Incarto n. 52.2004.331
Lugano 12 ottobre 2004
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale amministrativo
Lorenzo Anastasi
assistito dalla segretaria:
Katia Baggi Fiala, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 4 ottobre 2004 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione 21 settembre 2004 (n. 4213) del Consiglio di Stato, che ha dichiarato irricevibile l’istanza 14 aprile 2004 dell’insorgente volta ad ottenere la revisione della risoluzione governativa 11 novembre 2003 (n. 4952), in materia di rifiuto della licenza edilizia in via preliminare per lavori di miglioria all’interno della costruzione al mappale n. 488 RF di __________;
richiamato l’art. 48 PAmm;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che con decisione 23 settembre 2003, il municipio di CO 1 ha respinto la domanda di rilascio della licenza edilizia preliminare inoltrata da RI 1 per l’esecuzione di lavori di miglioria all’interno dello stabile sito sulla part. n. 488 RF __________;
che con giudizio 11 novembre 2003, il Consiglio di Stato ha evaso ai sensi dei considerandi il ricorso inoltrato dall’insorgente avverso la predetta decisione; il Governo ha rinviato gli atti al DT affinché verificasse il cambiamento di destinazione ed emettesse un nuovo avviso in merito alla domanda di costruzione;
che il predetto giudizio governativo è rimasto incontestato;
che il 19 dicembre 2003 l’UDC (DT) ha esperito un sopralluogo, nel corso del quale ha constatato che l’edificio è utilizzato attualmente quale grotto al piano superiore e cantina al piano terreno; la pratica è poi stata sospesa in attesa che il ricorrente valutasse la possibilità di inoltrare un’ulteriore domanda di costruzione, a seguito di quanto accertato con il sopralluogo;
che, dopo vicissitudini che non occorre qui rievocare, con istanza 14 aprile 2004 RI 1 ha chiesto all’esecutivo cantonale la revisione della decisione 11 novembre 2003; egli ha postulato l’annullamento della stessa in quanto l’autorità di prime cure non aveva proceduto al sopralluogo che aveva chiesto di indire dinnanzi al Consiglio di Stato;
che il Governo, con risoluzione 21 settembre 2004, ha dichiarato irricevibile l’istanza, in quanto non erano adempiuti i presupposti della revisione;
che avverso il predetto giudizio governativo, il soccombente si aggrava ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l’annullamento;
considerato, in diritto
che, giusta l’art. 48 PAmm, l’autorità di ricorso può respingere con breve motivazione i ricorsi inammissibili o manifestamente infondati;
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall’art. 60 PAmm;
che nella misura in cui contesta il giudizio d’irricevibilità reso dal Consiglio di Stato, l’insorgente è senz’altro legittimato a ricorrere;
che il ricorso, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm), è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm);
che giusta l’art. 35 PAmm la revisione è data:
“a) se l’autorità ha aggiudicato ad una parte più di quanto essa ha domandato o meno di quanto la controparte ha riconosciuto o altra cosa senza che una speciale norma lo consenta;
b) se essa non ha apprezzato, per inavvertenza, fatti rilevanti che risultano dagli atti o se la decisione contiene disposizioni fra di loro contraddittorie;
c) se da un procedimento penale risulta che un crimine o un delitto ha influito sulla decisione a pregiudizio dell’istante;
d) se l’istante, dopo la decisione, è venuto a conoscenza di fatti nuovi rilevanti o ha scoperto prove decisive che non aveva potuto fornire, senza sua colpa, nella procedura precedente.”;
che in concreto, dalle argomentazioni addotte dall’istante nel ricorso interposto dinanzi al Consiglio di Stato non è effettivamente ravvisabile alcun motivo di revisione;
che il ricorrente avversa la decisione governativa 11 novembre 2003, in quanto il Consiglio di Stato non aveva proceduto al sopralluogo;
che, in effetti, avendo annullato la decisione municipale e rinviato gli atti al DT per nuova decisione, l’autorità di prime cure ha ritenuto di non dover procedere alla visita in loco come da egli postulato;
che la revisione non è ammissibile quando il difetto lamentato poteva essere censurato impugnando la decisione e facendo uso della via ordinaria di ricorso (Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, n. 2a ad. art. 35);
che, nell’evenienza concreta, nulla impediva al ricorrente di avversare, entro i limiti ricorsuali, la decisione governativa 11 novembre 2003 dinanzi a codesto Tribunale;
che in siffatte circostanze il ricorso dev’essere respinto;
che la tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 3, 18, 28, 35, 43, 46, 48, 60 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 400.-, sono poste a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
terzi implicati
1. CO 1 2. CO 2 3. CO 3
Il presidente del
Tribunale cantonale amministrativo La segretaria