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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 06.05.2003 52.2003.40

6. Mai 2003·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·2,084 Wörter·~10 min·3

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 52.2003.40  

Lugano 6 maggio 2003  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi e Werner Walser

segretario:

Thierry Romanzini, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 4 febbraio 2003 di

__________ patrocinato dall'avv. __________  

contro  

la risoluzione 21 gennaio 2003 (n. 317) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 15 novembre 2002 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione, in materia di rinnovo del permesso di dimora;

viste le risposte:

-    10 febbraio 2003 del Dipartimento delle istituzioni;

-    11 febbraio 2003 del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   __________, di nazionalità nigeriana, si è sposato il __________ nel proprio Paese d'origine con la cittadina elvetica __________, madre di tre figli nati da una precedente relazione. Il ricorrente aveva già soggiornato nel nostro Paese quale asilante sotto le false generalità di __________ e __________.

                                         Entrato in Svizzera il 28 ottobre 2000 per vivere insieme alla moglie a __________, __________ ha ottenuto per questo motivo un permesso di dimora annuale, in seguito rinnovato fino al 27 ottobre 2002.

                                         Dal 20 novembre 2000, egli lavora come aiuto zincatore presso una ditta di __________.

                                  B.   a) Il 15 aprile 2002, il ricorrente si è trasferito a __________. Il 29 agosto 2002 il Pretore del Distretto di Lugano ha autorizzato i coniugi __________ a vivere separati, attribuendo alla moglie l'abitazione coniugale di __________ e obbligando il marito a versarle un contributo alimentare (misure di protezione dell'unione coniugale inoltrata da __________ il 30 luglio precedente).

                                         Interrogata il 29 settembre 2002 dalla Polizia cantonale, la moglie dell'insorgente ha affermato, tra l'altro, che voleva divorziare il più presto possibile dal marito, il quale contribuiva in modo limitato all'economia domestica e trasferiva il proprio denaro ai famigliari a Lagos. Il ricorrente ha dichiarato invece il 4 ottobre 2002 alla polizia che era intenzionato a ricomporre la comunione coniugale.

                                         b) Fondandosi sulle premesse emergenze, con decisione 15 novembre 2002 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni ha respinto la domanda di __________ volta a ottenere il rinnovo del permesso di dimora e gli ha fissato un termine con scadenza il 31 dicembre 2002 per lasciare il territorio cantonale.

                                         L'autorità, ricordando che l'interessato aveva ottenuto un permesso di soggiorno in Svizzera per vivere insieme alla moglie cittadina svizzera, ha ritenuto che egli invocasse il matrimonio in maniera manifestamente abusiva per continuare a soggiornare nel nostro Paese.

                                         La decisione è stata resa sulla base degli art. 4, 7, 12, 16 LDDS e 8 ODDS.

                                  C.   Con giudizio 21 gennaio 2003 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da __________.

                                         Il Governo ha rilevato che non sussisteva più un legame sentimentale tra i coniugi __________. Ha quindi considerato manifestamente abusivo, da parte dell'insorgente, appellarsi al connubio per ottenere il rinnovo del permesso di dimora.

                                         L'Esecutivo cantonale ha ritenuto che l'interessato non potesse invocare la protezione sancita dall'art. 8 CEDU in quanto la relazione coniugale non era più intatta, e che fosse esigibile il suo rientro in Nigeria.

                                  D.   Contro la predetta pronunzia, __________ si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rinnovo del permesso di dimora.

                                         Il ricorrente contesta di invocare il vincolo matrimoniale in maniera manifestamente abusiva, sostenendo che la separazione è dettata essenzialmente da motivi culturali. Non esclude di riprendere la vita in comune con sua moglie tra qualche mese oppure il prossimo anno.

                                         Afferma di versarle attualmente un contributo alimentare di fr. 700.– mensili e di aver mantenuto con la stessa un buon rapporto d'amicizia.

                                         Sostiene inoltre che la restrittiva giurisprudenza federale sull'abuso di diritto non si concilia più con il nuovo diritto del divorzio, che presume il fallimento del matrimonio soltanto dopo una separazione di 4 anni.

                                         L'insorgente chiede inoltre che sia concesso l'effetto sospensivo al gravame e di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.

                                  E.   All'accoglimento del gravame si oppongono sia il dipartimento sia il Consiglio di Stato con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   1.1. In materia di diritto degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime possono essere impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (art. 10 lett. a LALPS).

                                         1.2. In ambito di polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento la legislazione federale non conferisce un diritto (art. 100 cpv. 1 lett. n. 3 OG). L'art. 4 LDDS sancisce che l'autorità competente decide liberamente, nei limiti delle disposizioni della legge e dei trattati con l'estero, in merito alla concessione del permesso di dimora o di domicilio. Lo straniero ha quindi un diritto all'ottenimento di un simile permesso solo laddove tale pretesa si fonda su una disposizione particolare del diritto federale o di un trattato internazionale (DTF 127 II 60 consid. 1a, 126 II 425 consid. 1 con rinvii).

                                         1.3. Non esiste tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Nigeria alcun trattato che regoli in modo specifico il soggiorno in Svizzera di cittadini del menzionato Stato africano, accordo dal quale potrebbe scaturire un diritto al rinnovo del permesso di dimora.

                                         1.4. Giusta l'art. 7 cpv. 1 prima frase LDDS, il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e alla proroga di un permesso di dimora. Ai fini dell'applicazione della suddetta norma, è determinante unicamente l'esistenza di un vincolo matrimoniale giuridicamente valido (DTF 119 Ib 417 e segg., consid. 2c). In concreto, l'interessato è sposato con una cittadina elvetica. Di conseguenza egli ha, in linea di principio, diritto al rinnovo del permesso di soggiorno. Pertanto, essendo la decisione impugnata suscettibile di essere dedotta davanti all'alta Corte federale mediante un ricorso di diritto amministrativo, si deve concludere che la competenza di questo Tribunale a statuire sull'impugnativa inoltrata da __________ è data. Se il permesso in oggetto possa essergli rifiutato è una questione di merito, non di ammissibilità.

                                         1.5. Il gravame in oggetto, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).

                                   2.   2.1. Per costante giurisprudenza, vi è abuso di diritto laddove un determinato istituto giuridico è invocato per realizzare interessi che il medesimo istituto non si prefigge di tutelare (DTF 121 I 367, consid. 3b). In relazione all'art. 7 LDDS, ciò è il caso allorquando il coniuge straniero di un cittadino svizzero si richiama ad un matrimonio che sussiste solo a livello formale, unicamente per ottenere il rilascio o il rinnovo di un permesso di soggiorno: un simile scopo non risulta in effetti tra quelli tutelati dalla norma in questione (DTF 128 II 145, consid. 2.2.).

                                         2.2. La prassi ha tuttavia precisato che l'esistenza di una situazione di abuso non deve essere ammessa con eccessiva facilità; in particolare non vi è abuso di diritto già per il fatto che i coniugi vivono separati o perché tra loro è pendente una procedura di divorzio. Nel formulare l'art. 7 LDDS, il legislatore ha infatti volontariamente omesso di far dipendere il diritto del coniuge straniero di un cittadino svizzero all'ottenimento di un permesso di soggiorno dell'esistenza di una comunione matrimoniale di fatto (DTF 121 II 97 segg.): è per contro necessario che vi siano concreti indizi tali da ritenere che i coniugi non siano (più) intenzionati a condurre una vita in comune e rimangano uniti dal vincolo matrimoniale soltanto per ragioni di polizia degli stranieri (DTF 127 II 49 , consid. 5a e rif.). In altre parole, il fatto che i coniugi vivano separati non è altro che un elemento - più o meno importante a seconda delle circostanze - tra i tanti che la competente autorità deve prendere in considerazione per valutare se sia data una delle fattispecie contemplate dall'art. 7 cpv. 2 LDDS e per negare, se del caso, il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno al coniuge straniero di un cittadino svizzero.

                                   3.   3.1. In concreto, il 28 ottobre 2000 il ricorrente è entrato in Svizzera per vivere insieme alla moglie, cittadina elvetica, ottenendo per tale motivo un permesso di dimora. Tuttavia, nell'aprile 2002, i coniugi __________ si sono separati di fatto. Dal 1° maggio 2002, l'insorgente alloggia in un appartamento in via __________ a __________ (v. domanda 17 maggio 2002 di modifica dell'indirizzo).

                                         Da allora, tra i coniugi __________ non sussiste più una vera e propria relazione sentimentale. Il 29 agosto 2002 il Pretore del Distretto di Lugano ha del resto autorizzato i coniugi __________ a vivere separati, attribuendo alla moglie l'abitazione coniugale di __________ e obbligando il marito a versarle un contributo alimentare, la stessa essendo a carico dell'assistenza sociale. Interrogata il 29 settembre 2002 dalla Polizia cantonale, __________ ha peraltro dichiarato che voleva divorziare il più presto possibile dal marito.

                                         3.2. Da quanto precede risulta in modo manifesto l'abuso da parte dell'insorgente nell'invocare il proprio matrimonio, svuotato di ogni contenuto e scopo ormai dall'aprile 2002, al fine di continuare a beneficiare del permesso di soggiorno ottenuto per vivere con il coniuge.

                                         Ne consegue che è venuto meno lo scopo del soggiorno del ricorrente in Svizzera e con esso la ragione che a suo tempo aveva giustificato il rilascio del permesso di dimora in suo favore.

                                   4.   Gli argomenti addotti dall'insorgente non permettono di mutare il presente giudizio.

                                         Che la disunione sia essenzialmente dovuta a problemi economici e culturali è irrilevante, i motivi che hanno condotto alla separazione non essendo determinanti (STF 20 aprile 2001, 2A.178/2001, in re I. consid. 3a).

                                         Invano egli invoca di versare attualmente un contributo alimentare in favore della moglie per dimostrare che intende ricomporre la comunione coniugale. La separazione dura tuttora e non sono gli asseriti contatti che egli manterrebbe con la consorte che permettono di ritenere il contrario. Giova ricordare che lo scopo dell'art. 7 cpv. 1 prima frase LDDS è permettere ai coniugi di creare una reale comunione coniugale.

                                         Il fatto che non sia stato pronunciato il divorzio tra i coniugi __________ non permette di giungere a conclusioni più favorevoli all'insorgente. Le autorità amministrative responsabili dell'applicazione delle norme in materia di diritto degli stranieri sono sostanzialmente tenute a valutare le relazioni tra coniuge svizzero e coniuge straniero senza essere vincolati dalla situazione esistente dal profilo del diritto del divorzio e soprattutto in maniera indipendente dal giudice civile (DTF 128 II 145 consid. 2.2.).

                                         Infine, l'interessato ha ottenuto un permesso di dimora al fine di vivere con la moglie e non per altri motivi. Il fatto che egli fosse stato autorizzato a svolgere un'attività lucrativa in Svizzera è infatti soltanto una conseguenza dell’unione coniugale e non costituisce lo scopo della sua dimora e quindi non è qui determinante.

                                   5.   Per quanto precede, il ricorrente non potrebbe dunque prevalersi di una vita famigliare intatta e vissuta ai sensi dell'art. 8 CEDU, al fine di ottenere il rinnovo di un permesso di dimora in base a questo disposto.

                                   6.   __________ non invoca nemmeno l'impossibilità di un suo rientro in Patria, dove risiedeva prima di entrare in Svizzera.

                                   7.   In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso dev'essere respinto.

                                         Con l'emanazione del presente giudizio, la domanda di concessione dell'effetto sospensivo all'impugnativa diviene priva di oggetto. La domanda di concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio va respinta, il gravame essendo destinato all'insuccesso sin dall'inizio.

                                         La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 1, 4, 7 LDDS; 8 CEDU; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 10 lett. a LALPS; 14 Lag; 3, 18, 28, 43, 46, 47, 60 e 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

§.  Di conseguenza __________, cittadino nigeriano, è tenuto a lasciare il territorio cantonale entro il 30 giugno 2003 notificandone la partenza al competente ufficio regionale degli stranieri.

                                   2.   La domanda di concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio è respinta.

                                   3.   La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 1'000.–, sono a carico del ricorrente.

                                   4.   Contro la presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.

                                      5.   Intimazione a:

  __________

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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