Incarto n. 52.2004.163
Lugano 16 novembre 2004
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sull'istanza di revisione 5 maggio 2004 di
RI 1 patrocinati da: PA 1
chiedenti
la revisione della sentenza 23 marzo 2004 del Tribunale cantonale amministrativo, che conferma la risoluzione 23 dicembre 2003 con cui il Consiglio di Stato (n. __________) ha respinto l'impugnativa presentata dagli stessi istanti avverso la decisione 21 luglio 2003 del municipio di __________ che ha negato loro il permesso di costruire una casa d'abitazione;
viste le risposte:
- 14 maggio 2004 del Dipartimento del territorio;
- 19 maggio 2004 del Consiglio di Stato;
- 21 maggio 2004 della __________;
- 7 giugno 2004 di __________;
- 9 giugno 2004 di CO 2;
assunte le necessarie informazioni;
preso atto delle ulteriori osservazioni delle parti;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 30 gennaio 2003 RI 1, qui istanti in revisione, hanno chiesto al municipio di __________ il permesso di costruire una casa di vacanza in località __________ (part. n. 543 RF), nella zona edificabile attrezzata del PR, situata all'interno di un comprensorio dichiarato paesaggio pittoresco.
Durante il periodo di pubblicazione della domanda, la RI 1 (__________) ed alcuni proprietari di fondi vicini, fra cui CO 2 e CO 1, si sono opposti al rilascio della licenza, contestando la costruzione soprattutto dal profilo del suo inserimento nel quadro del paesaggio. Nel corso del mese d'aprile, un'ottantina di persone, in parte domiciliate a __________ hanno inoltrato al municipio una petizione per chiedergli di non rilasciare la licenza e di elaborare norme atte ad evitare la progettazione di costruzioni che non tengono conto delle caratteristiche architettoniche e paesaggistiche di __________. L'assemblea patriziale ha a sua volta invitato il municipio ad opporsi con ogni mezzo a sua disposizione alla domanda di costruzione.
Esperito un sopralluogo, la __________ ha confermato il preavviso favorevole espresso in precedenza, ritenendo che la costruzione si integrasse adeguatamente nel paesaggio circostante. Facendo proprio il preavviso della __________, il Dipartimento del territorio ha a sua volta dato il suo nullaosta.
Con decisione 21 luglio 2003, il municipio ha tuttavia respinto la domanda, dichiarando di non volersi assumere la responsabilità di rilasciare la licenza edilizia vista l'opposizione quasi unanime della propria cittadinanza rappresentata dal proprio legislativo.
B. Con giudizio 23 dicembre 2003, il Consiglio di Stato ha confermato il diniego della licenza, respingendo l'impugnativa contro di esso inoltrata da RI 1.
Illustrati i principi e le norme che tutelano i paesaggi pittoreschi, il Governo ha in sostanza ritenuto che la costruzione in oggetto fosse deturpante. Il preavviso degli specialisti della __________ non potrebbe prevalere sul giudizio estetico particolarmente negativo espresso dalla comunità locale. A maggior ragione si giustificherebbe questa conclusione se si considera che il nucleo di __________ è stato inserito nell’inventario degli insediamenti svizzeri da proteggere.
C. Con sentenza 23 marzo 2004 il Tribunale cantonale amministrativo ha confermato la predetta risoluzione governativa, respingendo a sua volta il ricorso contro di essa inoltrato dagli istanti in licenza.
Dopo aver ricordato che nel controllo dell'apprezzamento il suo potere di cognizione è limitato alla violazione del diritto, questo tribunale ha in sostanza ritenuto che la decisione del Consiglio di Stato non procedesse da un abuso della latitudine di giudizio, di cui il Governo dispone nell'interpretazione del concetto giuridico indeterminato di deturpazione. Benché opinabile, la valutazione sarebbe ancora sostenibile.
D. Contro la predetta sentenza RI 1 sono insorti con ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale. Con istanza 5 maggio 2004 hanno inoltre chiesto a questo tribunale di rivedere il proprio giudizio, dichiarando nulla od annullando la decisione con cui il Consiglio di Stato aveva respinto il ricorso da essi inoltrato contro il diniego della licenza.
Gli istanti adducono di aver appreso da un'interrogazione parlamentare del 27 aprile 2004, ripresa dalla stampa, che il Consigliere di Stato __________, parente di alcuni opponenti, avrebbe interferito nella procedura di rilascio del permesso, intervenendo in particolare presso la __________. Dalla pubblica dichiarazione dello stesso magistrato, risulterebbe inoltre che avrebbe preso in qualche modo parte al processo decisionale.
E. All'accoglimento dell'istanza si oppone il Consiglio di Stato, eccependone la proponibilità e rilevando in via subordinata che il Consigliere __________ si è comunque astenuto dal voto in quanto cugino dell'opponente CO 2.
Ad identica conclusione perviene la __________, con argomenti che per quanto necessario saranno illustrati più avanti nell'ambito dell'esame delle informazioni assunte da questo tribunale e delle osservazioni inoltrate in proposito dalle parti.
Il municipio e gli altri due opponenti si rimettono invece al giudizio del Tribunale cantonale amministrativo con succinte osservazioni.
Considerato, in diritto
1. 1.1. Giusta l'art. 35 lett. d PAmm, contro le decisioni è dato rimedio della revisione, se l’istante, dopo la decisione, è venuto a conoscenza di fatti nuovi rilevanti o ha scoperto prove decisive che non aveva potuto fornire, senza sua colpa, nella procedura precedente. L’istanza deve essere proposta all’autorità che ha giudicato in ultima istanza entro 15 giorni dalla scoperta del motivo di revisione, ma non oltre 10 anni dall'intimazione (art. 36 PAmm).
Nuovi ai sensi della norma succitata sono soltanto quei fatti che già si erano verificati al momento in cui potevano ancora essere allegati nella procedura precedente, ma che non sono stati addotti perché la parte interessata, pur facendo uso della necessaria diligenza, non ne era a conoscenza o non aveva motivo di farli valere (RDAT 1995 II n. 17; Marco Borghi / Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 35 PAmm n. 2 lett. b e rimandi).
1.2. Gli istanti in revisione asseriscono, in sostanza, di essere venuti a conoscenza, soltanto dopo aver ricevuto la sentenza di questo tribunale, del fatto che il Consigliere di Stato __________, cugino dell'opponente CO 2, avrebbe disatteso l'obbligo di astenersi dal procedimento relativo al ricorso che avevano interposto contro la decisione con cui il municipio aveva respinto la loro domanda di costruzione. Sostengono, in particolare, che il predetto magistrato sarebbe intervenuto presso la __________ ed avrebbe interferito nel procedimento di ricorso sfociato nella decisione che hanno poi dedotto davanti a questo tribunale.
Ai fini del presente giudizio può restare indecisa la questione di sapere se effettivamente gli istanti abbiano saputo del legame di parentela esistente fra il Consigliere di Stato __________ e l'opponente CO 2 soltanto dopo aver ricevuto la sentenza di cui sollecitano la revisione. A rendere proponibile l’istanza in esame basta invero il ruolo svolto dal predetto Consigliere di Stato nel procedimento di ricorso che ha dato luogo alla decisione 23 dicembre 2003 del Governo. Considerato che il Consiglio di Stato, contrariamente a quanto prescrive l'art. 32 cpv. 6 PAmm, non ha mai comunicato alle parti l'astensione del predetto magistrato, la posizione che questi ha effettivamente assunto in tale ambito costituisce senza dubbio un fatto nuovo ai sensi dell’art. 35 lett. d PAmm. L’atteggiamento tenuto dal Consigliere di Stato __________ nella vicenda è in effetti emerso soltanto dopo la sentenza di questo tribunale, allorché il magistrato, sollecitato dall’interrogazione parlamentare di cui si è detto in narrativa, ha preso pubblicamente posizione al riguardo.
Contrariamente a quanto sostiene il Governo, non occorre che il fatto addotto per suffragare l'istanza di revisione risulti dagli atti. La revisione non è in effetti chiesta perché l’autorità giudicante ha omesso per inavvertenza di apprezzare fatti rilevanti risultanti dagli atti (art. 35 lett. b PAmm), ma perché dopo la sentenza di questo tribunale sono emersi fatti nuovi, che gli istanti non avevano potuto far valere nel procedimento di ricorso (art. 35 lett. d PAmm).
1.3. La domanda di revisione è d’altro canto tempestiva, essendo stata proposta nel termine di 15 giorni dal momento in cui gli istanti hanno avuto adeguata conoscenza del fatto di cui si prevalgono per giustificarla. In quanto proposta davanti a questo tribunale, che ha giudicato in ultima istanza, è di conseguenza ricevibile in ordine (art. 36 PAmm).
2. 2.1. Giusta l'art. 26 lett. a CPC, cui rinvia l'art. 32 PAmm, ogni giudice è escluso dalle proprie funzioni se è (...omissis...) cugino di una delle parti. La norma è volta ad attuare il diritto ad un giudice indipendente e imparziale sancito dall'art. 30 cpv. 1 Cost., rispettivamente dall'art. 6 n. 1 CEDU, che per principio ha la stessa portata (DTF 120 Ia 184 consid. 2f e rinvii; Jörg Paul Müller, Grundrechte in der Schweiz, Berna 1999, pag. 574; Mark E. Villiger, Handbuch der Europäischen Menschenrechts-konvention, Zurigo 1999, pag. 269).
La garanzia del diritto a un giudice imparziale ed indipendente è volta ad escludere l'influsso sulla decisione di circostanze estranee al processo, che potrebbero privarla della necessaria oggettività, a favore o a pregiudizio di una parte: al giudice sottoposto a simili influenze verrebbe meno la qualità di "giusto mediatore" (Jean-François Egli, La garantie du juge indépendant et impartial dans la jurisprudence récente, in: Recueil de jurisprudence neuchâteloise, 1990, pag. 9).
Il Consiglio di Stato non è un tribunale, ma un organo esecutivo al quale la legge assegna a titolo accessorio funzioni giurisdizionali. Anche il Consiglio di Stato è comunque tenuto a rispettare il requisito dell'imparzialità. Tale requisito non discende tuttavia dagli art. 30 cpv. 1 Cost. e 6 n. 1 CEDU, applicabili soltanto ai tribunali, ma dall'art. 29 cpv. 1 Cost., che si riallaccia all'art. 4 vCost (DTF 4.4.2000 in re __________; 125 I 119 consid. 3d ed f, 209 consid. 8a; decisione inedita del 19 maggio 1998 in re B., apparsa in: ZBl 100/1999, pag. 74 consid. 2b; STA 15.6.2001 in re Riva).
2.2. A norma dell'art. 15 cpv. 1 del regolamento sull'organizzazione del Consiglio di Stato e dell'Amministrazione, i Consiglieri di Stato, il Cancelliere ed eventuali altri partecipanti alle sedute devono astenersi in qualsiasi affare in cui abbiano un interesse personale diretto. Se si tratta di prendere decisioni o statuire su ricorsi, soggiunge la norma, si applicano le disposizioni di cui all’art. 32 PAmm (cpv. 2). In questi casi il membro del Consiglio di Stato non partecipa alla deliberazione in oggetto, a meno che la sua presenza venga richiesta per fornire informazioni (cpv. 3).
Quest'ultima disposizione, volta ad assicurare un'espressione del voto libera da qualsiasi interferenza o condizionamento, è analoga all'art. 100 cpv. 1 LOC, che preclude ad un membro del municipio non solo il diritto di partecipare al voto su oggetti che riguardano il suo personale interesse e quello di certi suoi parenti, ma anche quello di assistere alle relative discussioni. La semplice presenza di un membro del collegio, in capo al quale si verifica un motivo di astensione o di ricusa, alla discussione od alla deliberazione costituisce in effetti una circostanza obbiettivamente idonea a suscitare l'apparenza di parzialità.
Contrariamente a quanto assume la __________, le norme sull'astensione dei consiglieri di Stato non contraddicono l'art. 69 cpv. 3 Cost. cant., che vieta ai Consiglieri di Stato di astenersi dal voto. È infatti evidente che il dettato costituzionale intende unicamente impedire ai membri del Governo di assumere posizioni neutre in sede di deliberazione, costringendoli a schierarsi a favore o contro la proposta messa ai voti.
3. 3.1. Dagli accertamenti esperiti da questo tribunale nell'ambito della presente procedura, è anzitutto emerso che durante la fase di esame della domanda di costruzione da parte del Dipartimento del territorio, il Consigliere di Stato __________, cugino dell'opponente CO 2, è intervenuto presso la __________ soltanto per sollecitare un sopralluogo da parte dell'intera commissione. In seguito, si è rivolto al collega __________, direttore di quel dipartimento, dapprima per ribadire tale richiesta ed in seguito, dopo aver preso visione dell'incarto della domanda di costruzione, per manifestargli il suo disappunto per il preavviso favorevole formulato da tale commissione. In quest'ultima occasione, il Consigliere __________ ha comunque avvertito il collega che si sarebbe astenuto qualora il Consiglio di Stato fosse stato investito da un ricorso, che avesse visto coinvolto qualche suo parente stretto.
3.2. Dalle ulteriori informazioni raccolte è inoltre risultato che il progetto di risoluzione governativa, allestito dal Servizio dei ricorsi, per evadere l'impugnativa inoltrata dagli istanti in revisione contro il diniego della licenza è stato inserito nella lista delle trattande della seduta del Consiglio di Stato dell'11 novembre 2003. In quella circostanza, il Consigliere di Stato __________ ha dichiarato di astenersi siccome cugino di una parte resistente.
Il progetto di risoluzione, sfavorevole ai ricorrenti, non è stato tuttavia esaminato dal Governo, poiché ancor prima della discussione l'incarto è stato ritirato dal Consigliere __________ per un approfondimento.
Il progetto, invariato, è stato nuovamente sottoposto al Consiglio di Stato soltanto il mese seguente, nella seduta del 23 dicembre 2003. In quell'occasione, il Consigliere __________, che aveva comunque preso conoscenza del progetto di decisione preparato dal Servizio dei ricorsi, ha confermato la sua astensione. Anche questa volta senza discuterne, il Governo ha quindi deliberato senza il suo voto. Il Consigliere di Stato __________, che per sua stessa ammissione condivideva il progetto messo ai voti, è tuttavia rimasto presente. Dalle notizie assunte non risulta in effetti che non fosse presente al momento in cui i suoi colleghi hanno formalmente deciso di respingere il ricorso. Nemmeno il Consiglio di Stato, interpellato in proposito, del resto lo sostiene.
Ora è senz'altro possibile che la risoluzione governativa, benché vertente su un oggetto che aveva suscitato vivaci polemiche sulla stampa, sia stata adottata senza discussione. È risaputo che le discussioni fra i consiglieri di Stato non si svolgono soltanto durante le sedute ufficiali. È anche possibile che la decisione, fra le tante adottate in quella seduta, sia stata presa senza prestare soverchia attenzione alle questioni di procedura.
Per principio, non si può tuttavia ammettere che le decisioni formali del Governo vengano adottate alla presenza di consiglieri di Stato ricusati o tenuti ad astenersi. L'impedimento non si limita ad escludere che partecipino alle discussioni formali del collegio, ma vieta loro anche di assistervi passivamente. Analogamente, come non possono partecipare al voto, i consiglieri ricusati o tenuti ad astenersi non possono nemmeno assistere alle deliberazioni dei colleghi. Anche se non v'è discussione, la semplice, passiva presenza del consigliere tenuto ad astenersi o ricusato alla deliberazione formale del collegio contravviene chiaramente all'art. 15 cpv. 3 del regolamento sull'organizzazione del Consiglio di Stato, che la ammette soltanto in casi eccezionali, quando è espressamente richiesta per fornire informazioni; ipotesi, questa, che in concreto non entra nemmeno lontanamente in considerazione.
3.3. Contrariamente a quanto assumono il Consiglio di Stato e la __________, il fatto che un membro del collegio tenuto ad astenersi presenzi alla deliberazione non è irrilevante, ma costituisce un motivo di annullamento della decisione adottata, indipendentemente dall'effetto che detta presenza possa avere avuto sulla decisione, in particolare sul suo esito. Se per i municipali la semplice presenza di un membro dell'esecutivo alla trattazione di un oggetto concernente il suo personale interesse o quello di un suo congiunto basta per provocare l'annullamento della risoluzione emanata (Rep. 1972, 372 segg.; RDAT 1997 II n. 2; 1978 n. 7, René Rhinow / Beat Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Erg. Bd., n. 90 B VI), a maggior ragione questa regola deve valere per i membri dell'Esecutivo cantonale laddove sono chiamati ad esercitare funzioni giurisdizionali. Si tratta tutto sommato di una cautela elementare, che deve essere rigorosamente rispettata al fine di salvaguardare la credibilità del ricorso gerarchico ed in genere della giurisdizione amministrativa interna.
4. Già per questi motivi l'istanza di revisione va accolta, annullando la sentenza di questo tribunale e la risoluzione 23 dicembre 2003 del Consiglio di Stato. Gli atti vanno rinviati all’istanza inferiore, affinché statuisca nuovamente sul ricorso inoltratogli da RI 1 contro la decisione 21 luglio 2003 del municipio di __________.
Dato l’esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia. Le ripetibili sono invece poste a carico dello Stato, al quale tale esito va anzitutto ascritto.
Per questi motivi,
visti gli art. 3, 18, 28, 31, 32, 35, 36, 60, 61, 65 PAmm; 15 Regolamento sull'organizzazione del Consiglio di Stato e dell'amministrazione;
dichiara e pronuncia:
1. L’istanza è accolta.
§. Di conseguenza:
1.1. sono annullate:
la sentenza 23 marzo 2004 del Tribunale canto nale amministrativo,
la decisione 23 dicembre 2003 del Consiglio di Stato (n. __________);
1.2. gli atti sono ritornati al Consiglio di Stato per nuova decisione.
2. Non si preleva tassa di giustizia.
3. Lo Stato rifonderà fr. 1'500.- agli istanti a titolo di ripetibili.
4. Intimazione a:
;
comunicazione a:
.
terzi implicati
1. CO 1 2. CO 2 2 patrocinato da: PA 2 3. CO 3 3 patrocinato da: PA 3 4. CO 4 5. CO 5 6. CO 6
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario