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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 26.10.2004 52.2004.311

26. Oktober 2004·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,480 Wörter·~7 min·2

Zusammenfassung

notifica per aprire nuove finestre, formare una presa d'aria e realizzare un locale tank in uno stabile in corso di costruzione

Volltext

Incarto n. 52.2004.311  

Lugano 26 ottobre 2004  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 14 settembre 2004 di

RI 1 patrocinato da: PA 1  

contro  

la decisione 24 agosto 2004 del Consiglio di Stato (n. 3695) che annulla la licenza edilizia 8 giugno 2004, rilasciata dal municipio di a per aprire nuove finestre al piano solaio, per formare delle prese d'aria al piano seminterrato e per realizzare un locale tank in uno stabile in corso di costruzione (part. n. 3728 RF);

viste le risposte:

-         14 settembre 2004 del Consiglio di Stato

-         21 settembre 2004 del CO 3

-         30 settembre 2004 del signor CO 1

-         30 settembre 2004 del CO 2

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   Il 17 aprile 2002 il municipio di ha rilasciato a CO 1 il permesso di costruire uno stabile d'appartamenti sulla part. n. 3728 RF. Il preavviso dell'autorità cantonale (n. 35023) autorizzava il differimento dell'approvazione del tank per l'olio di riscaldamento.

Il progetto approvato prevedeva di realizzare un ampio solaio, dotato di piccole aperture (1.80 x 0.70) sulle facciate est, sud ed ovest.

                                  B.   Il 30 marzo 2004 il ricorrente CO 1 ha chiesto mediante notifica al municipio di il permesso di aumentare il numero e le dimensioni delle finestre previste al livello del piano solaio e di formare tre prese d'aria per l'autorimessa sotterranea. La variante prevedeva inoltre di realizzare nel sotterraneo una camera stagna per il serbatoio dell'olio.

Alla domanda, pubblicata all'albo e notificata ai confinanti, si è opposto il fratello CO 1, proprietario di un fondo contermine (part. n. 1346 RF), contestando, siccome fonte di immissioni moleste, la presa d'aria di m 2.00 x 1.00, prevista nella soletta di copertura dell'autorimessa a 2.00 dal confine verso il suo fondo, nonché le finestre del piano solaio, che a suo avviso avrebbero determinato un aumento del numero dei piani abitabili.

Raccolto il preavviso favorevole della SPAA, l'8 giugno 2004 il municipio ha rilasciato la licenza richiesta, alla condizione che le maggiori aperture fossero convenientemente schermate.

                                  C.   Con giudizio 24 agosto 2004, il Consiglio di Stato ha annullato la predetta licenza, accogliendo il ricorso contro di essa inoltrato dal vicino opponente.

Il Governo ha in sostanza ritenuto che le varianti soggiacessero alla procedura ordinaria di rilascio del permesso, in quanto comportanti una modifica rilevante dell'aspetto generale dello stabile (finestre del solaio), rispettivamente l'applicazione di disposizione del diritto ambientale di competenza dell'autorità cantonale (prese d'aria, locale tank).

                                  D.   Contro il predetto giudizio il soccombente si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il ripristino della licenza accordatagli dal municipio.

L'insorgente nega che le nuove aperture del solaio modifichino in misura significativa l'aspetto generale della nuova costruzione. Rileva di avere nel frattempo ottenuto il permesso per cambiare la destinazione del solaio (ora lavanderia e stenditoio).

Il locale tank, prosegue, avrebbe d'altro canto ottenuto il benestare della SPAA. Sarebbe quindi stato approvato dall'autorità cantonale.

Insostenibile sarebbe infine la tesi secondo cui anche la presa d'aria costituirebbe una modifica rilevante, da sottoporre alla procedura ordinaria di rilascio del permesso.

                                  E.   All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato senza formulare osservazioni. Ad identica conclusione perviene l'opponente, contestando in dettaglio le tesi dell'insorgente con argomenti, che per quanto necessario saranno esaminati nei seguenti considerandi.

Il municipio condivide invece l'impugnativa.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. La legittimazione attiva dell'insorgente, titolare della licenza annullata, è certa (art. 43 PAmm). Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti (art. 18 PAmm), integrati dalla licenza edilizia per trasformare il solaio in lavanderia / stenditoio, rilasciata nel frattempo dal municipio all'insorgente e cresciuta in giudicato.

                                   2.   Giusta l'art. 16 cpv. 1 LE, le varianti che comportano modifiche di un certo rilievo soggiacciono alla procedura d'approvazione. Se i progetti rimangono immutati nelle loro caratteristiche essenziali, soggiunge la norma, è applicabile la procedura della notifica, ritenuto che differenze che non superano un grado di tolleranza ragionevolmente ammissibile non soggiacciono ad alcuna formalità. (cpv. 2). Lo scopo di questa precisazione è essenzialmente quello di evitare procedure sproporzionate all'entità dei cambiamenti da apportare.

Dall'art. 16 LE si evince dunque che la procedura ordinaria è applicabile soltanto in caso di varianti che modificano in misura rilevante il progetto approvato o in via di approvazione.

Qualora le modifiche, pur essendo di lieve entità, richiamino l'applicazione di disposizioni del diritto federale o cantonale rimesse al giudizio dell'autorità cantonale, va comunque raccolto il preavviso di quest'ultima.

                                   3.   3.1. Nell'evenienza concreta, l'aumento del numero e delle dimensioni delle finestre del sottotetto è stato autorizzato con la licenza accordata successivamente dal municipio per trasformare il solaio in uno spazio adibito a lavanderia e stenditoio. Su questo punto, il ricorso è dunque diventato privo d'oggetto.

Ai fini del giudizio su spese e ripetibili, giova comunque rilevare che il cambiamento soggiaceva effettivamente alla procedura ordinaria. Non tanto perché modificava in misura apprezzabile l'aspetto generale della costruzione, quanto piuttosto perché era atta a rendere abitabile il sottotetto, con conseguente significativo aumento dell'i.s. La condizione di schermare convenientemente le nuove aperture, apposta dal municipio alla licenza poteva forse evitare questa conseguenza, ma non era di per sé atta a sottrarre la variante alla procedura ordinaria.

3.2. Giusta l'art. 17 cpv. 1 LE, concedendo la licenza edilizia, l'autorità può precisare, se l'istante ne ha fatto richiesta, che i progetti dettagliati degli impianti tecnici saranno presentati più tardi, di regola prima dell'inizio dei lavori. L'approvazione di tali progetti, soggiunge la norma (cpv. 2), avviene senza particolari formalità.

In sede di rilascio della licenza per la costruzione dello stabile, l'approvazione del serbatoio dell'olio da riscaldamento era stata differita. Il ricorrente ha inoltrato i progetti dettagliati con la variante qui in discussione. Con l'opposizione il resistente non li ha minimamente contestati. La SPAA ha dato il suo benestare con preavviso 22 aprile 2004.

Anche se il preavviso avrebbe dovuto essere espresso dall'UDC, la procedura seguita era sostanzialmente immune da violazioni del diritto. Infondata è dunque la pretesa del Consiglio di Stato di esigerne la ripetizione secondo la procedura ordinaria. Tanto meno quando si consideri che l'opponente con il ricorso non aveva sollevato censure di sorta.

Su questo punto il ricorso va dunque accolto.

3.3. La presa d'aria di m 2.00 x 1.00, prevista nella soletta di copertura dell'autorimessa ad una distanza di 2.00 m dal confine tra i fondi della parti, non costituisce una modifica di una rilevanza tale da giustificare l'assoggettamento della domanda alla procedura ordinaria di rilascio del permesso (Adelio Scolari, Commentario, II. ed., ad art. 16 LE, n. 895).

Nella misura in cui può servire ad espellere l'aria viziata dell'autorimessa, essa può tuttavia richiamare l'applicazione delle disposizioni della LPAmb e dell'OIAt, che esulano dalle competenze del municipio. L'autorità comunale non doveva necessariamente sottoporre la domanda alla procedura ordinaria di rilascio del permesso. Non poteva tuttavia esimersi dal raccogliere il preavviso della SPAA.

Il difetto, giustamente rilevato dal Consiglio di Stato, non era comunque tale da giustificare la ripetizione dell'intera procedura. In effetti, bastava raccogliere il preavviso mancante e dare alle parti la possibilità di esprimersi al riguardo.

Anche su questo punto il ricorso va parzialmente accolto, annullando il giudizio governativo e rinviando gli atti all'istanza inferiore affinché, raccolto il preavviso della SPAA e data alle parti la possibilità di pronunciarsi al riguardo, statuisca nuovamente sul ricorso in quanto riferito alla presa d'aria.

                                   4.   In esito alle considerazioni che precedono, nella misura in cui non è diventato privo d'oggetto, il ricorso va dunque parzialmente accolto.

La decisione governativa impugnata va annullata, rinviando gli atti al Consiglio di Stato, affinché, confermata la licenza per il tank, statuisca sul ricorso nella misura in cui ha per oggetto le prese d'aria.

La tassa di giustizia è suddivisa fra le parti in uguale misura. Le ripetibili sono invece compensate.

Per questi motivi,

visti gli art. 4, 16, 21 LE; 5, 6 RLE; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Nella misura in cui non è privo d'oggetto, il ricorso è parzialmente accolto.

§.  Di conseguenza:

1.1.   la decisione 24 agosto 2004 del Consiglio di Stato (n. 3695) è annullata;

1.2.   la licenza edilizia 8 giugno 2004, rilasciata dal municipio di a CO 1 è confermata nella misura in cui autorizza la formazione di un locale tank nello stabile in costruzione sulla part. n. 3728 RF;

1.3.   gli atti sono rinviati al Consiglio di Stato affinché, raccolto il preavviso della SPAA e sentite le parti, statuisca nuovamente sul ricorso in quanto riferito alle prese d'aria.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 1'000.- è suddivisa in parti uguali fra il ricorrente ed il resistente. Non si assegnano ripetibili.

                                          3.   Intimazione a:

.  

terzi implicati

  1. CO 1 1 patrocinato da: PA 2 2. CO 2 3. CO 3 4. CO 4    

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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