Incarto n. 52.2003.63
Lugano 14 maggio 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Stefano Bernasconi vicepresidente, Werner Walser e Ivo Eusebio, quest'ultimo in sostituzione del giudice Lorenzo Anastasi, astenutosi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 24 febbraio 2003 della
__________
contro
la decisione 10 febbraio 2003 del municipio di __________, che ha aggiudicato alla __________ l'esecuzione della strada di PRD con relative infrastrutture;
vista la risposta 18 marzo 2003 del municipio di __________;
preso atto della replica 31 marzo 2003 della __________ e della duplica 8 aprile 2003 del municipio di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. L'8 novembre 2002 il municipio di __________ ha messo a pubblico concorso secondo la procedura libera della LCPubb le opere da impresario costruttore relative all'esecuzione delle strade di PR B e D con varie infrastrutture (FU n. __________ p. __________). Il bando stabiliva che la commessa sarebbe stata aggiudicata al miglior offerente, tenuto conto dei seguenti criteri di aggiudicazione elencati in ordine di priorità:
Prezzo 50%
- importo apertura 80%
- attendibilità prezzi unitari 20%
Qualità 25%
- certificazione ISO 20%
- referenze lavori analoghi 40%
- esperienza tecnica 40%
Termini di esecuzione 25%
- programma lavori 80%
- attendibilità termini 20%
Il capitolato d'appalto e modulo d'offerta specificava inoltre il metodo di valutazione di ogni singolo sottocriterio, che per le referenze lavori analoghi era costituito dall'assegnazione di un punteggio a dipendenza del numero di opere simili realizzate di recente, segnatamente:
· 10 punti per almeno 5 lavori analoghi negli ultimi 5 anni;
· 5 punti per almeno 2 lavori analoghi negli ultimi 5 anni;
· 0 punti per nessun lavoro analogo negli ultimi 5 anni.
B. Al concorso per il lotto D hanno partecipato 14 ditte, fra cui la __________, con un'offerta di fr. 202'252.50, e la __________, con un'offerta di fr. 205'583.90. Entrambe le società hanno prodotto le referenze richieste, elencando i lavori a loro giudizio analoghi effettuati negli ultimi anni.
Valutate le offerte pervenute, il progettista del committente ha allestito la seguente graduatoria:
__________
__________
Nota
Punti
Nota
Punti
Prezzo 50% - importo apertura 80% - attendibilità prezzi unitari 20%
9.16 9.70 7.00
45.80
10.00 10.00 10.00
50.00
Qualità 25% - certificazione ISO 20% - referenze lavori analoghi 40% - esperienza tecnica 40%
10.00 10.00 10.00 10.00
25.00
8.00 10.00 5.00 10.00
20.00
Termini di esecuzione 25% - programma lavori 80% - attendibilità termini 20%
10.00 10.00 10.00
25.00
10.00 10.00 10.00
25.00
TOTALE PUNTEGGIO
95.80
95.00
Preso atto di tale valutazione, con risoluzione 10 febbraio 2003 il municipio di __________ ha aggiudicato le opere alla __________.
C. Contro la predetta decisione la __________ è insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo, postulandone l'annullamento e sollecitando l'aggiudicazione a suo favore dei lavori posti a concorso.
La ricorrente ha contestato in particolare il punteggio riconosciutole per le referenze presentate. A suo parere, il consulente del comune l'ha ingiustamente penalizzata omettendo di prendere in considerazione alcune opere, eseguite in passato, di livello addirittura superiore - per entità finanziaria e tecnica a quelle oggetto della delibera. Una valutazione corretta della documentazione prodotta le avrebbe permesso di raggiungere facilmente la nota 10 alla voce referenze lavori analoghi e di ottenere il primo posto in graduatoria, con la conseguente aggiudicazione della commessa.
D. All'accoglimento dell'impugnativa si è opposto il municipio di __________, il quale ha avversato partitamente le tesi della ricorrente con argomentazioni che saranno riprese ove occorresse - nel seguito. La __________ è invece rimasta silente.
E. In sede di replica e di duplica le parti si sono essenzialmente riconfermate nelle rispettive, contrapposte posizioni.
F. In fase istruttoria il Tribunale ha chiesto al comune di __________ di specificare quali lavori - tra quelli indicati dalla ricorrente nella propria lista delle referenze allegata all'offerta - sono stati considerati positivamente per la valutazione del sottocriterio referenze lavori analoghi.
Delle risultanze di tale accertamento si dirà in appresso.
Considerato, in diritto
1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv.1 LCPubb.
Certa è la legittimazione attiva della ricorrente, che contesta l'aggiudicazione pronunciata dal committente in esito ad un concorso al quale ha partecipato.
Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, integrati dalle risultanze degli accertamenti esperiti d'ufficio dal Tribunale in aggiunta alla documentazione concernente il concorso prodotta dal municipio di __________ (art. 18 cpv. 1 PAmm).
2. 2.1. Giusta l'art. 32 LCPubb, il committente aggiudica la commessa a favore dell'offerta più vantaggiosa determinata sulla scorta di diversi criteri, quali il termine, la qualità, il prezzo, l'economicità, i costi di servizio, il servizio alla clientela, l'adeguatezza della prestazione, l'estetica, la compatibilità ambientale e il valore tecnico (cpv. 1). I criteri di aggiudicazione, soggiunge la norma, devono essere indicati nei documenti del bando, in ordine d'importanza (cpv. 2). Riallacciandosi a questa prescrizione, l'art. 5 lett. i RLCPubb ribadisce che i documenti di gara devono contenere i criteri e/o sotto criteri di aggiudicazione in ordine d'importanza con la relativa ponderazione.
L'esigenza di fissare preventivamente i criteri di aggiudicazione in ordine d'importanza discende soprattutto dal principio di trasparenza, che informa la procedura di aggiudicazione delle commesse pubbliche (art. 1 lett. a LCPubb). I criteri di aggiudicazione, scelti in funzione della natura e delle caratteristiche della commessa, devono essere indicati già in sede di pubblicazione del bando, al fine di predeterminare, secondo tale principio, il quadro all'interno del quale il committente si impegna ad esercitare il proprio apprezzamento ai fini della delibera. Attraverso la predeterminazione di tali criteri viene invero limitata, se non esclusa, la libertà del committente di valutare le offerte pervenutegli secondo parametri elaborati a posteriori nell'ottica di giustificare una determinata scelta (DTF 125 II 100 seg. consid. 3c e rimandi; STA 14.6.02 in re D.SA; 29.1.02 in re R.AG e llcc; 26.2.02 in re CL sagl).
In quest'ambito, non basta che i criteri di aggiudicazione vengano prestabiliti già al momento dell'apertura del concorso, ma occorre che sia preventivamente fissato anche il loro "ordine d'importanza". Al pari della preventiva indicazione dei criteri di aggiudicazione, anche la predeterminazione del loro ordine d'importanza serve infatti a circoscrivere la libertà del committente di attribuire a tali criteri un peso fissato a posteriori allo scopo di aggiudicare la commessa ad un determinato concorrente.
Sempre nel quadro della preventiva definizione dei criteri d'aggiudicazione, il committente deve di principio indicare almeno sommariamente anche il metodo che intende applicare per valutare concretamente le offerte. Diversamente, lasciando al committente la più ampia libertà di scegliere il metodo di valutazione dei singoli criteri d'aggiudicazione soltanto dopo l'apertura delle offerte può essere disatteso il principio di trasparenza, che l'obbligo di predeterminare questi parametri assieme ai fattori di ponderazione intende invece salvaguardare (STA 11.10.2002 in re V.SA e llcc; 6.12. 2002 in re M..
2.2. Nel caso di specie, il committente ha chiaramente indicato nel bando i criteri e i sottocriteri di aggiudicazione, nonché i relativi fattori di ponderazione. Nei documenti di gara ha inoltre preannunciato il metodo di valutazione di ogni singolo sottocriterio, specificando che le referenze sarebbero state apprezzate assegnando un determinato punteggio per i lavori analoghi eseguiti in epoca recente; in particolare, attribuendo il massimo di 10 punti al concorrente che aveva svolto almeno 5 lavori analoghi negli ultimi 5 anni.
Il committente ha quindi rispettato appieno l'obbligo sancito dagli art. 32 cpv. 2 LCPubb e 5 cpv. 1 lett. i RLCPubb. Nessuno ha d'altronde impugnato il bando ed i suoi contenuti, che in quanto lex specialis del procedimento concorsuale sono quindi divenuti vincolanti tanto per i concorrenti che per l'ente pubblico.
Sotto questo aspetto la decisione impugnata non presta il fianco a critiche.
3. La ricorrente contesta nondimeno la valutazione delle referenze presentate esperita dal progettista del comune di __________ e, di riflesso, il punteggio riconosciutole per tale sottocriterio e la graduatoria finale.
3.1. Il committente fruisce di un ampio margine di giudizio nelle proprie scelte. L'esercizio della facoltà discrezionale di cui dispone la stazione appaltante può essere quindi censurato dall'autorità di ricorso soltanto nella misura in cui integra gli estremi di una violazione del diritto, segnatamente sotto il profilo dell'abuso o dell'eccesso del potere di apprezzamento (cfr. art. 38 cpv. 1 LCPubb; STF inedita 23 dicembre 1998 in re C.). Una verifica dell'adeguatezza è per contro esclusa (art. 38 cpv. 2 LCPubb).
Il committente abusa del suo potere di apprezzamento quando lo esercita in spregio dei principi generali del diritto in quanto riferiti alla parità di trattamento, al divieto di arbitrio, alla buona fede o alla proporzionalità (Galli/Lehmann/Rechsteiner, Das öffentliche Beschaffungswesen in der Schweiz, N. 554; Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa, N. 2d ad art. 61 PAmm).
Valutazioni di singoli criteri d'aggiudicazione, che risultano lesive del diritto, non traggono necessariamente seco l'annullamento della decisione impugnata. L'annullamento s'impone soltanto se la correzione da apportare sovverte la graduatoria allestita dal committente. Se la violazione del diritto è riconducibile ad un abuso del potere discrezionale, di cui il committente dispone, l'autorità di ricorso deve correggere il difetto limitandosi a quanto occorre per eliminarlo. Deve quindi correggere la valutazione operata dal committente soltanto nella misura necessaria per renderla sostenibile. Anche in questo caso deve evitare di sostituire il proprio apprezzamento a quello del committente (STA 13 maggio 2003 in re C.E.SA + C.E.SA + E.E.AG).
3.2. I lavori da impresario costruttore messi a concorso dal comune di __________ vertono sull'esecuzione della strada di PR D con le varie infrastrutture, in particolare le canalizzazioni, le opere ACAP, le opere AEC e le opere Swisscom (vedi capitolato di appalto e modulo di offerta). Non si limitano dunque alla costruzione del solo campo stradale, ma si estendono alla realizzazione delle strutture sottostanti, usualmente necessarie ai fini della corretta urbanizzazione della zona servita dall'asse viario.
A titolo di referenza, i concorrenti dovevano produrre un elenco dei lavori simili eseguiti (cfr. pos. 252.100 capitolato, la quale non imponeva peraltro una descrizione minuta dell'opera attuata), sapendo che la nota massima di 10 punti relativamente a questo specifico sottocriterio di aggiudicazione sarebbe stata attribuita con almeno 5 lavori analoghi realizzati negli ultimi 5 anni; con almeno 2 lavori negli ultimi 5 anni si ottenevano invece 5 punti (vedi la pos. 224.100 capitolato, preannunciante il metodo di valutazione dei singoli sottocriteri di aggiudicazione).
In allegato alla propria offerta la __________ ha indicato le seguenti referenze (escluse quelle antecedenti al 1998)
1998
Formazione marciapiede e moderazione del traffico nell'abitato di __________
1998
PVL Sistemazione __________
1998
Infrastrutture comunali a monte della strada cantonale __________, centro paese 1.a tappa
1998
Lavori di correzione __________
1998
Strada forestale __________
1998
Sistemazione frana __________ __________
1999
Rifacimento ponticello in __________ sul riale __________
1999
Muro di sostegno in zona __________
1999
Area di Servizio __________
1999
Ripristino strada forestale __________
1999
Nuovo piazzale accesso stalla __________
1999
Strada di quartiere __________
1999
Centro manutenzione __________, bauletto cavi
1999
Infrastrutture comunali a monte della strada cantonale __________, centro paese 2.a tappa
2000
Esecuzione strade agricole A1 e A2 e i canali 1 e 2 nel comprensorio __________
2000
Infrastrutture comunali a monte della strada cantonale __________, centro paese 3.a tappa
2000
Strada forestale __________, tratta __________
2000
Esecuzione strade n. 7 /8 / 9 nel comprensorio __________
2000
Sistemazione parete rocciosa Strada forestale __________
2000
Esecuzione della Strada forestale tronco C-D e relative opere da capomastro di protezione contro gli incendi
2000
Piazzale per scarico teleferiche e deposito legname/sentiero __________
2001
Strada forestale __________ tratta E - C
2001
Lavori di sistemazione riali comunali di __________: __________ __________ __________ __________
ottenendo una nota di 5 punti, che sottintende la realizzazione di meno di 5 lavori comparabili a quelli oggetto del concorso.
La predetta valutazione regge alle critiche della ricorrente. In effetti, tra le svariate opere che la società ha ritenuto di dover segnalare in quanto reputate analoghe, solo quattro (la sistemazione di __________ a __________ e la posa delle infrastrutture comunali a __________) presentano in realtà caratteristiche che consentono di assimilarle a quelle oggetto del concorso. Stando alle informazioni raccolte d'ufficio da questo Tribunale, il consulente del committente ha invero tenuto conto solo dei lavori svolti a __________, omettendo a torto di considerare pure gli interventi attuati in seno al __________ di cui non poteva ragionevolmente ignorare l'esatta natura quale professionista del ramo operante nella regione. Questa mancata presa in conto dell'opera compiuta a __________ non ha tuttavia portato ad una valutazione scorretta nell'esito finale, poiché la __________ non è stata comunque in grado di presentare gli "almeno cinque lavori analoghi eseguiti negli ultimi cinque anni" che le avrebbero permesso di raggiungere il massimo di 10 punti nell'apposito sottocriterio delle referenze. A torto la ricorrente pretende di far rientrare nel computo delle esperienze favorevoli i "lavori di correzione __________-__________ ", di cui non ha mai comprovato l'esatta sostanza.
Ne segue che attribuendo soltanto 5 punti alle referenze presentate dalla __________ il committente non è incorso per finire in un abuso del potere di apprezzamento riservatogli dalla legge. In assenza di una violazione del diritto, le censure sollevate a riguardo dall'insorgente vanno quindi disattese.
4. Sulla scorta di quanto precede il gravame deve essere respinto siccome infondato.
La tassa di giudizio è a carico della ricorrente secondo soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 1, 8, 32, 36, 38 LCPubb; 5, 31 RLCPubb 3, 18, 28, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'000.- è a carico della ricorrente.
3. Intimazione a:
__________
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente Il segretario