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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 15.09.2003 52.2003.55

15. September 2003·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,475 Wörter·~7 min·3

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 52.2003.55  

Lugano 15 settembre 2003  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretario:

Flavio Canonica, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 19 febbraio 2003 di

contro  

la decisione 4 febbraio 2003 (n. 474) del Consiglio di Stato, che ha respinto l’impugnativa presentata dalla ricorrente avverso la risoluzione 11 luglio 2002 con cui il municipio di __________ __________ le ha negato il rilascio di una licenza edilizia in sanatoria per la posa di due binari d’alaggio per imbarcazioni;

viste le risposte:

-    11 marzo 2003 del Consiglio di Stato;

-      7 aprile 2003 del municipio di __________ __________;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

A.      __________ è proprietaria del mapp. n. __________ RFD __________ __________, situato in zona __________, e prospiciente il lago __________. Perpendicolarmente alla strada cantonale il fondo è attraversato da una coppia di binari che sconfinano nel lago (mapp. n. __________ RFD __________ __________) e consentono l’attracco e lo stazionamento di natanti sulla riva.

                                  B.   Sollecitata dall’ente pubblico, che aveva accertato l’invasione dell’area demaniale, il 15 febbraio 2001 la ricorrente ha inoltrato una domanda di costruzione in sanatoria per il ricovero di due imbarcazioni in riva al lago. Alla domanda si è opposto il Dipartimento del territorio, adducendo motivi di ordine pianificatorio e ambientale. Mediante risoluzione 11 luglio 2002 il municipio di __________ __________ ha quindi negato la postulata licenza edilizia in sanatoria.

C.    Con giudizio 4 febbraio 2003 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo l’impugnativa contro di esso inoltrata da __________ __________. In linea con il preavviso dipartimentale, il Governo ha ritenuto che l’impianto non potesse essere autorizzato, difettando in sostanza il requisito della conformità funzionale di zona, e non potendo essere posto a beneficio di un permesso eccezionale giusta l’art. 24 LPT. Lo stesso contrasterebbe inoltre con i disposti della LPN concernenti la protezione della flora e della fauna ripuali.

D.    Avverso la predetta pronuncia governativa, __________ __________ si aggrava ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l’annullamento. In sintesi, la ricorrente rileva che, data la prassi cantonale di subordinare la licenza di navigazione al possesso di un luogo di stazionamento autorizzato, quella rilasciata per le imbarcazioni stazionanti di fatto sul fondo in disamina consentirebbe in buona fede di ritenere autorizzate anche le opere dedotte in licenza, che da decenni verrebbero per altro tollerate dalle autorità. Invoca inoltre la perenzione di un’eventuale azione di ripristino.

                                  E.   All’accoglimento del gravame si oppongono il Consiglio di Stato, senza formulare osservazioni, e il municipio di __________ __________, eccependo la collocazione temporale dei manufatti avanzata dalla ricorrente.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data (art. 21 LE) e la legittimazione attiva della ricorrente certa (art. 43 PAmm). Il ricorso, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). Come meglio si vedrà nel seguito, l’acquisizione dei testi sollecitata dalla ricorrente e volta a stabilire l’epoca esatta in cui è stato costruito l’impianto, non appare invero atta a procurare a questo tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per statuire sul diniego della licenza edilizia in sanatoria, oggetto del presente ricorso. Dalla documentazione fotografica trasmessa agli atti dalla Sezione pianificazione urbanistica si deduce in ogni caso che l’impianto non può risalire ad un’epoca antecedente il 1985. Questa deduzione non viene invero eccepita nemmeno dalla ricorrente (v. scritto ricorrente del 24 gennaio 2003).

2.2.1. Di principio, l’autorizzazione a costruire può essere rilasciata soltanto per impianti conformi alla funzione prevista dal piano regolatore per la zona di utilizzazione (principio della conformità funzionale, art. 22 cpv. 2 lett. a LPT e 67 cpv. 2 LALPT).

2.2. Nel caso di specie l’intervento in esame è stato realizzato su di un fondo che il PR (entrato in vigore nel 1981), concretizzando il disposto dell’art. 17 cpv. 1 lett. a LPT (zone protette), assegna al comprensorio di protezione della riva del lago; comparto, che mira a salvaguardare e a valorizzare gli aspetti caratteristici e di pregio della zona lacustre, migliorandone la godibilità e l’accesso al pubblico (cfr. art. 48 NAPR di __________ __________). In concreto, è indubbio che i binari di alaggio dedotti in licenza si pongono in netto contrasto con le finalità del comprensorio lacuale, deturpandone gravemente l’aspetto e ostacolando il già difficile accesso all’area demaniale. Secondo l’art. 50 NAPR la loro costruzione è anzi di principio vietata. Nemmeno un’autorizzazione eccezionale giusta l’art. 53 NAPR (opere di interesse pubblico) può entrare in linea di conto, giacché l’opera è destinata all’uso esclusivo di alcuni privati. Atteso quindi che i manufatti in questione non rispondono al requisito della conformità funzionale, la loro eventuale autorizzazione eccezionale fuori della zona edificabile dev’essere valutata alla luce del diritto federale.

3.3.1. Giusta l’art. 24 nLPT (di tenore identico all’abrogato art. 24 cpv. 1 vLPT), fuori delle zone edificate possono eccezionalmente essere rilasciate autorizzazioni per la costruzione o il cambiamento di destinazione di edifici o impianti non conformi alla funzione prevista per la zona di utilizzazione soltanto se la loro destinazione esige un’ubicazione fuori della zona edificabile (lett. a) e non vi si oppongono interessi preponderanti (lett. b). I due requisiti devono essere adempiuti cumulativamente. Determinante per la valutazione degli opposti interessi in gioco sono i principi e gli scopi della pianificazione del territorio giusta gli art. 1 e 3 LPT (DTF 117 Ib 28, consid. 3; 114 Ib 268, consid. 3b). Si oppongono all'autorizzazione, segnatamente i principi volti a integrare nel paesaggio gli edifici e gli impianti (art. 3 cpv. 2 lett. b LPT), a tenere libere le rive dei laghi (art. 3 cpv. 2 lett. c LPT) e a conservare i siti naturali (art. 3 cpv. 2 lett. d LPT). D’altra parte è determinante lo scopo perseguito dalla pianificazione territoriale di proteggere le basi naturali della vita come l’acqua (art. 1 cpv. 2 lett. a LPT).

3.2. Dato per acquisito che i binari di alaggio sono ad ubicazione vincolata, dovendo essere collocati in acqua per assolvere convenientemente alla loro funzione, appare evidente come questi si pongano in netto contrasto con i principi pianificatori appena esposti e ripresi nella politica pianificatoria cantonale, che prevede di concentrare i natanti in appositi impianti di stazionamento collettivi, ubicati in luoghi idonei ed attrezzati, allo scopo di meglio tutelare l’ambiente, gestire correttamente la navigazione e agevolare il pubblico accesso e la godibilità delle rive (cfr. le schede di coordinamento 9.15-9.22; cfr. anche titolo II del Regolamento della legge cantonale d’applicazione alla legge federale sulla navigazione interna del 31 marzo 1993 (RCNav). Detta politica viene inoltre appoggiata dal comune di __________ __________ che – come più sopra osservato – di principio vieta la costruzione di attracchi e di altre opere lacustri nel comprensorio di protezione della riva del lago (v. art. 50 NAPR). L’opera litigiosa contrasta inoltre con le esigenze di protezione della natura e del paesaggio (art. 5, 6 e 18 ss. LPN), in quanto l’area in cui è inclusa appartiene al comparto del __________ __________ __________, dal 1977 inserito nell’inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali di importanza nazionale (iscrizione n. __________; RS 451.11). All’interesse privato di mantenere l’opera in questione si oppongono quindi interessi pubblici preponderanti, che non consentono il rilascio di un permesso eccezionale giusta l’art. 24 LPT.

                                   4.   Contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, la Sezione della circolazione, in tutta evidenza, non può autorizzare alcun intervento edilizio. Previo avviso dipartimentale per gli aspetti inerenti il diritto di competenza cantonale, la concessione della licenza edilizia spetta infatti esclusivamente al municipio (v. art. 3 cpv. 1 LE).

                                   5.   Il punto 5 della risoluzione municipale 11 luglio 2002 non costituisce un ordine di demolizione ai sensi dell’art. 43 LE, in quanto non intima espressamente di demolire i manufatti in questione. Esso si limita a chiedere alla ricorrente di notificare l’inizio dei lavori di smantellamento, nel caso in cui essa intendesse provvedervi spontaneamente. A titolo abbondanziale si rileva che se ciò non dovesse verificarsi, il municipio dovrà emanare un ordine di demolizione che intimi tanto il termine d’esecuzione quanto l’esecuzione d’ufficio in caso d’inadempienza (cfr. GAT 392).

                                   6.   Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va pertanto respinto. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 1, 3, 17, 22, 24 LPT; 67 LALPT; 1, 3, 21, 43, 52 LE; 48, 50, 53 NAPR di __________; 18, 28, 43; 46 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 1'500.–, sono a carico della ricorrente.

                                   3.   Contro la presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di __________ nel termine di 30 giorni dall’intimazione.

                                      4.   Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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