Incarto n. 52.2004.336
Lugano 3 marzo 2005
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 5 ottobre 2004 di
RI 1 RI 2 RI 3 RI 4 RI 5 tutti patrocinati da: PA 1
contro
la decisione 14 settembre 2004 del Consiglio di Stato (n. 4100) che respinge l'impugnativa presentata dagli insorgenti avverso la decisione 7 giugno 2004 con cui il municipio di CO 1 ha revocato la licenza edilizia 8 gennaio 2004, rilasciata loro per la costruzione di un capannone sulla part. n. 479 RF;
viste le risposte:
- 17 ottobre 2004 del Dipartimento del territorio (UDC);
- 19 ottobre 2004 del Consiglio di Stato;
- 9 novembre 2004 del municipio di CO 1;
- 6 dicembre 2004 di __________;
esperita un'udienza il 22 febbraio 2005;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. a. Il 27 ottobre 2003 __________ e __________ hanno chiesto al municipio di CO 1 il permesso di costruire in località, nella zona artigianale, (part. 479) un capannone, lungo 36 e largo 16 m, suddiviso in 6 compartimenti, da adibire a deposito. La parte principale dell'edificio, alta 6 m, è prevista ad una distanza di 4 m dal confine verso la part. 480, di proprietà di __________. Nella fascia di terreno compresa tra la facciata E ed il confine verso il fondo suddetto è inoltre prevista la costruzione di un manufatto più basso, alto circa 3 m dal livello del terreno del fondo contermine, destinato ai servizi tecnici ed igienici dei compartimenti in cui lo stabile è suddiviso.
b. La domanda è stata pubblicata all'albo comunale e notificata ai confinanti, fra cui i proprietari della part. 480. Nel termine di pubblicazione non sono pervenute opposizioni.
Raccolto il preavviso favorevole del Dipartimento del territorio (UDC), l'8 gennaio 2004 il municipio ha rilasciato la licenza richiesta. Il 17 maggio 2004 i ricorrenti, diventati nel frattempo proprietari del fondo, hanno notificato al municipio che avrebbero iniziato i lavori nel corso dell'ultima settimana di quel mese.
Contemporaneamente, hanno inoltrato al municipio una variante per inserire nel capannone l'appartamento del custode. La nuova domanda ha suscitato l'opposizione di __________, diventato nel frattempo municipale, che hanno rimproverato al municipio di aver concesso la precedente licenza in violazione delle norme sulle distanze dal confine.
B. Con decisione 7 giugno 2004 il municipio ha revocato la licenza 8 gennaio 2004, ritenendola contraria al diritto, poiché i proprietari del fondo contermine non avevano acconsentito all'edifica-zione a confine sottoscrivendo i piani.
C. Con giudizio 14 settembre 2004, il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo l'impugnativa contro di esso inoltrata dai nuovi proprietari del fondo.
Il Governo ha in sostanza ritenuto che la domanda di costruzione fosse carente perché non specificava esattamente la destinazione che sarebbe stata attribuita al capannone. Già per questo motivo ha quindi ritenuto giustificata la revoca della licenza.
D. Contro il predetto giudizio governativo i soccombenti si aggravano davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento e sollecitando il ripristino della licenza annullata.
Gli insorgenti ritengono che il motivo addotto dal municipio non sia atto a giustificare la revoca della licenza. L'interesse all'attua-zione del diritto oggettivo non prevarrebbe su quello riferito alla sicurezza del diritto. Il provvedimento, accordato in esito ad un procedimento nel quale gli interessi pubblici e privati sono stati esaurientemente esaminati, non potrebbe essere revocato.
E. All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato senza formulare osservazioni.
Ad identica conclusione perviene il municipio, contestando in dettaglio le tesi degli insorgenti e ribadendo che la mancata sottoscrizione dei piani da parte del vicino costituisce un valido motivo di revoca.
I proprietari del fondo contermine, chiamati ad esprimersi, non hanno formulato domande di giudizio.
Considerato, in diritto
1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. La legittimazione attiva degli insorgenti, direttamente e personalmente toccati dal giudizio impugnato, è certa. Il ricorso è inoltre tempestivo.
1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti (art. 18 PAmm). In sede di tentativo di conciliazione, le parti hanno dichiarato di non avere particolari prove da assumere.
2. Giusta l'art. 18 cpv. 1 LE, la licenza concessa in contrasto con le prescrizioni del diritto pubblico o che viene a contrastare con esse al momento della sua utilizzazione può essere revocata.
La revoca di un atto amministrativo dipende dal confronto di due interessi antitetici: quello relativo all'attuazione del diritto oggettivo e quello riferito alla sicurezza del diritto. Quest'ultimo prevale ed osta alla revoca, nei casi in cui l'atto amministrativo ha creato diritti soggettivi a favore del destinatario, se la decisione è stata emanata in esito ad un procedimento in cui gli interessi pubblici e privati sono stati esaurientemente esaminati e valutati o quando l'interessato ha in buona fede fatto uso dei diritti conferitigli o accertati, ad esempio iniziando i lavori od investendo somme ragguardevoli in vista degli stessi (DTF 121 II 273 consid. 1a/aa; 119 Ia 310; Adelio Scolari, Commentario, II. ed., ad art. 18 LE, n. 906; Max Imboden/René Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, V. ed., n. 41 B II; René Rhinow/Beat Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtspechung, Erg. Bd., ibidem).
3.1. Nell'evenienza concreta, la licenza revocata è stata rilasciata in esito ad un procedimento in cui gli interessi pubblici e privati sono stati esaurientemente esaminati. La domanda di costruzione, corredata dei piani e di una relazione tecnica che illustra gli scopi dell'intervento, è stata pubblicata all'albo e notificata ai proprietari dei fondi confinanti mediante lettera raccomandata.
La domanda è stata trasmessa al Dipartimento del territorio, che ha espresso preavviso favorevole al rilascio della licenza. Previo esame, il municipio l'ha a sua volta ritenuta conforme al diritto, senza avvedersi che i proprietari del fondo contermine (part. n. 480 RF), sebbene avvertiti dell'iniziativa edilizia, non avevano dato il loro esplicito consenso all'edificazione a confine come prescritto dall'art. 10 cpv. 4 NAPR. Accortasi dell'errore, l'autorità comunale ha revocato la licenza, ritenendo che l'interesse all'attuazione del diritto oggettivo prevalesse su quello riferito alla sicurezza del diritto dei beneficiari della licenza. La revoca è stata pronunciata pochi giorni dopo che i beneficiari della licenza avevano annunciato di voler iniziare i lavori.
3.2. Ora, è evidente che la controversa decisione di revoca non è sorretta da alcun interesse pubblico. Una licenza concessa in contrasto con le distanze da confine non lede invero alcun interesse pubblico. Può ledere soltanto l'interesse del proprietario del fondo contermine. Le distanze dal confine non tutelano in effetti particolari interessi pubblici. Stabiliscono soltanto come le distanze tra edifici devono essere suddivise tra fondi contermini. L'interesse pubblico può essere leso soltanto da una licenza accordata in violazione delle distanze tra edifici.
In concreto, se la costruzione viene realizzata così com'è prevista dai piani approvati, l'edificazione a confine non pregiudica minimamente l'ordinamento sulle distanze tra edifici. In caso di edificazione del fondo contermine, le costruzioni saranno tenute a sorgere in contiguità o ad una distanza dal confine almeno doppia rispetto a quella prescritta dalle NAPR. Gli unici interessati alla revoca sono dunque i proprietari del fondo contermine, che in caso di futura edificazione del loro fondo si vedrebbero preclusa la possibilità di edificare alla normale distanza dal confine prescritta dalle NAPR.
A questo interesse, meramente privato e nemmeno particolarmente consistente, si contrappone l'interesse dei beneficiari della licenza, che dopo aver perfezionato l'acquisto del fondo, avevano già incaricato l'impresa di costruzione di iniziare i lavori per realizzare l'opera prevista dai piani approvati.
Chiamato a ponderare gli interessi contrapposti, il municipio ha ritenuto che quello dei vicini prevalesse su quello dei ricorrenti. La valutazione non può essere condivisa, poiché, privilegiando un interesse riconducibile esclusivamente ai vicini, che avevano omesso di opporsi alla domanda di costruzione, si traduce indirettamente in un ripristino del diritto di opposizione, che gli stessi vicini - sebbene avvertiti - hanno invece lasciato perimere.
3.3. Nel giudizio impugnato, il Consiglio di Stato ha ritenuto che la revoca si giustifichi comunque perché gli istanti in licenza hanno omesso di specificare la destinazione dell'opera in sede di domanda di costruzione. La tesi, che il municipio non ha ripreso nemmeno in questa sede, non può essere avallata.
La relazione tecnica indicava che i vani del capannone sarebbero stati utilizzati come deposito per ditte artigianali o industriali. Né il municipio, né i vicini hanno preteso maggiori ragguagli. Lo stesso Consiglio di Stato riconosce che sarebbe stato difficile ottenere indicazioni più precise non essendo ancora noto quali ditte avrebbero locato l'immobile. Comunque sia, l'asserita insufficienza delle indicazioni non costituisce un valido motivo per revocare la licenza. In ossequio al principio di proporzionalità, bastava in effetti sottoporre a permesso anche l'insediamento dei primi locatari. Verifica, questa, che in linea di massima si impone in tutti i casi di cambiamento del genere di attività svolto all'interno del capannone.
4. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque accolto, annullando il giudizio impugnato
Dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia. Le ripetibili di entrambe le istanze sono poste a carico del comune poiché i vicini __________ non hanno espressamente resistito all'impugnativa.
Per questi motivi,
visti gli art. 18, 21 LE; 10 NAPR di; 3. 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. le decisioni 14 settembre 2004 del Consiglio di Stato (n. 4100) e 7 giugno 2004 del municipio di CO 1 sono annullate ;
1.2. la licenza edilizia 8 gennaio 2004, rilasciata ai ricorrenti per la costruzione di un capannone sulla part. 479 è confermata.
2. Non si preleva tassa di giustizia. Il comune di CO 1 rifonderà fr. 2'000.- ai ricorrente a titolo di ripetibili.
3. Intimazione a:
; .
terzi implicati
1. CO 1 1 patrocinata da: PA 2 2. CO 2 3. CO 3
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario