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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 10.03.2003 52.2003.64

10. März 2003·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·573 Wörter·~3 min·2

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 52.2003.64  

Lugano 10 marzo 2003  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Werner Walser

segretario:

Paolo Bianchi, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 24 febbraio 2003 del

contro  

la decisione 4 febbraio 2003, no. 478, del Consiglio di Stato che annulla le risoluzioni adottate dall'assemblea comunale di __________ il 23 luglio 2002;

letti ed esaminati gli atti;

richiamato l'art. 48 PAmm;

ritenuto,                           in fatto

                                         che il 23 luglio 2002 l'assemblea comunale di __________ si è riunita per la prima sessione ordinaria annuale;

                                         che alcuni cittadini attivi del Comune, tra cui __________ __________, sono insorti dinanzi al Consiglio di Stato contro le deliberazioni assembleari, censurando, preliminarmente, la mancata designazione del vicepresidente del consesso;

                                         che con giudizio 4 febbraio 2003 il Consiglio di Stato ha accolto il gravame e annullato le risoluzioni adottate dall'assemblea comunale nel corso della seduta, ravvisando nella mancata nomina del vicepresidente la violazione di una formalità essenziale, suscettibile di inficiare la validità di tutte le deliberazioni; 

                                         che contro il predetto giudicato governativo il municipio di __________ si aggrava ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo la conferma delle decisioni del legislativo comunale, sulla scorta di considerazioni che non è necessario riassumere;  

considerato,                   in diritto

                                         che, giusta l'art. 48 PAmm, l'autorità di ricorso, immediatamente o dopo richiamo degli atti, può decidere di respingere il ricorso con breve motivazione, se lo stesso si riveli inammissibile o manifestamente infondato;

                                         che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 208 LOC;

                                         che al municipio, qui insorgente, va per contro negata la legittimazione a ricorrere;

                                         che, in effetti, il municipio è soltanto l'organo esecutivo del comune (art. 17 cpv. 3 Cost. TI; 9 lett. c, 80 e 106 LOC); non si identifica con esso, ma lo rappresenta soltanto davanti all'autorità giudiziaria; legittimato a ricorrere e detentore della qualità per agire in giudizio è soltanto il comune; il municipio non ha invece né capacità giuridica, né capacità di essere parte (cfr. STF 5.3.1999 in re municipio di Iragna, in RDAT II - 1999, N. 48);

                                         che in passato il Tribunale cantonale amministrativo aveva omesso di rilevare questo difetto, considerando i ricorsi inoltrati dal municipio in proprio nome e conto come se fossero introdotti dal comune; tuttavia, sulla scorta della succitata giurisprudenza federale, questa Camera ha abbandonato tale prassi tollerante, ma contraria alla legge: infatti, nonostante il municipio possa introdurre un ricorso in nome del comune - del quale è organo - solo il comune, in quanto corporazione di diritto pubblico a base territoriale, ha capacità giuridica e capacità di essere parte (cfr. RDAT cit.; inoltre, tra tante, da ultimo, STA inedita 25 settembre 2002 in re municipio di __________);

                                         che i requisiti concernenti la legittimazione, l'osservanza dei termini e, in genere, il rispetto delle condizioni formali devono essere ossequiati in modo severo, né costituisce un eccesso di formalismo chiederne l'adempimento rigoroso;

                                         che, tutto ciò considerato, il ricorso presentato esclusivamente in nome del municipio va quindi respinto in limine siccome irricevibile per carenza di legittimazione attiva dell'insorgente;

                                         che, dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia (art. 28 PAmm); 

Per questi motivi,

visti gli art. 9, 80, 106, 208 e 209 LOC; 3, 18, 28, 43, 46, 48, 60 e 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è irricevibile.

                                   2.   Non si preleva tassa di giustizia.

                                    3.   Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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