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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 26.03.2003 52.2003.67

26. März 2003·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,165 Wörter·~6 min·4

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 52.2003.67  

Lugano 26 marzo 2003  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Werner Walser

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 26 febbraio 2003 della

__________ patrocinata da: avv. __________  

Contro  

la decisione 11 febbraio 2003 dell'__________, che delibera alla __________ l'installazione di un impianto sprinkler nell'__________;

viste le risposte:

-    20 marzo 2003 dell'__________;

-    20 marzo 2003 della __________;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   Il 10 dicembre 2002 l'__________ ha invitato tre ditte del ramo, fra cui la ricorrente __________, a formulare entro il 20 seguente un'offerta per l'installazione di un impianto __________ nell'ex-sala polivalente, traformata in biblioteca provvisoria.

Il capitolato d'appalto e modulo d'offerta (pos. 321.200) chiedeva ai concorrenti di allegare all'offerta le dichiarazioni comprovanti l'avvenuto pagamento dei seguenti contributi sociali:

- AVS / AI / IPG,

- SUVA o istituto analogo,

- Assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia,

- Cassa pensione (LPP),

- Cassa malati,

- Contributi professionali,

- Imposte alla fonte;

rispettivamente (pos. 321.300) delle:

- imposte cantonali e comunali cresciute in giudicato,

avvertendo che la mancata presentazione con l'offerta delle 9 dichiarazioni comprovanti comporta l'esecuzione della stessa dal concorso.

Il capitolato d’appalto esigeva inoltre che la ditta offerente fosse una ditta riconosciuta per l’esecuzione di impianti sprinkler (cfr. n. 3 direttive).

                                  B.   Il 18 dicembre 2002 la __________ ha inoltrato un'offerta di fr. 60'147.35, alla quale ha allegato le dichiarazioni attestanti il pagamento (a) dei contributi AVS / AI / IPG e (b) dei premi SUVA, (c) dei premi dell'assicurazione __________ per perdita di salario per malattia dei suoi dipendenti, (d) della __________ per la previdenza professionale (2° pilastro), (e) dell'Ufficio delle imposte alla fonte e (f) della Commissione paritetica professionale per lattonieri e installatori.

                                  C.   Nell'ambito del controllo formale delle offerte pervenutele, la committente ha rilevato che l'offerta della __________ non era corredata dalle dichiarazioni comprovanti l'avvenuto pagamento delle imposte cantonali e comunali, rispettivamente della cassa malati.

L'8 gennaio 2003 la __________ ha inoltrato alla committente una dichiarazione 25 settembre 2002 dell'Ufficio cantonale esazione e condoni ed un'analoga dichiarazione, datata 18 dicembre 2002, dell'Ufficio contribuzioni della città di __________, attestanti che non aveva debiti per imposte cantonali o comunali. Ha inoltre specificato che i suoi dipendenti erano assicurati privatamente contro la malattia.

                                  D.   Valutate le offerte pervenutele in base ai criteri d'aggiudicazione,  l'__________ ha allestito la seguente classifica:

- __________                         545 punti

- __________                         537 punti

- __________                         534 punti

Il 23 gennaio 2003 l'ULSA ha comunicato alla committente che per l'aggiudicazione entrava in considerazione soltanto la __________. Le offerte delle altre due concorrenti erano da scartare perché non avevano allegato tutte le dichiarazioni richieste dal capitolato.

L'11 febbraio 2003 l'__________ ha deliberato i lavori alla __________ per l'importo di fr. 55'495.25, dandone comunicazione alla __________.

                                  E.   Contro la predetta determinazione la __________ si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l’annullamento e postulando l’aggiudicazione in suo favore.

L’insorgente allega in sostanza di non aver avuto tempo sufficiente per inoltrare tempestivamente le dichiarazioni comprovanti il pagamento delle imposte; sostiene inoltre che la __________ non è iscritta all’albo delle ditte autorizzate alla posa di impianti __________.

                                  F.   La committente rileva che la ricorrente ha omesso di inoltrare le dichiarazioni comprovanti il pagamento delle imposte. Ammette inoltre che la __________ non è iscritta all’albo delle ditte autorizzate alla posa di impianti __________. Chiede quindi che questo tribunale annulli il concorso.

La __________ postula invece il rigetto dell’impugnativa, rilevando che la ricorrente ha inoltrato le dichiarazioni comprovanti l’avvenuto pagamento delle imposte soltanto dopo la scadenza del termine per l’inoltro delle offerte. Sostiene inoltre di poter comunque realizzare l’impianto subappaltando i lavori alla __________, ditta iscritta all’albo delle ditte abilitate alla realizzazione di impianti __________.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall’art. 36 cpv. 1 LCPubb. Non essendo stata formalmente esclusa dalla gara, l'insorgente è legittimata a contestare l'aggiudicazione (STA 8.10. 2001 in re B.). L’impugnativa, tempestiva, è dunque ricevibile in ordine.

Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).

                                   2.   Oggetto del presente giudizio è unicamente la conformità dell'offerta della __________ per rapporto alle prescrizioni di gara. La conformità dell'offerta della ricorrente per rapporto alle stesse non è in discussione. Lo sarebbe se la committente, prima di deliberare, l'avesse formalmente esclusa dall'aggiudicazione. In questo caso, la __________ per essere ammessa a contestare la delibera avrebbe dovuto anzitutto impugnare con successo il provvedimento di estromissione.

                                   3.   3.1. Il capitolato d’appalto esigeva fra l’altro che la ditta offerente fosse una ditta riconosciuta per l’esecuzione di impianti sprinkler (cfr. direttive n. 3).

3.2. La __________ non è una ditta riconosciuta per l’esecuzione di impianti sprinkler. Non è infatti iscritta all'albo delle ditte omologate per l'esecuzione di simili impianti. Nemmeno la resistente contesta questa deduzione.

L'invito rivoltole dalla committente ad inoltrare un’offerta per l’esecuzione di un impianto __________ non sana il difetto.

Giusta l'art. 20 cpv. 2 LCPubb, il committente può esigere dall'offerente le prove d'idoneità indicate nel bando o nella relativa documentazione. La norma, di portata generale, non si applica soltanto nell'ambito delle procedure libere o in quello delle procedure selettive, ma in tutti i tipi di procedura. Quindi anche in quella ad invito (cfr. per la LAPub, Galli/Lehmann/ /Rechsteiner, Das öffentliche Beschaffungswesen in der Schweiz, n. 386). L'in-vito a partecipare ad un concorso, rivolto dal committente ad un potenziale offerente, non dispensa pertanto quest'ultimo dall'obbligo di dimostrare di soddisfare i requisiti di idoneità indicati nel bando o nella relativa documentazione (STA 10.3.2003 in re P.SA e lc).

Né il difetto può essere sanato dalla collaborazione con una ditta riconosciuta (__________), prospettata dalla resistente. Titolare dell’omologazione, stando al chiaro tenore del capitolato, deve essere infatti essere la ditta offerente. La possibilità di subappaltare i lavori non esime l'aggiudicataria dall'obbligo di essere una ditta riconosciuta, sancito dal capitolato.

3.3. Disattendendo una chiara prescrizione di gara, l’aggiudicazione non può quindi essere confermata. Il ricorso va pertanto accolto, annullando il provvedimento impugnato.

Contrariamente a quanto chiede la __________, la commessa non può esserle aggiudicata (art. 41 cpv. 1 seconda frase LCPubb). Gli atti non permettono infatti di concludere che la sua offerta risponde compiutamente alle prescrizioni di gara. La committente chiede anzi che questo tribunale annulli la gara in difetto di offerte valide, sostenendo che anche quella della ricorrente è incompleta. Non spetta tuttavia a questo tribunale pronunciarsi in merito. Gli atti vanno quindi rinviati alla committente affinché renda una nuova decisione.

                                   4.   La tassa di giustizia e le ripetibili, commisurate al lavoro occasionato dal ricorso, sono a carico della resistente secondo soccombenza (art. 28 e 31 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 5, 36, 37 LCPubb; 30 RLCPubb; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è accolto.

§.  Di conseguenza:

1.1.   la decisione 11 febbraio 2003 dell’__________, è annullata.

1.2.   gli atti sono rinviati alla committente per nuova decisione.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 800.- è a carico della resistente, che rifonderà fr. 600.alla ricorrente a titolo di ripetibili.

                                      3.   Intimazione a:

  __________

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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