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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 15.12.2004 52.2004.335

15. Dezember 2004·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,147 Wörter·~6 min·1

Zusammenfassung

frazionamento di un fondo patriziale

Volltext

Incarto n. 52.2004.335  

Lugano 15 dicembre 2004  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 5 ottobre 2004 di

RI 1  

contro  

la decisione 14 settembre 2004 (n. 4102) del Consiglio di Stato, mediante la quale è stato respinto il gravame dell’insorgente avverso la decisione 15 giugno 2004 con cui l’assemblea patriziale di __________ ha evaso la mozione che chiedeva la parcellazione dell’azienda __________;

viste le risposte:

-    12 ottobre 2004 del Consiglio di Stato;

-    21 ottobre 2004 di __________;

-    26 ottobre 2004 del patriziato di __________;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   Il patriziato di __________ è proprietario dell’azienda agricola __________, costituita da un fondo di circa mq 60'000. Il 17 dicembre 2003 RI 1 ha inoltrato presso l’ufficio patriziale una mozione con la quale chiedeva che, in vista della prossima pubblicazione del concorso per l’affitto di questa azienda, il suddetto sedime fosse parcellato. Il 4 giugno 2004 l’ufficio patriziale ha quindi preavvisato favorevolmente la proposta.

B.     Il 14 giugno 2004 si è riunita in seduta ordinaria l’assemblea patriziale di __________, la quale ha tra l’altro proceduto ad esaminare la citata mozione. Dopo ampie discussioni sono state messe in votazione due proposte, vale a dire quella con cui veniva chiesto di suddividere il fondo in 6 particelle da mq 10'000 ciascuna e quella che domandava di non lottizzare l’intero sedime. Scartata la prima opzione a causa del minor numero di voti raccolti (33 a 29), l’assemblea ha accettato in votazione finale la proposta di non parcellare il fondo con 42 voti favorevoli, 17 contrari e 9 astenuti. La decisione è poi stata pubblicata all’albo patriziale a partire dal 15 giugno 2004.

C.    Il 14 settembre 2004 il Consiglio di Stato ha confermato su ricorso questa risoluzione, respingendo le censure sollevate da RI 1 in merito al modo con il quale l’assemblea patriziale aveva evaso la sua mozione. L’Esecutivo cantonale, pur riconoscendo che nel corso dei lavori assembleari la proposta contenuta nella mozione non era stata sottoposta al voto dei cittadini patrizi presenti in sala, ha ritenuto che non si giustificava di annullare la risoluzione avversata, giacché in ogni caso la procedura di votazione per eventuali messa in atto nel caso concreto aveva chiaramente evidenziato la volontà dei patrizi di non parcellare il bene in oggetto.

D.    Avverso questo giudizio RI 1 insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l’annullamento. Contesta nuovamente il modo con il quale è stata trattata la sua mozione. Sostiene che all’assemblea patriziale non sarebbe stato dato modo di pronunciarsi sulla questione di principio di sapere se il fondo in oggetto vada parcellato o meno, visto che ai voti è stata messa una ben precisa proposta di frazionamento, la quale non era mai stata evocata nella mozione.

All’accoglimento del gravame si oppongono sia il Consiglio di Stato che il presidente dell’assemblea patriziale __________, che il patriziato di __________, adducendo degli argomenti di cui dirà, per quanto necessario, qui appresso.

Considerato,                  in diritto

1.La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data (art. 146 cpv. 1 LOP), il ricorso è tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e la legittimazione dei ricorrenti è certa (art. 147 lett. a LOP). Il ricorso è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).

2.Giusta l’art. 77 LOP, il regolamento del patriziato stabilisce le modalità di funzionamento dell’assemblea (cpv. 1). Esso deve, tra le altre cose, disciplinare le interpellanze e le mozioni con le forme e i termini di presentazione (cpv. 2 lett. e). A questo proposito l’art. 46 del regolamento patriziale di __________ del 21 dicembre 1998 (RP di __________) prevede che ogni cittadino patrizio può presentare per iscritto nella forma della mozione, proposte su oggetti nuovi di competenza dell’assemblea. Sempre secondo la medesima norma, se l’ufficio patriziale dà preavviso favorevole, l’assemblea decide definitivamente.

3.3.1. Nel caso di specie, diversamente da quanto è stato assunto dalla precedente autorità di giudizio, la mozione in esame non verteva su di un oggetto di competenza dell’assemblea. Premesso in effetti che la proposta formulata dalla ricorrente era chiaramente finalizzata ad ottenere la suddivisione materiale dell’attuale sedime in un numero imprecisato di nuove particelle di più piccole dimensioni, va detto che l’adozione di un simile provvedimento è di esclusiva competenza dell’ufficio patriziale, trattandosi di un atto di mera amministrazione dei beni patriziali, ai sensi dell’art. 92 lett. g LOP, di per sé privo di conseguenze dal profilo patrimoniale. Prova ne è d’altronde che per poter iscrivere a registro fondiario il frazionamento di un fondo fuori zona edificabile appartenente ad una collettività pubblica è di principio sufficiente allegare all’istanza una copia della risoluzione con cui l’organo esecutivo ha deliberato in tal senso, oltre naturalmente che al piano di mutazione e all’autorizzazione della Sezione dell’agricoltura. Nulla muta a questo proposito che nel caso di specie la suddetta proposta sia stata presentata nella prospettiva di procedere in un secondo tempo all’affitto dell’azienda agricola mediante pubblico concorso. Per queste ragioni la mozione in parola doveva essere dichiarata inammissibile dall’assemblea ed andava trattata alla stregua di un’interpellanza intesa ad accertare la disponibilità dell’ufficio patriziale a frazionare il sedime in parola, allo scopo di agevolarne l’affitto a terzi. In simili circostanze l’atto presentato dalla ricorrente, non doveva nemmeno essere sottoposto al voto assembleare, ma era da ritenersi evaso con la risposta resa dall’organo esecutivo (art. 77 cpv. 2 lett. g LOP e art. 45 RP di __________).

4.4.1. Contrariamente a quanto affermato dal patriziato nel suo allegato di risposta, il fatto che la mozione presentata da RI 1 non riguardi un oggetto di competenza dell’assemblea non permette di dichiarare il suo gravame inammissibile, ma impone a questo tribunale di accoglierlo, anche se per motivi diversi da quelli invocati dall’insorgente. Di conseguenza, vanno annullate sia l’avversata delibera assembleare, che la decisione governativa impugnata, ritenuto comunque che per i motivi sopra esposti la proposta della ricorrente non deve più essere sottoposta al voto dei patrizi.

4.2. Visto l’esito del gravame, la tassa di giustizia e le spese sono poste a carico del patriziato di __________, (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 77, 92, 146, 147 LOP, 45 e 46 del regolamento patriziale di __________, 3, 18, 28, 43, 46, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§.  Di conseguenza sono annullate:

1.1.           la decisione 14 settembre 2004 (n. 4102) del Consiglio di Stato;

1.2.           la risoluzione 15 giugno 2004 con cui l’assemblea patriziale di __________ ha risolto di non procedere al frazionamento del fondo costituente l’azienda agricola __________.

                                   2.   La tassa di giustizia e le spese di fr. 800.- sono poste a carico del patriziato di __________.

                                      3.   Intimazione a:

terzi implicati

  1. CO 1 1 patrocinata da: PA 1 2. CO 2 3. CO 3    

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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