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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 20.10.2003 52.2003.269

20. Oktober 2003·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,449 Wörter·~7 min·2

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 52.2003.269  

Lugano 20 ottobre 2003  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 29 agosto 2003 del

contro  

la decisione 10 luglio 2003 del Consiglio di Stato (n. 3136), che annulla la risoluzione 2 settembre 2003 del municipio che ordina ad __________ __________ di ripristinare lo stato di fatto conforme al diritto, segnatamente vietando il posteggio o la sosta prolungata nel tempo ad autoveicoli pesanti, leggeri e torpedoni sulla part. n. __________ RF;

viste le risposte:

-         16 settembre 2003 del Consiglio di Stato;

-         18 settembre 2003 del Dipartimento del territorio;

-           9 ottobre 2003 di __________;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   a. Il resistente __________ è proprietario dal 1984 di un fondo (part. n. __________ RF), situato nel centro di __________, a lato della stazione della funicolare del __________. Sul fondo, confinante con via delle scuole, sorgeva una stazione di servizio, dotata di autolavaggio ed officina meccanica.

                                         Nel 1990 __________ ha demolito questi impianti, iniziando ad utilizzare il terreno quale posteggio per auto e torpedoni dei clienti degli alberghi circostanti.

                                         b. Constatato che la nuova utilizzazione del sedime non era stata preventivamente autorizzata, il 26 novembre 1991 il municipio ha ordinato al resistente di presentare una domanda di costruzione in sanatoria.

                                         Dando seguito alla richiesta, il 10 gennaio 1992 __________ __________ ha inoltrato al municipio una domanda di costruzione per realizzare sul fondo un posteggio per 28 autoveicoli e 5 torpedoni. I piani prevedevano di realizzare due aiuole verso la strada comunale, di chiudere l'accesso con una barriera e di realizzare una rete di canali per la raccolta delle acque piovane. Una pavimentazione non era espressamente prevista. Si può comunque presumere che sarebbe stata realizzata assieme alla canalizzazione.

                                         c. L’8 maggio 1992 il Dipartimento del territorio ha rilasciato l’autorizzazione richiesta. Dopo vicissitudini che non occorre qui rievocare, il 9 dicembre di quello stesso anno il municipio ha a sua volta rilasciato la licenza edilizia alla condizione che il posteggio per torpedoni fosse previsto perpendicolarmente al confine lungo via della scuole.

                                         d. Il 21 luglio 1992, lo stesso municipio ha inoltre inflitto al resistente una multa di fr. 500.- per aver trasformato abusivamente il fondo in un posteggio per automobili e torpedoni.

                                         e. Le aiuole non sono state realizzate, la barriera non è stata installata e i canali di raccolta delle acque piovane non sono stati posati, ma il piazzale ha continuato ad essere utilizzato per lo stazionamento dei torpedoni e delle auto dei clienti degli alberghi.

                                  B.   Il 2 settembre 2002 il municipio ha ordinato a __________ di ripristinare immediatamente lo stato di fatto conforme al diritto, vietando segnatamente il posteggio o la sosta prolungata nel tempo ad autoveicoli pesanti, leggeri e torpedoni sulla part. n. __________ RF.

                                         Il municipio ha in sostanza ritenuto che la licenza edilizia accordata all’insorgente nel 1992 fosse decaduta per mancata utilizzazione, non avendo il resistente realizzato le infrastrutture previste dai piani approvati.

                                  C.   Con giudizio 10 luglio 2003 il Consiglio di Stato ha annullato la predetta decisione, accogliendo il ricorso contro di essa inoltrato da __________.

                                         Il Governo ha in sostanza ritenuto che, dopo la demolizione degli stabili esistenti sul fondo, il resistente avesse iniziato i lavori di costruzione per trasformarlo in un posteggio. Lo dimostrerebbe la multa inflittagli ed il fatto che la licenza gli è stata rilasciata in sanatoria. Non avendo il municipio diffidato il resistente a portare a termine i lavori avviati, la licenza rilasciatagli nel 1992 avrebbe quindi mantenuto la sua validità.

                                  D.   Contro il predetto giudizio governativo, il comune soccombente si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l’annullamento.

                                         Il resistente, allega l’insorgente, non avrebbe mai iniziato i lavori di sistemazione del piazzale previsti dal progetto approvato. Dopo aver ottenuto la licenza nel 1992, avrebbe lasciato il fondo nella situazione in cui si trovava a quel momento. I lavori intrapresi sarebbero stati eseguiti in occasione della demolizione della stazione di servizio.

                                  E.   All’accoglimento del ricorso si è opposto il Consiglio di Stato senza formulare osservazioni.

                                         Ad identica conclusione è pervenuto __________ __________, contestando in dettaglio le tesi del ricorrente con argomenti che saranno discussi nei seguenti considerandi.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall’art. 21 LE. La legittimazione attiva del comune ricorrente è certa. Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.

                                         Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). La situazione dei luoghi e dell'oggetto della contestazione emerge chiaramente dagli atti ed è sufficientemente nota a questo tribunale.

                                   2.   2.1. La licenza edilizia, notoriamente, è un atto amministrativo mediante il quale l'autorità accerta che nessun impedimento si oppone all'esecuzione dei lavori oggetto della domanda di costruzione (Adelio Scolari, Commentario, II ed., ad art. 1 n. 627). Essa autorizza il beneficiario a realizzare la costruzione (edificio od impianto) prevista dai piani approvati e ad utilizzarla conformemente alla destinazione indicata.

                                         La licenza edilizia è necessaria anche per il semplice cambiamento di destinazione di un fondo, ossia per la modificazione rilevante delle sue condizioni di utilizzazione, che non comporta alcun lavoro di costruzione (cfr. art. 1 cpv. 2 LE; Scolari, op. cit., ad art. 1 LE, n. 647).

                                         2.2. Secondo l'art. 47 LE 1973, la licenza edilizia e l'autorizzazione cantonale a costruire avevano la durata di un anno a partire da quando assumevano carattere definitivo, ossia da quando crescevano in giudicato formale (Adelio Scolari, Commentario della LE, I ed., ad art. 47 n. 1). Il permesso decadeva se il beneficiario non ne faceva uso entro un anno iniziando i lavori. Analoga disciplina è prevista dall'art. 14 LE 1991, che ha portato a due anni il termine di validità della licenza.

                                         Stando all'art. 60 RLE 1974, ripreso dall'attuale art. 23 cpv. 3 RLE 1994, i lavori erano considerati iniziati quando erano in corso i lavori di demolizione delle opere preesistenti (lett. a), oppure quando erano state poste in cantiere le installazioni necessarie all'esecuzione dell'opera (lett. b), oppure erano state fatte spese ingenti per la protezione del cantiere e di opere vicine (lett. c), oppure ancora erano state gettate le fondamenta dell'edificio o dell'impianto.

                                         2.3. Anche le licenze edilizie che autorizzano trasformazioni e cambiamenti di destinazione senza lavori di costruzione soggiacciono ai termini di validità previsti dall'art. 47 LE 1973, rispettivamente 14 LE 1991. Anch'esse, di conseguenza, decadono se nel termine indicato dalla legge il beneficiario non ne fa uso, modificando in modo stabile e duraturo l'utilizzazione preesistente.

                                   3.   3.1. Nell'evenienza concreta, la licenza edilizia 9 dicembre 1992 ha autorizzato il posteggio per torpedoni ed automobili che il resistente aveva realizzato senza permesso sul terreno in esame. L'intervento in oggetto prevedeva anche la realizzazione di alcune infrastrutture (barriera, aiuole e canalizzazioni). L'aspetto centrale della licenza edilizia era tuttavia costituito dalla trasformazione del mappale in un posteggio. L'arredo previsto dai piani approvati era, tutto sommato, un semplice corollario.

                                         3.2. Da oltre dieci anni il resistente utilizza il terreno quale posteggio per torpedoni ed autoveicoli. Non ha realizzato né le aiuole, né la barriera previste dal progetto approvato. Non si può tuttavia ragionevolmente negare che il fondo sia stato trasformato in un posteggio. Nemmeno il ricorrente lo afferma. Né potrebbe sostenere con successo che da più di un decennio non sia utilizzato come posteggio.

                                         In tali circostanze, appare palesemente insostenibile pretendere che la licenza edilizia rilasciata nel 1992 sia decaduta per mancato uso entro il termine di validità prescritto dall'art. 47 LE 1973.

                                         Dal fatto che non siano stati realizzati gli interventi edilizi previsti quali accessori della trasformazione non permette di dedurre che la licenza è decaduta per mancata utilizzazione. Determinante al riguardo è la circostanza che il cambiamento delle modalità di utilizzazione del piazzale, che costituiva il contenuto principale della licenza accordata, è stato concretamente messo in atto ben prima della scadenza del termine di validità del provvedimento. Addirittura prima che ne fosse chiesto il rilascio.

                                         Al resistente si può dunque unicamente addebitare di essersi parzialmente scostato dalla licenza accordatagli, realizzando la trasformazione prevista, ma omettendo di eseguire i lavori ad essa connessi.

                                   4.   In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso va quindi senz'altro respinto, confermando, quantomeno nelle conclusioni, il giudizio impugnato.

                                         Dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia. Le ripetibili sono invece a carico del comune secondo soccombenza.

Per questi motivi,

visti gli art. 21 LE 1991, 47 LE 1973, 60 RLE 1974; 3, 18, 28, 31;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si preleva tassa di giustizia. Il comune di __________ rifonderà al ricorrente fr. 1'500.- a titolo di ripetibili.

                                      3.   Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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