Incarto n. 52.2004.235
Lugano 14 settembre 2004
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi e Matteo Cassina
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 8 luglio 2004 di
RI 1 patrocinato dall' PA 1 6900 Lugano,
contro
la risoluzione 22 giugno 2004 (n. 2796) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 13 maggio 2004 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione, in materia di rifiuto di un'autorizzazione di domicilio rispettivamente di revoca (recte: mancato rinnovo) di un permesso di dimora;
viste le risposte:
- 13 luglio 2004 del Dipartimento delle istituzioni;
- 17 agosto 2004 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il cittadino bosniaco __________ RI 1 (1953) è entrato illegalmente in Svizzera il 10 luglio 1998 proveniente dall'Austria, depositando una domanda d'asilo.
Il 24 novembre 1998 egli si è sposato a Chiasso con la cittadina elvetica __________ __________ (1962). A seguito del matrimonio, l'insorgente ha ottenuto un permesso di dimora, regolarmente rinnovato, l'ultima volta fino al 23 novembre 2003, dopo di che ha ritirato la sua domanda d'asilo.
B. a) Nel novembre 2003 __________ RI 1 ha chiesto alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni il rilascio di un permesso di domicilio, perché da cinque anni era coniugato con una cittadina svizzera e soggiornava regolarmente nel nostro Paese.
b) Interrogato a più riprese dalla Polizia cantonale in merito alla sua situazione matrimoniale, l'insorgente ha dichiarato, in sostanza, di essersi di fatto separato dalla moglie dopo 18 mesi di matrimonio e di avere versato a quest'ultima un compenso di fr. 10'000.–, affinché ella non avviasse le pratiche di divorzio.
c) Fondandosi sulle premesse emergenze, con decisione 13 maggio 2004 il Dipartimento delle istituzioni ha deciso di non rilasciare un'autorizzazione di domicilio a __________ RI 1 e di revocargli (recte: non rinnovargli) il suo permesso di dimora, fissandogli un termine con scadenza il 30 giugno 2004 per lasciare il territorio cantonale.
In sostanza, l'autorità ha rilevato che lo scopo per il quale il permesso di soggiorno gli era stato concesso era venuto a mancare in seguito all'avvenuta cessazione, da tempo, della vita in comune con la moglie senza possibilità di riconciliazione, ritenendo in tal modo che egli invocasse il matrimonio in maniera manifestamente abusiva per continuare a soggiornare nel nostro Paese.
La decisione è stata resa sulla base degli art. 3 cpv. 2, 7, 9 cpv. 2 lett. a LDDS e 8 ODDS.
C. Con giudizio 22 giugno 2004, il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione dipartimentale, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da __________ RI 1.
In sostanza, l'Esecutivo cantonale ha ritenuto che non sussistesse più un legame sentimentale tra i coniugi __________, considerando in tal modo manifestamente abusivo, da parte dell'insorgente, il fatto di essersi appellato a suo tempo al connubio per conservare il permesso di soggiorno e ottenere ora un'autorizzazione di domicilio.
Il Governo gli ha inoltre rimproverato il fatto di aver sottaciuto alle autorità competenti in materia di polizia degli stranieri che da tempo viveva separato dalla moglie.
Infine, l'autorità ha ritenuto tutto sommato esigibile il rientro nel Paese d'origine dell'interessato.
D. Contro la predetta pronunzia governativa, __________ RI 1, si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio di un'autorizzazione di domicilio. In via del tutto subordinata, chiede che il suo permesso di dimora venga rinnovato.
Non nasconde di vivere separato dalla consorte, precisando tuttavia di aver comunque vissuto con la stessa durante i primi 18 mesi di matrimonio, ciò che confuterebbe la tesi dell'esistenza di un matrimonio fittizio.
Chiede di essere sentito unitamente alla moglie allo scopo di dimostrare che una loro riconciliazione non sarebbe da escludere. Indica di aver già chiesto l'audizione della consorte dinnanzi al Consiglio di Stato, invano.
Sottolinea poi di non aver dato adito a lagnanze di sorta durante il suo soggiorno e di lavorare con piena soddisfazione del suo datore di lavoro.
In ogni caso, soggiunge, il suo rientro nel Paese d'origine sarà problematico e si sentirà disadattato a seguito del suo lungo soggiorno in Svizzera.
Infine, chiede che sia concesso effetto sospensivo al gravame.
E. All'accoglimento del gravame si oppongono sia il Consiglio di Stato sia il dipartimento con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Considerato, in diritto
1. 1.1. In materia di diritto degli stranieri, la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime possono essere impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (cfr. art. 10 lett. a LALPS).
1.2. In ambito di polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di un permesso di dimora o di domicilio, salvo laddove il diritto all'ottenimento di un simile permesso si fonda su una disposizione particolare del diritto federale o di un trattato internazionale (art. 100 cpv. 1 lett. n. 3 OG e 4 LDDS; DTF 128 II 145 consid. 1.1.1, 127 II 161 consid. 1a con rinvii).
1.3. Occorre innanzitutto rilevare che il permesso di dimora del ricorrente è scaduto il 23 novembre 2003. Pertanto, contrariamente a quanto assume la Sezione dei permessi e dell'immigrazione, la decisione da essa emanata il 13 maggio 2004 dev'essere considerata alla stregua di un mancato rinnovo del permesso di soggiorno del ricorrente, non quale revoca.
Ferme queste premesse, giusta l'art. 7 cpv. 1 prima frase LDDS, il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e alla proroga di un permesso di dimora. Ai fini dell'applicazione della suddetta norma è determinante unicamente l'esistenza di un vincolo matrimoniale giuridicamente valido (DTF 119 Ib 417 e segg. consid. 2c). Dopo una dimora regolare e ininterrotta di cinque anni, egli ha diritto al permesso di domicilio (art. 7 cpv. 1 seconda frase LDDS).
In concreto, il ricorrente è sposato con una cittadina elvetica da oltre cinque anni. Di conseguenza egli ha, in linea di principio, diritto sia al rilascio di un'autorizzazione di domicilio che al rinnovo del permesso di dimora.
Pertanto, potendo la decisione impugnata essere dedotta davanti al Tribunale federale mediante un ricorso di diritto amministrativo, si deve concludere che la competenza di questo Tribunale a statuire sull'impugnativa inoltrata da __________ RI 1 è data.
1.4. Il gravame in oggetto, tempestivo (art. 10 LALPS e 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
2. Preliminarmente va rilevato che il Consiglio di Stato, nonostante abbia rilevato alcuni indizi di matrimonio fittizio, segnatamente la mancanza di un permesso di soggiorno per vivere stabilmente in Svizzera e la celerità nella celebrazione delle nozze dopo una breve frequentazione (risoluzione governativa ad F., pag. 8), ha poi argomentato che, invocando il vincolo coniugale con la moglie, il ricorrente commetteva un abuso manifesto del diritto.
3. L'art. 7 cpv. 1 prima frase LDDS dispone che il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora. Questo diritto - soggiunge il cpv. 2 della medesima norma - non sussiste se il matrimonio è stato contratto per eludere le prescrizioni in materia di dimora e domicilio degli stranieri, segnatamente quelle sulla limitazione del loro effettivo.
Per costante giurisprudenza, vi è abuso di diritto laddove un determinato istituto giuridico è invocato per realizzare interessi che il medesimo istituto non si prefigge di tutelare (DTF 121 I 367, consid. 3b). In relazione all'art. 7 LDDS, ciò è il caso allorquando il coniuge straniero di un cittadino svizzero si richiama ad un matrimonio che sussiste solo a livello formale, unicamente per ottenere il rilascio o il rinnovo di un permesso di soggiorno: un simile scopo non risulta in effetti tra quelli tutelati dalla norma in questione (DTF 128 II 145, consid. 2.2.). Va rilevato che nel formulare l'art. 7 LDDS, il legislatore ha volontariamente omesso di far dipendere il diritto del coniuge straniero di un cittadino svizzero all'ottenimento di un permesso di soggiorno dall'esistenza di una comunione matrimoniale di fatto (DTF 121 II 97 segg.): è per contro necessario che vi siano concreti indizi tali da ritenere che i coniugi non siano (più) intenzionati a condurre una vita in comune e rimangano uniti dal vincolo matrimoniale soltanto per ragioni di polizia degli stranieri (DTF 127 II 49, consid. 5a e rif.).
4. 4.1. In concreto, __________RI 1 risulta essere sposato dal 24 novembre 1998 con __________ __________ (1962).
Interrogato il 20 aprile 2004 dalla Polizia cantonale, egli ha - tra l'altro - dichiarato quanto segue (pag. 2 e 3):
"(…) A questo punto, mi decido di raccontare la verità.
All'inizio il matrimonio, almeno credo, era stato celebrato perché ci volevamo bene e per me era un matrimonio d'amore. Poco dopo però si è rivelato tutta una farsa. La __________, dopo circa 18 mesi, mi ha chiesto il divorzio perché non era più innamorata. Per tale motivo ho dovuto lasciare l'appartamento della consorte ed ho trovato alloggio da amici o dal fratello a Viganello, quando mi poteva ospitare. Io, da parte mia, avevo paura che se divorziavo, poi mi avrebbero rinviato al mio Paese d'origine e per tale motivo ho trovato un compromesso con la moglie. Di comune accordo abbiamo deciso di non avviare le pratiche per il divorzio, ma io dovevo pagarle una ricompensa. il compenso è stato pattuito in CHF 10'000.– e mensilmente versavo una somma a seconda delle mie possibilità finanziarie. Ho terminato di pagare il compenso alla __________ a metà 2002. La mia intenzione è comunque quella di ritornare a vivere con la consorte, ma lei non ha nessuna voglia. Io lavoro come operaio presso la ditta __________ di Novazzano. Il mio stipendio mensile lordo è di CHF 3'500.–. Vivo solo a Chiasso in via __________ 19 in un appartamento monolocale e pago una pigione mensile di CHF 490.– dal 10 marzo 2004. Sono proprietario della vettura __________ mod. 1993 targata TI __________, interamente pagata. Non ho mai fatto capo alla pubblica assistenza e nemmeno ho attinto all'indennità di disoccupazione. Sia in Svizzera che all'estero non ho nessuna sostanza.
Letto, confermo e firmo".
In sostanza, il ricorrente ammette di aver cessato di vivere insieme alla moglie già solo dopo 18 mesi di matrimonio e di averle versato un compenso affinché ella non chiedesse il divorzio. Tali fatti non sono peraltro contestati in questa sede.
4.2. Da quanto precede risulta pertanto in modo manifesto l'abuso da parte dell'insorgente nell'invocare il proprio matrimonio, svuotato di ogni contenuto e scopo ormai dal maggio 2000, al fine di continuare a beneficiare di un permesso di soggiorno ottenuto per vivere con la consorte.
Il fatto che la disunione sarebbe imputabile alla moglie è irrilevante ai fini del giudizio, i motivi che hanno condotto alla separazione non essendo determinanti (STF 20 aprile 2001, 2A.178/2001, in re I. consid. 3a).
Ne consegue che è venuto meno lo scopo del soggiorno di __________ RI 1 in Svizzera e con esso la ragione che a suo tempo aveva giustificato il rilascio del permesso di dimora. Difatti, la separazione oltre quattro anni fa dei coniugi RI 1 si è verificata molto tempo prima della scadenza del termine quinquennale previsto dalla legge per poter vivere definitivamente separati dal consorte elvetico.
4.3. Allo scopo di dimostrare che una loro riconciliazione non sarebbe da escludere, il ricorrente chiede di essere sentito unitamente alla moglie. Indica di aver chiesto l'audizione della consorte già dinnanzi al Consiglio di Stato, invano.
Il diritto di essere sentiti, garantito dalla Costituzione federale (art. 29 cpv. 2 Cost.), non dà diritto al cittadino di comparire personalmente davanti a un'autorità amministrativa e di esprimersi oralmente (DTF 125 I 209 consid. 9b) e permette di rifiutare una prova se, in base ad un apprezzamento anticipato, la sua assunzione non porterebbe comunque nuovi chiarimenti (DTF 122 V 157 consid. 1d, 119 Ib 492 consid. 5b/bb e rinvii).
Ora, nel caso di specie l'insorgente ha avuto la facoltà di far valere le proprie ragioni nell'ambito del suo ricorso davanti al Consiglio di Stato. Inoltre, tenuto conto di tutte le circostanze del caso e, in particolare, della lunga durata della separazione dei coniugi (cfr. consid. 4.2.), il Governo cantonale disponeva di sufficienti elementi per potersi pronunciare con la dovuta cognizione di causa in merito alla possibile ripresa della vita coniugale, senza dover necessariamente sentire la moglie. Da questo profilo la decisione impugnata non risulta lesiva dei diritti di parte del ricorrente.
Per gli stessi motivi si può prescindere anche in questa sede dal procedere all'assunzione delle prove proposte dall'insorgente.
5. __________ RI 1 risiede stabilmente da circa sei anni nel nostro Paese. Il suo soggiorno va quindi considerato ancora di breve durata. Inoltre egli ha essenzialmente i suoi legami sociali, culturali e familiari in __________, dove viveva e risiedeva prima di giungere in Austria nel 1997 all'età di 43 anni e l'anno successivo in Svizzera, e dove tutt'ora vivono i suoi tre figli nati da una precedente relazione con una connazionale. Per questi motivi, il suo rientro in patria non gli pone alcun problema insormontabile di riadattamento. Il semplice fatto che egli si senta ben integrato nel nostro cantone non permette quindi di pervenire a delle conclusioni a lui più favorevoli.
Inoltre il ricorrente ha ottenuto un permesso di dimora al fine di vivere con la moglie e non per altri motivi. Il fatto che egli sia stato autorizzato a svolgere un'attività lucrativa in Svizzera, è quindi soltanto una conseguenza dell’unione coniugale e non costituisce lo scopo del suo soggiorno, ragione per cui non è nel presente ambito determinante.
La misura litigiosa non risulta pertanto lesiva del principio della proporzionalità.
Infine, l'insorgente non può nemmeno prevalersi di una vita famigliare intatta e vissuta ai sensi dell'art. 8 CEDU al fine di ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno in base a questo disposto, non essendovi (più) stata vita famigliare.
6. In siffatte circostanze, a ragione la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha deciso di non rilasciare un'autorizzazione di domicilio a __________ RI 1, negandogli implicitamente il rinnovo del permesso di dimora, per aver invocato in maniera manifestamente abusiva il suo matrimonio esistente da tempo solo sulla carta.
Visto quanto precede, può quindi rimanere indeciso in questa sede sapere se i coniugi __________ abbiano contratto matrimonio fittizio, così come ha dichiarato la moglie alla polizia nell'ambito del suo interrogatorio del 2 marzo 2004.
7. Stando così le cose, il ricorso va respinto.
Con l'emanazione del presente giudizio, la domanda di concedere l'effetto sospensivo al gravame diviene priva di oggetto.
Tassa e spese di giustizia seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 4, 5, 6, 7 LDDS; 100 cpv. 1 lett. b n. 3, 10 lett. a LALPS; 3, 18, 21, 28, 43, 46, 47, 60 e 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 800.–, sono a carico del ricorrente.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
4. Intimazione a:
t erzi implicati
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario