Incarto n. 52.2004.123
Lugano 8 settembre 2004
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Stefano Rossi
statuendo sul ricorso 13 aprile 2004 di
RI1
contro
la decisione 30 marzo 2004 del Consiglio di Stato, n. 1306, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 7 novembre 2002 con cui il CO1 ha rilasciato la licenza edilizia in sanatoria per la formazione di posteggi pubblici ai mappali n. 4850 e 4851 RF di __________ (limitatamente alla condanna al pagamento delle tasse e spese di giustizia);
vista la risposta 27 aprile 2004 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Nel 1994 il comune di __________ ha espropriato i fondi n. 4850 e 4851 RF di proprietà delle sorelle __________ e RI1, situati a __________, allo scopo di ampliare il centro scolastico attiguo dotandolo di una palestra. Il 9 marzo 1999 il municipio ha rilasciato al comune la licenza edilizia.
Nel corso dei lavori sui fondi in questione, lungo il lato est di __________ è stato realizzato un terrapieno alto circa un metro, sul quale sono stati ricavati 13 posteggi non previsti dal progetto approvato. Contro quest'opera abusiva è insorta l'ex proprietaria dei fondi espropriati. Il 13 maggio 2002 il comune di __________ ha presentato una domanda di costruzione a posteriori per i posteggi realizzati senza permesso.
Raccolto il preavviso favorevole del Dipartimento del territorio, il 7 novembre 2002 il municipio ha rilasciato la licenza edilizia richiesta, respingendo l'opposizione della ricorrente.
B. Il 2 dicembre 2002 RI1 ha impugnato il provvedimento dinanzi al Consiglio di Stato chiedendone l'annullamento.
Dopo vicissitudini che non occorre rammentare, il 21 febbraio 2004 la ricorrente ha trasmesso al Consiglio di Stato una lettera nella quale affermava: "…che con la mia rinuncia nel proseguire col contenzioso regalo al comune di __________ un importo di fr. +/- 180'000.- e cioè l'equivalente della differenza dovutami tra il prezzo pagato per posteggi a __________. e quello dato a __________ per superficie oggi trasformata a posteggi.".
C. Il 30 marzo 2004 il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa presentata contro la licenza edilizia dalla ricorrente. Il Governo Cantonale ha in sostanza esaminato la fattispecie omettendo qualsiasi riferimento allo scritto 21 febbraio 2004. Ha ritenuto l'intervento conforme alla zona di utilizzazione respingendo le contestazioni relative all'incompletezza dei piani e alla violazione delle norme sulla protezione dell'ambiente. Il progetto non intralcerebbe la circolazione stradale e non presenterebbe alcun problema circa l'evacuazione delle acque meteoriche.
D. Contro il predetto giudizio governativo, la ricorrente insorge ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo chiedendo "l'annullamento della tassa di giustizia di fr. 900.-". RI1 sostiene infatti che la dichiarazione 21 febbraio 2004 costituisce una dichiarazione di ritiro della propria impugnativa.
E. All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, che osserva di aver considerato lo scritto 21 febbraio 2004 unicamente come un'osservazione relativa al prezzo fissato per l'esproprio dei fondi della ricorrente.
Considerato, in diritto
1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1 LE. Certa è la legittimazione attiva della ricorrente, vicina e opponente nella procedura di rilascio della licenza edilizia. Il ricorso, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm), è dunque ricevibile in ordine ed il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).
2. Innanzitutto va rilevato che l'insorgente ha formulato il proprio ricorso unicamente contro la condanna al pagamento della tassa di giustizia, senza impugnare nel merito il giudizio governativo. RI1 sostiene infatti che con lo scritto 21 febbraio 2004 avrebbe formulato una dichiarazione di ritiro del proprio ricorso. Per questo motivo, nessuna tassa di giustizia doveva essere posta a suo carico. Occorre pertanto esaminare unicamente se la fattispecie giustifica il prelievo di una tassa di giustizia da parte del Governo cantonale.
3. 3.1. Giusta l'art. 28 PAmm il Consiglio di Stato quale autorità di ricorso può applicare alle proprie decisioni una tassa di giustizia variante da 10.- a fr. 10'000.-, a seconda della natura pecuniaria o meno del procedimento. La tassa è posta a carico della parte soccombente ed è commisurata in funzione del lavoro occorso all'esame dell'impugnativa (principio di equivalenza).
In linea di principio, soccombente è l'autorità che rivede nel senso postulato dal ricorrente la decisione impugnata (acquiescenza), rispettivamente il ricorrente che ritira il gravame o si sottomette, esplicitamente o implicitamente, alla decisione (desistenza) (RDAT 1996 II n. 65).
3.2. Nel caso concreto, la ricorrente sostiene di aver inteso ritirare il proprio ricorso. Già solo per questo motivo va ritenuta soccombente. La decisione di ritirare il proprio ricorso, dopo lo scambio degli allegati e la conclusione dell'istruttoria, costituisce infatti una dichiarazione unilaterale che comporta il riconoscimento implicito delle tesi avversarie (RDAT 1990 n. 81) e di fatto la presunzione del torto, o per lo meno una dimostrazione dell'insufficiente ponderazione delle ragioni che hanno assistito la sua difesa (sulla desistenza cfr. inoltre: Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 77, m. 3). Ne consegue che anche ammettendo l'interpretazione che la ricorrente intende dare dello scritto 21 febbraio 2004, il Consiglio di Stato non ha violato il diritto ponendo a suo carico le tasse e le spese di giustizia, siccome integralmente soccombente.
Non permette di giungere a diversa conclusione il fatto che il Governo abbia reso un giudizio di merito incontestato nel quale ha respinto integralmente le censure dell'insorgente senza esaminare la contestata rinuncia al ricorso. La ricorrente stessa ammette infatti di non essersi espressa nel modo più corretto nello scritto 21 febbraio 2004 (cfr. ricorso 12 aprile 2004). Considerando il tenore equivoco della dichiarazione, i principi generali sull’interpretazione delle dichiarazioni di volontà non consentono di accogliere la sua interpretazione. Al contrario, se si interpreta la controversa dichiarazione secondo criteri oggettivi e rispettosi del principio della buona fede, è semmai il significato attribuitole dal Consiglio di Stato a risultare maggiormente credibile. È infatti presumibile che un ricorrente, dopo aver partecipato allo scambio di allegati e all'istruttoria della causa, nella parte residua della procedura intenda mantenere la propria impugnativa, salvo un'inequivocabile dichiarazione di ritiro della stessa. Dichiarazioni poco chiare, non sostenute almeno dal riconoscimento implicito delle ragioni di controparte, vanno interpretate in favore del mantenimento del gravame. A maggior ragione considerando che più la procedura si avvicina al giudizio minore è l'interesse per la parte a desistere, data l'inevitabile soccombenza che ne seguirebbe.
Considerando la soccombenza della ricorrente, l'importo calcolato dal Consiglio di Stato appare equo e commisurato al dispendio lavorativo occorso all'esame del ricorso. La risoluzione governativa non viola pertanto il diritto e va confermata.
4. Stante quanto precede, il ricorso deve essere respinto. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE, 3, 18, 28, 31, 43, 46, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 600.- sono poste a carico di RI1.
3. Intimazione a:
; .
terzi implicati
1. CO1 2. CO2
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario