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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 28.10.2003 52.2003.294

28. Oktober 2003·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,961 Wörter·~10 min·3

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 52.2003.294  

Lugano 28 ottobre 2003  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 15 settembre 2003 di

__________ patr. da: avv. __________  

contro  

la decisione 26 agosto 2003 del Consiglio di Stato (n. 3599), che annulla la licenza edilizia 9 maggio 2003 rilasciatagli dal municipio di __________ per l’edificazione di una casa a gradoni in località __________ (part. n. __________ RF);

viste le risposte:

-     22 settembre 2002 del Dipartimento del territorio;

-         23 settembre 2003 del Consiglio di Stato;

-         30 settembre 2003 del municipio di __________;

-         17 ottobre 2003 di __________;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   Il 27 agosto 2002 il ricorrente __________ ha chiesto al municipio di __________ il permesso di costruire una casa a gradoni in località __________ (part. n. __________ RF), su un terreno in pendio. L’edificio, strutturato su sei piani in parte interrati, si presenta sul lato ovest come una costruzione composta di cinque distinti gradoni, articolati sulla verticale. Sul versante est i gradoni sono invece soltanto quattro.

                                         Il gradone più basso, alto circa 6 m dal terreno sistemato verso valle, è formato da due piani sovrapposti; quello inferiore adibito ad autorimessa, l’altro a locale riscaldamento e piscina scoperta. I gradoni sovrastanti, arretrati rispettivamente di 3, 8, 5 e 2.50 m dal filo della facciata a valle del gradone sottostante, sono invece costituiti da singoli piani abitabili.

                                                                                            2.50

                                                                           5.00

                                                8.00

                    3.00

                                                                         FACCIATA OVEST ovest

                                                                     m 25.45

                                         Verso ovest la costruzione si sviluppa su una lunghezza di m 25.45 ed è posta ad una distanza di 3.00 m dal confine verso la part. n. __________ RF.

                                         Alla domanda si è opposto ____________________ proprietario di questo fondo, ritenendo che l’altezza dell’edificio, computata secondo l’art. 40 cpv. 2 LE, disattendesse quella massima (9.00 m) prescritta dall’art. 60 NAPR per la zona R2 e che la distanza dal confine violasse l’art. 14 NAPR, che per facciate lunghe più di 20 m, impone di aggiungere a quella fissata dalle norme di zona (m 3.00) un supplemento pari ad 1/3 dell’eccedenza.

                                  B.   Raccolto il preavviso favorevole del Dipartimento del territorio, il 9 maggio 2003 il municipio ha rilasciato la licenza richiesta, respingendo l’opposizione del vicino.

                                  C.   Con giudizio 26 agosto 2003 il Consiglio di Stato ha annullato la licenza, accogliendo l’impugnativa contro di esso inoltrata dall’opponente.

                                         Il Governo ha in sostanza condiviso le censure addotte dall'insorgente. Anche omettendo di computare l’altezza del gradone più basso, quella dei tre gradoni sovrastanti andrebbe sommata, perché fra loro non v’è una rientranza di almeno 12.00 m. La lunghezza della facciata ovest andrebbe invece determinata includendovi anche il gradone più basso, siccome compreso nel rettangolo che circoscrive l’edificio.

                                  D.   Contro il predetto giudizio governativo, il soccombente si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo il ripristino della licenza annullata.

                                         Secondo l’insorgente, l’art. 40 cpv. 2 LE andrebbe applicato in modo da evitare di imporre la realizzazione di ingombri maggiori soltanto allo scopo di rispettare la rientranza di 12.00 m tra gradone e gradone.

                12 m

H                                                                                      6 m        6 m

                                                   2H

     H

                                         L’autorimessa, soggiunge, non andrebbe inoltre considerata né per stabilire l’altezza, né per definire le distanze, siccome interrata e di natura accessoria. Non sarebbe quindi applicabile alcun supplemento alla distanza di 3.00 m dal confine prescritta dalle NAPR.

                                         In via subordinata, il ricorrente sostiene inoltre che la lunghezza della facciata dovrebbe essere determinata gradone per gradone, in analogia a quanto dispone l’art. 40 cpv. 2 LE per l’altezza.

                                  E.   All’accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni.

                                         Ad identica conclusione perviene il vicino opponente, contestando in dettaglio le tesi dell’insorgente con argomenti che si riallacciano a quelli addotti in prima istanza.

                                         Il municipio condivide invece l’impugnativa.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall’art. 21 LE. Certa è la legittimazione attiva dell’insorgente, titolare della licenza edilizia annullata (art. 43 PAmm). Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.

                                         Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). Il sopralluogo chiesto dall’insorgente è del tutto superfluo, poiché la situazione dei luoghi emerge chiaramente dagli atti e per quanto occorre al presente giudizio non è nemmeno controversa.

                                   2.   Lunghezza della facciata. Distanza dal confine ovest.

                                         2.1. A norma dell'art. 60 NAPR, nella zona residenziale intensiva, che qui interessa, fa stato un distanza minima dai confini di 3.00 m per lunghezze di facciata sino a 20.00 m.

                                         Per lunghezze superiori, la distanza minima dal confine deve essere aumentata di 1/3 della maggior lunghezza sino ad un massimo di 8.00 m.

                                         Secondo l'art. 13 NAPR dei comuni del __________, la lunghezza della facciata di un edificio è la misura del lato del minimo rettangolo che inscrive la costruzione stessa. Tale misura non è calcolata per le parti arretrate di oltre 10 m dalla facciata considerata.

                                         La norma è sufficientemente chiara. Non deve quindi essere interpretata.

                                         2.2. Nell'evenienza concreta, sul versante ovest l'edificio presenta un ingombro che si estende su una distanza di m 25.45.

                                         Tale è infatti la distanza che separa, senza soluzione di continuità, la facciata a valle del gradone più basso dalla facciata a monte del gradone più alto. L'ingombro verticale determinato dall'edificio su questo lato varia tra 4.00 m (in corrispondenza della terrazza del secondo gradone) e 7.00 m (in corrispondenza del gradone superiore).

                                         Sul versante ovest, il lato del rettangolo minimo che inscrive la costruzione è lungo m 25.45. Non può misurarne meno. Il piano di situazione in scala 1:150 lo dimostra chiaramente.

                                         Manifestamente a torto pretende il ricorrente di non computare la parte del gradone più basso, che sporge oltre la facciata a valle del gradone sovrastante. La tesi dell'insorgente, fondata sulla destinazione accessoria dell'autorimessa e sulla sezione longitudinale della costruzione non regge. Determinante non è infatti la sezione longitudinale dell'edificio, che raffigura soltanto i quattro gradoni del versante est, ma il piano della facciata ovest, che non lascia spazio a dubbi di sorta circa l'estensione longitudinale e verticale degli ingombri su questo lato.

                                         Contrariamente a quanto assume l'insorgente, il gradone inferiore, strutturato su due livelli, non è nemmeno costituito soltanto dall'autorimessa interrata e dalla piscina scoperta. Verso ovest, sopra l'autorimessa, non v'è infatti la piscina, ma un locale ripostiglio, che costituisce parte integrante dell'edificio e sporge interamente dal terreno sistemato. A torto tenta il ricorrente di accreditare la sua tesi, prevalendosi della sezione longitudinale della costruzione. Il locale ripostiglio non figura su questo piano, perché la sezione non è praticata sul lato ovest della costruzione, che presenta cinque gradoni e dove è ubicato, ma al centro, dove i gradoni sono solo quattro e dove è prevista la piscina.

                                         La sezione, peraltro, riproduce soltanto l'attuale profilo del terreno, senza raffigurare anche l'andamento del terreno sistemato sul lato ovest. Non può quindi essere presa in considerazione per determinare la lunghezza della facciata ovest.

                                         Essendo lunga m 25.45, la facciata ovest dell'edificio, posta a 3.00 dal confine verso il fondo del resistente, non rispetta pertanto il supplemento di distanza prescritto dall'art. 14 NAPR per facciate lunghe più di 20 m.

                                         Da respingere, siccome priva di fondamento, è la pretesa, avanzata dal ricorrente in via subordinata, di determinare la lunghezza della facciata gradone per gradone, applicando per analogia il criterio di misurazione sancito dall'art. 40 cpv. 2 LE, per determinare l'altezza delle costruzioni a gradoni. La misurazione edificio per edificio, prevista da questa norma, non entra in considerazione già perché, come si vedrà qui appresso, non è rispettata la condizione che impone un rientranza minima di 12 m tra i corpi situati a quote diverse.

                                   3.   3.1. L'altezza massima delle costruzioni è un parametro edilizio di primaria importanza, destinato a definire, in concorso con le norme sulle distanze, gli ingombri verticali delle opere edilizie. Le finalità delle prescrizioni sull'altezza massima sono le stesse di quelle sulle distanze minime tra edifici (Adelio Scolari, Commentario, II ed., ad art. 40/41 LE, n. 1221). Anch'esse mirano pertanto a tutelare la salubrità e la sicurezza delle costruzioni, definendone nel contempo l'impatto sul quadro del paesaggio (Scolari, op. cit., ad art. 39 LE, n. 1175).

                                         3.2. Giusta l'art. 40 cpv. 1 LE, l'altezza di un edificio è misurata dal terreno sistemato sino al punto più alto del filo superiore del cornicione di gronda o del parapetto. Determinanti sono quindi gli ingombri verticali compresi tra i due punti di misurazione indicati dalla legge.

                                         Per principio, il punto superiore di misurazione (filo del cornicione di gronda o parapetto) si situa in corrispondenza del perimetro esterno delle costruzioni (facciate); riferimento, quest'ultimo, al quale viene fatto capo anche per misurare le distanze.

                                         Per edifici contigui, soggiunge l'art. 40 cpv. 2 LE, l'altezza è misurata per ogni singolo edificio. Questa prescrizione si limita invece a sottolineare che tutte le componenti di un edificio strutturato in singoli corpi contigui, disposti orizzontalmente sul terreno, sono tenute a rispettare i limiti d'altezza. Analogamente, dispone ancora lo stesso art. 40 cpv 2 LE, si procede per costruzioni in pendio, articolate sulla verticale, a condizione che si verifichi tra corpi situati a quote diverse una rientranza di almeno 12 m.

                                         Questa singolare disposizione è stata concepita soprattutto in funzione dell'esigenza di limitare la costruzione di edifici a gradoni su terreni in pendio. Scopo della norma è essenzialmente quello di impedire uno sfruttamento inadeguato delle possibilità edificatorie date dalla configurazione del suolo, limitando lo sviluppo verticale di queste costruzioni attraverso l'imposizione di un particolare criterio di misurazione dell'altezza.

                                         Per principio, stando alla norma in esame, anche l'altezza delle costruzioni a gradoni va misurata per ogni singolo edificio. Ciò vale tuttavia soltanto se tra i corpi situati a quote diverse v'è una rientranza di almeno 12 m. Se l'arretramento tra le facciate a valle dei singoli corpi è inferiore, l'altezza dei gradoni sovrastanti è aggiunta all'altezza della facciata più a valle.

                                         La norma è imperfetta, poiché non pone la rientranza minima prescritta in rapporto con l'altezza dei singoli corpi edilizi ed è quindi atta ad indurre il costruttore a realizzare gradoni di maggiori dimensioni al fine di rispettare l'arretramento minimo prescritto ed evitare il cumulo delle altezze dei singoli corpi. Questo inconveniente, noto a questo tribunale (RDAT 1996 II n. 35) e qui denunciato dall'insorgente, non costituisce tuttavia un motivo sufficiente per scostarsi dal chiaro tenore letterale della norma. È, in particolare, lungi dal costituire una conseguenza aberrante, non voluta dal legislatore e quindi atta a giustificare l'inosservanza dell'arretramento minimo fissato dall'art. 40 cpv. 2 LE fra i singoli corpi della costruzione a gradoni. Tanto meno quando si consideri che, accreditando la tesi del ricorrente, la norma verrebbe in pratica privata di qualsiasi efficacia.

                                         3.3. Nell'evenienza concreta, l'arretramento tra i singoli gradoni della costruzione varia tra m 2.50 ed 8.00. Non raggiungendo il minimo prescritto dall'art. 40 cpv. 2 LE, le altezze dei singoli corpi dell'edificio vanno dunque cumulate, comprendendo anche quella del gradone più basso, che quantomeno sul versante ovest costituisce parte integrante dell'immobile.

                                         Ne discende che l'altezza dell'edificio verso valle è di m 16.45 (416.40 - 399.95). Superando di gran lunga quella massima (m 9.00) fissata dall'art. 60 NAPR, la licenza edilizia non può quindi essere accordata.

                                   4.   In esito alle considerazioni che precedono, la decisione governativa impugnata va quindi confermata, siccome immune da violazioni del diritto.

                                         La tassa di giustizia e le ripetibili sono poste a carico del ricorrente secondo soccombenza.

Per questi motivi,

visti gli art. 21, 40, 41 LE; 13, 14, 60 NAPR dei comuni del __________; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia. di fr. 1'500.- è a carico dell'insorgente, che rifonderà fr. 1'500.- al resistente a titolo di ripetibili.

                                      3.   Intimazione a:

  __________.

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

52.2003.294 — Ticino Tribunale cantonale amministrativo 28.10.2003 52.2003.294 — Swissrulings