Incarto n. 52.2003.285
Lugano 24 ottobre 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale amministrativo
Lorenzo Anastasi
assistito dal segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 9 settembre 2003 di
__________ patrocinato da: avv. __________
Contro
la risoluzione 26 agosto 2003, n. 3634, del Consiglio di Stato, che respinge il ricorso 30 giugno 2003 dell'insorgente contro la decisione 23 giugno 2003 del Municipio di __________, con la quale veniva rilasciata alla signora __________ la licenza edilizia per la sopraelevazione dello stabile al mapp. n. __________ RFD di __________;
preso atto che il 22 ottobre 2003 il patrocinatore del ricorrente ha comunicato di ritirare il ricorso;
rilevato che la resistente si è avvalsa del patrocinio di un legale iscritto all'albo, per cui si giustifica la corresponsione di un'indennità per ripetibili;
considerato pertanto che il procedimento è così esaurito;
decreta:
1. Il ricorso è stralciato dai ruoli.
2. Non si prelevano né tasse, né spese.
Il ricorrente rifonderà l'importo di fr. 500.- alla resistente a titolo di ripetibili.
3. Intimazione a:
__________
Il presidente del Tribunale cantonale amministrativo
Il segretario