazione:
1. Il Dipartimento del territorio modifica seduta stante il suo preavviso alle seguenti condizioni: 1.1. Rimozione delle chiusure in plastica del vano realizzato all'interno del capan-none. 1.2. Rimozione della macchina piegatrice automatica. 1.3. Uso del capannone esclusivamente per il deposito di materiale (esclusa qualsiasi attività di lavorazione).
2. Il municipio rilascerà la licenza alle condizioni summenzionate in base all'avviso cantonale.
3. Le decisioni impugnate sono riformate ai sensi della transazione senza addebito di spese, ritenuto che il ricorrente rinuncia alle ripetibili.
rilevato che le parti hanno accettato seduta stante la suddetta transazione;
considerato pertanto che il procedimento è così esaurito,
decreta:
1.Il ricorso è stralciato dai ruoli per intervenuta transazione.
§ Le decisioni 12 ottobre 2004 del Consiglio di Stato e 15 giugno 2004 del municipio di CO 2 sono riformate di conseguenza.
2.Non si prelevano né tasse, né spese.
Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione a:
; ; ; .
terzi implicati
1. CO 1 2. CO 2 3. CO 3 4. CO 4
Il presidente
del Tribunale cantonale amministrativo Il segretario