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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 10.03.2003 52.2003.31

10. März 2003·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·2,681 Wörter·~13 min·2

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 52.2003.31  

Lugano 10 marzo 2003  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Werner Walser

segretario:

Stefano Rossi, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 28 gennaio 2003 di

contro  

la decisione 8 gennaio 2003 del Consiglio di Stato, n. 104, che ha respinto l’impugnativa presentata da __________ avverso la decisione 24 ottobre 2002, con cui la sezione della circolazione gli ha revocato a tempo indeterminato la licenza di condurre veicoli a motore;

vista la risposta 4 febbraio 2003 del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   a) __________ __________ è stato oggetto in passato di numerose revoche della licenza di condurre: 3 mesi nel 1998 per guida in stato di ebrietà (1.21-1.64 per mille), due anni nel 1999 per aver condotto un’autovettura malgrado la revoca ed in stato di ebrietà (1.76-2.46 per mille), di durata indeterminata nel 2000 per aver condotto una motoleggera malgrado la revoca (riammissione alla guida il 28.6.2001).

                                         b) Il 1 febbraio 2002 al ricorrente è stata revocata la licenza di condurre - a titolo preventivo e cautelativo - per un periodo indeterminato, con l’ordine di sottoporsi a perizia presso Ingrado (centro di cura dell’alcolismo) per aver ripetutamente circolato con un autovettura malgrado la revoca ed in stato di ebrietà, e più precisamente il 4 dicembre 2001 (2.60 per mille), il 27 dicembre 2001 (1.41 per mille) e il 28 dicembre 2002 (3.34 per mille), urtando in quest’ultima occasione un veicolo parcheggiato ed allontanandosi poi dal luogo dell’incidente.

                                         c) Il 20 luglio 2002 l’insorgente è stato nuovamente sorpreso alla guida di un autoveicolo malgrado la revoca ed in stato di ebrietà (2.12-2.44/1.93-2.38 per mille). Parimenti il 3 agosto 2002, allorquando con un tasso alcolemico del 3.07-3.72 per mille ha perso la padronanza di guida in curva fuoriuscendo dal campo stradale.

                                  B.   Con decisione 24 ottobre 2002, la Sezione della circolazione ha revocato al ricorrente la licenza di condurre a tempo indeterminato, stabilendo che nessun riesame sarebbe stato concesso prima del mese di aprile 2005. La riammissione è stata subordinata alla presentazione di un rapporto del centro di cura dell’alcolismo Ingrado e di un certificato medico internistico attestanti - dopo un periodo di controllo di 24 mesi - l’avvenuta disintossicazione e la scomparsa di qualsivoglia dipendenza psicofisica da bevande alcoliche, al superamento di un esame psicotecnico e di nuovi esami di condurre teorici e pratici.

                                  C.   L’8 gennaio 2003 Il Consiglio di Stato ha respinto il gravame presentato da __________ avverso la decisione dipartimentale. In sostanza, secondo il Governo - per il quale la particolarità della fattispecie non richiederebbe ulteriori atti istruttori - il ricorrente presenta una dedizione al bere ai sensi dell’art. 14 cpv. 2 LCS in quanto non in grado di sormontare - per mezzo della propria volontà - la tendenza a consumare bevande alcoliche in proporzioni eccessive. Considerata la pluri-recidiva, l’esecutivo cantonale ha ritenuto dati i presupposti per una revoca a tempo indeterminato ed adeguate le clausole relative alla riammissione alla guida ed al termine di prova.

                                  D.   Contro tale pronuncia __________ __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, postulandone l’annullamento. Chiede inoltre la riforma dei punti 1.2 e 1.3 della decisone della Sezione della Circolazione, nel senso che nessun riesame venga concesso prima del mese di ottobre 2003 e che la riammissione alla guida venga subordinata alla presentazione di un rapporto del centro Ingrado e di un certificato medico internistico attestanti, dopo un periodo di controllo di 12 mesi, l’avvenuta disintossicazione, la scomparsa di qualsivolglia dipendenza psico-fisica e la totale astinenza da bevande alcoliche.

                                         L’insorgente lamenta una violazione del principio della proporzionalità in ragione della durata eccessiva del periodo di controllo di 24 mesi. Denuncia l’inutilità, l’infondatezza e la sproporzione della subordinazione della riammissione alla guida ad un esame psicotecnico, in quanto non sarebbe dimostrata la sua inidoneità alla guida avendo tra l’altro già superato in passato un esame psicotecnico. Inoltre ritiene sproporzionata la clausola di dover sostenere nuovi esami di condurre teorici e pratici essendo data la facoltà per l’autorità amministrativa di sottoporre il conducente ad una corsa di controllo. Altre argomentazioni, saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi seguenti. Il Consiglio di Stato ha chiesto la reiezione del gravame senza formulare particolari osservazioni.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   1.1 La competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire contro le decisioni amministrative del Consiglio di Stato in materia di circolazione stradale discende dall'art. 10 LALCStr.

                                         Il gravame, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).

                                         1.2. Nel caso di specie, trattandosi di una revoca a scopo di sicurezza, il potere cognitivo di questo Tribunale si limita alla verifica di un'eventuale violazione del diritto, segnatamente con riferimento all'apprezzamento erroneo di un fatto e all'eccesso o abuso di potere (art. 61 cpv. 1 e 2 PAmm), nonché alla verifica se l'accertamento dei fatti ad opera delle istanze inferiori è stato esatto e completo (art. 62 PAmm).

                                   2.   Il ricorrente non contesta la fondatezza della revoca di sicurezza della licenza di condurre in quanto tale, limitandosi a censurare l’entità delle misure accessorie della quale è assortita, segnatamente la durata del termine di prova, del periodo di controllo, l'obbligo di sostenere nuovi esami di guida e un esame psico-tecnico.

                                   3.   3.1. la Secondo giurisprudenza, nell'ambito di una revoca di sicurezza il termine di prova prima di chiedere il riesame dell'adeguatezza del provvedimento deve essere fissato tra uno e cinque anni con riferimento agli art. 33 cpv. 1 OAC e 23 cpv. 3 LCStr (DTF 124 II 71, Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, pag. 127, no 2175). L’autorità cantonale gode nell’ambito della commisurazione di tale durata di un ampio potere di apprezzamento. La durata del termine di prova viene commisurata a diversi parametri che possono essere così sommariamente riassunti (Schaffhauser, op. cit., pag. 138 ss, no 2202-2203): grado di inidoneità a condurre al momento della decisione di revoca, qualifica del tipo di inidoneità, possibilità di trattamento, precedenti del conducente nell'ambito della circolazione stradale, situazione personale e psicologica attuale del conducente. Occorre inoltre badare a mantenere una certa uguaglianza nell'applicazione della legge, non sanzionando in modo speciale conducenti cui è stata imposta una revoca a scopo di sicurezza rispetto a quelli cui è stata imposta una revoca a scopo di ammonimento. Va inoltre considerato che nelle revoche a scopo di sicurezza il periodo di prova corrisponde sostanzialmente ad un periodo di attesa assoluto ("absolute Sperrfrist") (Schaffhauser, op. cit., pag. 130-131, no 2185).

                                         3.2. In passato __________ __________ ha più volte indotto le autorità competenti ad adottare nei suoi confronti dei provvedimenti amministrativi per gravi infrazioni alla LCStr. Negli ultimi 5 anni è stato sorpreso alla guida di un’autovettura in stato di ebrietà per ben 7 volte. Per ben due volte è stato oggetto di una revoca di durata indeterminata. Dal provvedimento amministrativo del 1. febbraio 2002 alle infrazioni che hanno determinato l’autorità cantonale alla revoca oggetto del presente procedimento è inoltre trascorso un lasso di tempo piuttosto breve (5 mesi e 20 giorni). Nel corso dei tre controlli nei quali il ricorrente è incorso nel mese di febbraio 2002 - avvenuti nell’arco di soli 26 giorni - sono stati rilevati dei tassi alcolemici varianti tra il 1.41 e il 3.34 per mille, per un tasso medio di oltre 2.4 per mille. Un quadro simile è riscontrabile in occasione delle ultime infrazioni documentate, avvenute nei mesi di luglio e agosto 2002. A distanza di soli 14 giorni sono stati rilevati dei tassi alcolemici varianti tra 2.12-2.44/1.93-2.38 e 3.07-3.72 per mille, per una media di oltre il 2.61 per mille. Se ne deve dedurre che l’abuso di sostanze alcooliche non è solo qualitativo (per due volte superiore al 3 per mille), ma pure quantitativo. Nel corso degli anni i problemi del ricorrente non sembrano essere diminuiti, le infrazioni si sono fatte più frequenti e in due casi hanno comprtato incidenti della circolazione (il 28.12.2001 e il 3.8.2002). Malgrado i 3 mesi di revoca nel 1998, i due anni nel 1999 e la revoca preventiva nel febbraio 2001, l’insorgente non ha tratto alcun insegnamento da queste misure.

                                         A ciò va aggiunta la sistematica guida di autoveicoli malgrado la revoca della licenza di condurre (cfr. Verbale di interrogatorio di __________ __________ dinanzi la Polizia cantonale dei Grigioni del 20 luglio 2002). Ciò aggrava considerevolmente la situazione del ricorrente, incapace di fatto di comprendere i rischi ai quali ha esposto se stesso e gli altri utenti della strada; rischi manifestamente evidenti in occasione dei due incidenti della circolazione. Malgrado un quadro allarmante, il ricorrente ha dimostrato un completo disinteresse per l’ordine dell’autorità grigionese di sottoporsi all’indagine peritale, dando prova di insofferenza nei confronti dell’autorità, e dimostrando di fatto scarsa collaborazione e scarsa coscienza delle proprie responsabilità. Considerato il fallimento di tutte le misure amministrative e mediche imposte sino ad oggi, nonché la gravità e la sistematicità dei precedenti del ricorrente, il periodo di attesa prima di un riesame fissato ad aprile 2005 (quindi poco più di 5 mesi dopo la prima possibile scadenza dei 24 mesi di controllo) è adeguato alle circostanze e ossequia il principio della proporzionalità, esistendo un rapporto ragionevole tra il risultato prefissato e le restrizioni imposte. La misura risulta idonea e necessaria per raggiungere lo scopo di interesse pubblico dettato dalla sicurezza in materia di circolazione stradale.

                                         3.3. Di transenna si rileva che il ricorrente è recidivo ai sensi dell’art. 17 cpv. 1 lett. d LCStr. Un eventuale revoca della licenza a scopo di ammonimento avrebbe dovuto durare almeno un anno. Considerata la grave recidiva dopo un periodo, tutto sommato breve, è lecito presumere che una revoca della licenza a scopo di ammonimento sarebbe stata certamente superiore al minimo legale. A maggior ragione considerando che in passato il ricorrente aveva già subito una tale misura della durata di 2 anni. Anche per questo motivo il periodo di prova imposto è adeguato. Analogamente, appare rapportata alle particolarità del caso la subordinazione della riammissione alla guida al superamento di un esame psicotecnico.

                                   4.   Il ricorrente contesta inoltre la durata del periodo di controllo. A torto. I precedenti, la frequenza, la gravità delle infrazioni e la tedenza del ricorrente a volersi sottrarre al valido aiuto dei centri specializzati nel trattamento della patologie alcolemiche, basterebbero da sole a confermare il periodo di controllo di 24 mesi al quale dovrà sottoporsi.

                                         Contrariamente a quanto assume il ricorrente e per sua stessa ammissione, egli ha condotto intenzionalmente più volte autoveicoli malgrado la revoca della licenza (cfr. Verbale di interrogatorio di __________ __________ dinanzi la Polizia cantonale dei __________ del 20 luglio 2002). Se la revoca della licenza di condurre allontanerà l’insorgente dalla strada - a tutela della sicurezza dei suoi utenti - la sistematicità con la quale egli in passato ha circolato malgrado la revoca non può essere ignorata e impone un’attenzione accresciuta alle misure accessorie da pronunciare, tenendo presente la possibilità che l’insorgente ricada (come in passato è stato più volte il caso) in questo tipo di infrazione. Il periodo di 24 mesi di controllo rappresenta senza dubbio una misura incisiva. Considerando però l’intenzionalità del ricorrente  nel condurre malgrado la revoca e soprattutto la gravità delle patologie di cui soffre, il monitoraggio del suo consumo di alcolici durante buona parte del termine di prova va senza dubbio ritenuto misura idonea a garantire la sicurezza del traffico e dell’insorgente, a maggior ragione visto il fallimento dei precedenti provvedimenti.

                                   5.   5.1. Nel determinare l'obbligo di sostenere nuovi esami di guida bisogna tenere conto di tutte le circostanze del caso concreto (DTF 118 Ib 518 c. 2b e 3b; 108 Ib 62 c. 3b; LGVE 1998 II n. 24 c. 3a; Schaffhauser, Grundriss des Schweizerischen Strassenverkehrsrechts, Band III, Die Administrativmassnahmen, n. 2219). In ogni caso tale obbligo deve essere dettato dalla salvaguardia della sicurezza della circolazione stradale (Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, 3. ed., Losanna, 1996, ad art.  14 LCStr n. 7.2.1 e citazioni).

                                         5.2. Se è vero che secondo la giurisprudenza del Tribunale federale qualora la durata di astinenza dalla guida supera largamente la durata dell'esperienza di guida vi è motivo di dubitare della capacità pratica di condurre di un utente della strada (SJ 1991 pag. 531 n. 94 e citazioni; DTF 108 Ib 62), ciò non vuol dire che l'obbligo di sottoporsi a nuovi esami si giustifichi solo in fattispecie analoghe. Anche se la durata dell'astensione dalla guida è inferiore alla durata della pratica nella circolazione, la giurisprudenza ha ritenuto che i mutamenti delle norme della circolazione, l'aumento del traffico e la perdita degli automatismi necessari ad una guida sicura sono elementi che possono giustificare l'obbligo di sottoporsi a nuovi esami di conducente (SJ 1991 pag. 21 n. 11; DTF 108 Ib 62 pag. 64), come pure un periodo molto lungo di astinenza dalla guida può giustificare tale decisione

                                         (Schaffhauser, ibid. n. 2219, 2467 e citazioni; LGVE 1998 II n. 24 c. 3a-b). Tale obbligo è stato quindi confermato dalla giurisprudenza anche in altre variegate situazioni oltre a quelle citate dal ricorrente, segnatamente: dopo un'astinenza alla guida di 18 mesi (DTF 118 Ib 518) rispettivamente di 12 mesi (SJ 1991 pag. 531) preceduta da breve esperienza, dopo 4 anni di astinenza a fronte di 7 anni di esperienza (ZR 1990 n. 11 pag. 21), dopo un'astensione di 7 anni dalla guida di veicoli della categoria B malgrado una guida regolare di veicoli agricoli di categoria G (Bussy, op. cit. ad art. 14 LCStr n. 7.2.3 lett. b e citazioni), dopo 6 anni e mezzo di astinenza con 25 anni di esperienza (LGVE 1998 II n. 24), e persino dopo tre anni di astinenza malgrado un'esperienza di guida di ben 25 anni (JdT 1995 pag. 664 n. 15).

                                         5.3. In seguito alle diverse revoche della licenza di condurre, va considerata un’astinenza dalla guida dal 1.2.2002 ad oggi. Un riesame della decisione non potrà essere chiesto prima del mese di aprile 2005, quindi ad oltre tre anni dall’ultima volta che il ricorrente è stato autorizzato a circolare. L’astinenza dalla guida va per tanto considerata di lunga durata e quindi tale da giustificare un obbligo di sottoporsi a nuovi esami di guida, indipendentemente dalla precedente esperienza.

                                   6.   6.1. Il ricorrente in luogo e vece dell'obbligo di sottoporsi a nuovi esami chiede di essere astretto ad una corsa di controllo ai sensi dell'art. 24a OAC.

                                         6.2. Mentre l'obbligo di sottoporsi a nuovi esami in caso di dubbi sull'idoneità alla guida (art. 14 cpv. 3 LCStr, 24 cpv. 1 OAC) costituisce una misura amministrativa data qualora sia già stato accertato che il conducente non adempiva (più) alle condizioni per essere ammesso alla circolazione, la corsa di controllo (art. 24a OAC) costituisce invece uno strumento di verifica della situazione di fatto laddove vi è incertezza sulla circostanza a sapere se un conducente sia idoneo o meno a circolare in modo da potere poi se del caso adottare i provvedimenti che si impongono (Schaffhauser, op. cit. n. 2662 segg.; AGVE 2000 pag. 121 seg. c. 3b). Si tratta quindi di due strumenti specifici che si applicano a due ambiti distinti e con scopi diversi. Nella fattispecie, appurato che il conducente non adempie alle condizioni per essere ammesso alla circolazione, la corsa di controllo risulta pertanto inapplicabile.

                                   7.   Visto quanto precede, il ricorso va respinto. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 10, 14 cpv. 2 lett. c, 16, 17 cpv. 1bis e 3, 23 LCStr; 9, 24, 24a, 33, 35 OAC; 10 LALCStr; 18, 43, 46, 56, 61 e 62 PAmm;

dichiara e pronuncia:

1.    Il ricorso è respinto.

2.    La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 1’000.-- sono poste a carico del ricorrente.

3.    Contro la presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di __________ nel termine di 30 giorni dalla notifica.

                                      4.   Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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