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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 31.10.2007 (pubblicato) 52.2003.275

31. Oktober 2007·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·902 Wörter·~5 min·5

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 52.2003.275  

Lugano    

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretario:

statuendo sul ricorso 4 settembre 2003 di

contro  

la decisione 19 agosto 2003 del Consiglio di Stato (n. 3452), che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la licenza edilizia rilasciata dal municipio di __________ per la ristrutturazione dell'impianto di telefonia mobile esistente sulla part. n. __________ RF

viste le risposte:

-   

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   Il 25 novembre 2002 la __________ (__________) ha chiesto al municipio di __________ il permesso di ristrutturare l'impianto di telefonia mobile esistente sul tetto dell'autosilo, situato di fronte alla stazione FFS di __________ (part. n. __________ RF).

L'intervento consiste:

-  nella trasformazione in macrocelle delle due microcelle GSM esistenti sul tetto dell'immobile (lato est);

-  nella posa di due ulteriori antenne UMTS;

-  nella posa di una terza antenna GSM/UMTS al centro del tetto dell'immobile;

Alla domanda si è opposta la comunione dei comproprietari del condominio __________ (part. n. __________ RF), contestando l'intervento dal profilo delle radiazioni elettromagnetiche.

Il Dipartimento del territorio ha espresso preavviso favorevole al rilascio della licenza a titolo provvisorio, subordinando il rilascio della licenza definitiva alla condizione che fosse effettuata una misurazione di controllo delle radiazioni effettivamente emesse.

Con decisione 6 febbraio 2003 il municipio di __________ ha rilasciato all’__________ la licenza richiesta, subordinandola alle condizioni poste dall’autorità cantonale.

B.     Con giudizio 19 agosto 2003 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo l’impugnativa contro di esso interposta dagli opponenti.

Respinte le censure di natura formale, il Governo si è anzitutto dilungato a spiegare che l’impianto è conforme alla funzione assegnata alla zona di utilizzazione e che non si pone in contrasto con l’art. 5 del regolamento di applicazione dell’ordinanza sulla protezione sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti del 23 dicembre 1999 (RORNI; BU 2001, 175). Fatta questa premessa, il Consiglio di Stato ha poi rilevato che l’impianto rispetta anche le prescrizioni dell’ORNI. La licenza sarebbe stata rilasciata a titolo provvisorio soltanto allo scopo di sottoporre l’impianto ad una verifica di conformità mediante collaudo.

C.    Contro il predetto giudizio governativo i soccombenti si aggravano davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l’annullamento e postulando il rinvio degli atti all’istanza inferiore per nuova decisione.

Dal profilo meramente fattuale, gli insorgenti rilevano anzitutto che l’impianto preesistente non è mai stato autorizzato mediante licenza ordinaria. Tanto meno sarebbe stato sottoposto ad una verifica ai sensi dell’ORNI. L’accertamento dei fatti sarebbe dunque carente. Già per questo motivo il giudizio censurato andrebbe annullato e la causa rinviata al Consiglio di Stato per nuova decisione previo completamento dell’istruttoria.

L’impianto, soggiungono, violerebbe l’art. 5 cpv. 2 RORNI, che impone di evitare la collocazione di simili installazioni nelle zone prevalentemente residenziali o nelle vicinanze di locali dove soggiornano persone particolarmente sensibili. L’interpretazione data dal Consiglio di Stato a questa disposizione sarebbe contraria al suo tenore letterale ed alle sue finalità.

La licenza disattenderebbe anche l’art. 6 cpv. 1 RORNI, che in caso di modifiche di impianti preesistenti impone di verificare globalmente il rispetto dei valori fissati dall’__________.

La domanda di costruzione, annotano ancora i ricorrenti, ha inoltre omesso di considerare quali locali ad utilizzazione sensibile (LUS) degli spazi esistenti sulle part. n. __________, __________ e __________ RF. Considerata la particolare ubicazione dell'impianto, l'omissione sarebbe rilevante. La stessa autorità cantonale ne avrebbe avvertito l'importanza, rilasciando una licenza provvisoria, subordinata all'obbligo di collaudo.

                                  D.   All'accoglimento del ricorso si è opposto il Consiglio di Stato senza formulare osservazioni.

Ad identica conclusione sono pervenuti il municipio e la proprietaria dell'autosilo, contestando succintamente le tesi dell'insorgente.

A favore del rigetto dell'impugnativa si è infine pronunciata la OC, con argomenti che verranno discussi qui appresso.

                                  E.   Delle risultanze dell'udienza tenutasi davanti a questo tribunale si dirà nei seguenti considerandi.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. La legittimazione attiva degli insorgenti, proprietari di appartamenti esposti alle radiazioni emesse dall'impianto in contestazione, è certa (art. 43 PAmm). Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.

Il giudizio può essere reso sulla base degli atti integrati dalle risultanze dell'udienza tenutasi davanti a questo tribunale.

                                   2.   Giusta l'art. 5 cpv. 2 RORNI, gli impianti in zone a carattere prevalentemente residenziali o nelle vicinanze di locali dove soggiornano persone particolarmente sensibili (bambini, anziani, ammalati) sono, per quanto possibile da evitare.

La norma ha il valore di semplice raccomandazione. Non limita la libertà di scelta dell'ubicazione degli impianti.

Nulla possono dunque dedurre i ricorrenti da questa disposizione per contestare l'ubicazione dell'antenna qui in contestazione.

                                   3.   3.1. Secondo l'art. 6 cpv. 1 RORNI, gli impianti e le modifiche che comportano un aumento dei valori d'immissione devono essere autorizzati. La norma, maldestramente formulata, sta semplicemente a significare che gli impianti e le modifiche, che comportano un aumento dei valori limite d'immissione, soggiacciono ad autorizzazione.

Le immissioni di un impianto composto da più antenne vanno valutate globalmente.

3.2. In concreto, la OC ha in sostanza chiesto il permesso di sostituire l'impianto preesistente con nuove antenne. La modifica richiesta consiste dunque nella sostituzione del vecchio impianto con un nuovo impianto. Del vecchio impianto non resta nulla.

Di conseguenza, è del tutto irrilevante stabilire i valori delle immissioni prodotte dalle attuali antenne.

Le eccezioni sollevate al riguardo dagli insorgenti vanno dunque disattese siccome infondate.

                                   4.   Rispetto dei valori limite (LUS)

Per questi motivi,

visti gli art.

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è  .

§. 

                                   2.  

                                      3.   Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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