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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 24.09.2004 52.2004.262

24. September 2004·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,651 Wörter·~8 min·3

Zusammenfassung

concorso di progettazione ad invito per la sistemazione di un'area pubblica (nucleo)

Volltext

Incarto n. 52.2004.262  

Lugano 24 settembre 2004  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 11 agosto 2004 di

RI1 patrocinato da: PA1  

contro  

la decisione 3 agosto 2004 del municipio di __________, che approva le conclusioni del rapporto 29 aprile 2004 della giuria del concorso d'architettura indetto per la sistemazione dell'area pubblica del nucleo;

viste le risposte:

-    24 agosto 2004 dell'CO4;

-    21 settembre 2004 del;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   Il 17 novembre 2003 il municipio ha invitato sei architetti, fra cui il ricorrente, a partecipare ad un concorso di progetto per la sistemazione dell'area pubblica del nucleo.

                                         Le condizioni di gara, pur elencando i nomi degli invitati, stabilivano che i progetti dovevano essere contrassegnati da un motto destinato a preservare l'anonimato ed inviati all'ente banditore per posta entro venerdì 12 marzo 2004. Avvertivano esplicitamente che la consegna a mano non era ammessa, che faceva stato la data del timbro postale e che progetti recapitati con timbro postale datato oltre il 12 marzo 2004 sarebbero stati esclusi dall'aggiudicazione.

                                  B.   Venerdì 12 marzo 2004 alle 0946, l'RI1 ha consegnato il suo progetto all'ufficio postale di __________, contrassegnandolo con il motto Spazio vs. Superficie ed omettendo di indicare il mittente. L'ufficio postale gli ha rilasciato la ricevuta n. __________ attestante l'avvenuta consegna del pacco alla data ed all'ora suindicate. Sul pacco ha inoltre applicato un'etichetta con lo stesso numero, con l'indicazione __________ __________ e con il relativo codice a barre. Accanto a questa è stata incollata un'ulteriore etichetta con una timbratura datata 13.03.04.

                                  C.   Il 23 marzo 2004, l'__________, incaricato dell'esame preliminare dei quattro progetti pervenuti al committente, ha rilevato che, stando al timbro apposto sull'imballaggio in cui era contenuto, il progetto contrassegnato dal motto Spazio vs. Superficie sarebbe stato consegnato alla posta soltanto il 13 marzo 2004 alle 1100. Ha quindi proposto di escluderlo dalla gara siccome inoltrato tardivamente.

                                  D.   Valutati i restanti tre progetti in base ai criteri d'aggiudicazione prestabiliti, il 29 aprile 2004 la giuria ha allestito la seguente graduatoria ed assegnato i seguenti premi:

1. Progetto Leporello             premio fr. 3'200.-

2. Progetto Ebauche              premio fr. 3'000.-

3. Progetto Tre                       premio fr. 2'800.-

                                         Previa sottoscrizione del rapporto di valutazione, la giuria ha poi aperto le buste di identificazione dei relativi progettisti, designando vincitrice l'CO4, autrice del progetto Leporello e raccomandando al municipio di assegnarle il mandato per la sua realizzazione.

                                  E.   Il 5 maggio 2004, l'RI1 ha scritto al presidente della giuria del concorso per segnalargli che presso l'ufficio postale di __________ potevano essere stati commessi errori di timbratura.

                                         Gli ha quindi chiesto di procedere ad adeguate verifiche.

                                         Alla lettera ha allegato una dichiarazione dell'ufficio postale di __________, attestante che l'invio n. __________ gli era stato consegnato il venerdì 12 marzo 2004. La dichiarazione avvertiva nel contempo che è possibile che quest'invio portava un'impronta di Macchina affrancatrice del 13 marzo 2004 per un errore nostra.

                                  F.   Con risoluzione 3 agosto 2004 il municipio ha comunicato al ricorrente di aver preso atto ed approvato la decisione della giuria indicata nel rapporto 29 aprile 2004.

                                  G.   Contro questa risoluzione, l'RI1 si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rinvio degli atti al committente affinché allestisca una nuova graduatoria includendo anche il progetto a torto escluso, previa formazione di una nuova giuria.

                                         L'insorgente rileva in sostanza che per deliberata scelta del committente alla posta competeva veste di ausiliario dell'ente banditore. Gli errori della posta gli sarebbero quindi imputabili.

                                  H.   All'accoglimento del ricorso si oppone il municipio, contestando in dettaglio le tesi dell'insorgente con argomenti che per quanto necessario saranno discussi qui appresso. Rileva, in particolare, che il ricorrente, segnalando alla giuria il possibile errore della posta, avrebbe violato la consegna dell'anonimato.

                                         Gli altri concorrenti non hanno presentato osservazioni.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb. In quanto partecipante al concorso, il ricorrente è senz'altro legittimato a contestare la decisione di escluderlo dall'aggiudicazione. Da questo profilo, il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine.

                                         1.2. Giusta l'art. 37 LCPubb, sono considerate decisioni impugnabili singolarmente mediante ricorso al Tribunale cantonale amministrativo:

a) gli elementi del bando;

b) l’esclusione dell’offerente;

c) la decisione sulla scelta dei partecipanti nell’ ambito della procedura selettiva;

d) l’aggiudicazione, l’interruzione o l’annullamento della procedura.

                                         Con la decisione impugnata il municipio ha dichiarato di aver preso atto ed approvato la decisione della giuria indicata nel rapporto 29 aprile 2004. Pur aderendo in tal modo alla raccomandazione, formulata dalla giuria, di assegnare il mandato alla vincitrice del concorso, il municipio non ha espressamente aggiudicato l'ulteriore progettazione della sistemazione dell'area pubblica del nucleo all'CO4.

                                         Nella misura in cui ratifica e fa propria la proposta di esclusione del progetto del ricorrente formulata dalla giuria, si può ammettere che la decisione sia deducibile davanti a questo tribunale (art. 37 lett. b LCPubb). Dubbia, per contro, è l'impugnabilità del provvedimento nella misura in cui si limita a ratificare la graduatoria allestita dalla giuria senza tuttavia aggiudicare formalmente il mandato di progettazione alla vincitrice della gara. Impugnabili davanti a questo tribunale sono infatti le decisioni di aggiudicazione (art. 37 lett. d LCPubb). Altre determinazioni, quali una semplice graduatoria o l'assegnazione di premi, non sono invece impugnabili. La questione può comunque rimanere indecisa, perché la decisione censurata non può essere confermata.

                                         1.3. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti (art. 18 PAmm). Sui fatti non v'è peraltro contestazione.

                                   2.   2.1. Giusta l'art. 33 cpv. 1 RLCPubb, le offerte tardive sono escluse dall'aggiudicazione. Lo esige il principio della parità di trattamento tra i concorrenti (STA 21.5.04 in re __________; __________ __________, Offertenbehandlung und Zuschlag im öffentlichen Beschaffungswesen, __________).

                                         Le prescrizioni del concorso prevedevano in concreto che i progetti dovevano essere consegnati ad un ufficio postale entro venerdì 12 marzo 2004. La consegna a mano è stata esclusa. La prescrizione, accompagnata dalla comminatoria di esclusione dei progetti recapitati con timbro postale datato oltre il 12 marzo 2004, era essenzialmente volta a preservare il margine residuo di anonimato, che può ancora essere ravvisato in un concorso ad invito come quello in esame.

                                         Con queste prescrizioni per la consegna delle offerte, l'ente banditore ha designato quale suo recapito tutti gli uffici postali svizzeri. I concorrenti potevano soltanto scegliere l'ufficio postale al quale consegnare il progetto elaborato. Non avevano altra scelta. In particolare, non potevano consegnare i progetti direttamente alla cancelleria comunale. In pratica, il committente ha quindi espressamente designato la posta quale sua ausiliaria per la presa in consegna delle offerte inoltrate dai concorrenti. Se ne deve necessariamente dedurre che gli errori della posta non possano essere imputati ai concorrenti, ma siano da mettere in conto al committente.

                                         2.2. Nell'evenienza concreta, il ricorrente ha consegnato il suo progetto all'ufficio postale di __________ il 12 marzo 2004 alle 0946. La circostanza risulta chiaramente documentata dalla ricevuta postale n. __________, rilasciatagli a quel momento dalla posta. Essa è stata ulteriormente attestata dallo stesso ufficio postale con dichiarazione del 4 maggio 2004.

                                         L'erroneità della timbratura è stata riconosciuta dall'ufficio postale e non è contestata.

                                         Non potendosi addebitare al ricorrente l'errore in cui è incorsa la posta, è giocoforza concludere che il suo progetto è stato a torto escluso dall'aggiudicazione. È ben vero che le prescrizioni di gara stabilivano che la tempestività dell'inoltro dei progetti sarebbe stata decisa in base alla data del timbro postale. Non si può tuttavia negare al concorrente il diritto di dimostrare che la data apposta dall'ufficio postale non è esatta (cfr. Max Imboden / René Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, V. ed., n. 91 B II c).

                                         2.3. Invano sostiene il committente che l'esclusione sarebbe comunque giustificata dall'infrazione della consegna dell'anonimato, che il ricorrente avrebbe commesso quando si è rivolto alla giuria per segnalare che l'ufficio postale di __________ poteva essere incorso in un errore di timbratura.

                                         A prescindere dal fatto che non è dato di vedere quale margine di anonimato possa ancora sussistere allorché si invita un solo architetto di __________ e gli si permette nel contempo di spedire il progetto dall'ufficio postale di quel comune, il ricorrente non ha comunque disatteso il vincolo in questione, poiché nel suo scritto non ha indicato di essere l'autore del progetto Spazio vs. Superficie. Menzionando soltanto il suo nome e l'ufficio postale di __________, l'RI1 ha fatto uso di dati che erano comunque noti alla giuria in quanto desumibili dallo stesso bando di concorso. A quel momento la giuria aveva peraltro già aperto le buste di identificazione degli autori dei progetti e formulato il rapporto di valutazione.

                                   3.   Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va quindi accolto, annullando la decisione impugnata.

                                         Il ricorrente chiede che gli atti siano rinviati al municipio, affinché designi una nuova giuria che rielabori la graduatoria, prendendo in considerazione anche il progetto Spazio vs. Superficie.

                                         La composizione della giuria non può essere modificata, perché è stata definita in modo vincolante con il bando di concorso.

                                         Gli atti vanno quindi rinviati al municipio, affinché - tenuto presente che è venuto a cadere il presupposto dell'anonimato - decida come concludere la procedura di concorso instaurata.

                                         La tassa di giustizia e le ripetibili sono a carico del comune secondo soccombenza.

Per questi motivi,

visti gli art. 36, 37 LCPubb; 33 RLCPubb; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è accolto.

§.  Di conseguenza:

1.1.   la decisione 3 agosto 2004 del CO1 è annullata.

1.2.   gli atti sono rinviati al CO1 per nuova decisione.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 800.- è a carico del comune di __________, che rifonderà al ricorrente fr. 1'000.- a titolo di ripetibili.

                                      3.   Intimazione a:

    Riva S. Vitale; arch., Mendrisio, patr. da: Lugano; ; .

terzi implicati

  1. CO1 1 patrocinato da: PA3 2. CO2 3. CO3 4. CO4 patrocinata da: PA2    

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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