Incarto n. 52.2003.266
Lugano 20 ottobre 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Athos Mecca, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 28 agosto 2003 della
__________
contro
la decisione 12 agosto 2003 dell'ufficio patriziale di __________, __________ e __________ che delibera alla ditta __________ i lavori selvicolturali nel bosco di __________;
viste le risposte:
- 8 settembre 2003 del Dipartimento del territorio, Ufficio forestale X circondario;
- 15 settembre 2003 dell'ufficio patriziale di __________;
preso atto della replica 24 settembre 2003 della ricorrente;
e delle dupliche,
- 30 settembre 2003 del Dipartimento del territorio, Ufficio forestale X circondario;
- 2 ottobre 2003 dell'ufficio patriziale di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che il 23 giugno 2003 l'ufficio patriziale di __________, __________ e __________ ha indetto un pubblico concorso, retto dalla LCPubb ed impostato secondo la procedura libera, per l'aggiudicazione dei lavori selvicolturali nel bosco di __________;
che il capitolato d'appalto e modulo d'offerta prevedeva, fra l'altro, che sono ammesse al concorso unicamente quelle imprese forestali, che certificano di avere alle loro dipendenze almeno un selvicoltore con diploma federale e che garantiscono una sua continua presenza sul cantiere per tutta la durata dei lavori (pos. 3.123);
che in tempo utile sono pervenute al committente le offerte di sette ditte, fra cui quella della __________ (fr. 48'371.70) e quella della __________ (fr. 52'240.55);
che la ditta __________ ha inoltre rilevato che il selvicoltore diplomato __________ sta assolvendo l'obbligo della scuola sottufficiali e sarà rimpiazzato, qualora la ditta dovesse aggiudicarsi l'appalto dall'ingegnere forestale, da una persona più che qualificata per rappresentarlo;
che, valutate le offerte pervenutegli, l'ufficio patriziale ha escluso la ditta __________ (punti 0) perché non aveva alle sue dipendenze un selvicoltore diplomato federale;
che con decisione 12 agosto 2003 l'ufficio patriziale ha deliberato i lavori alla __________;
che contro questa decisione è insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo la __________, chiedendone l'annullamento;
che la ricorrente contesta l'esclusione, sostenendo che l'ingegnere forestale diplomato è altrettanto qualificato del selvicoltore;
che l'ufficio patriziale e l'ufficio forestale del X circondario chiedono che il ricorso sia respinto;
che con la replica 24 settembre 2003 la __________ ribadisce che un ingegnere forestale equivale ad un selvicoltore diplomato;
che delle dupliche presentate dalle controparti si dirà semmai più avanti;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb, la legittimazione attiva della ricorrente è certa (art. 43 PAmm), i ricorsi, tempestivi, sono dunque ricevibili in ordine;
che il capitolato d'appalto stabiliva che sono ammesse al concorso unicamente quelle imprese forestali, che certificano di avere alle loro dipendenze almeno un selvicoltore con diploma federale e che garantiscono una sua continua presenza sul cantiere per tutta la durata dei lavori (pos. 3.123);
che il requisito d'idoneità era chiaro ed inequivocabile;
che la ricorrente __________ ha indicato che il selvicoltore diplomato __________ sta assolvendo l'obbligo della scuola sottufficiali e sarà rimpiazzato, qualora la ditta dovesse aggiudicarsi l'appalto dall'ingegnere forestale, da una persona più che qualificata per rappresentarlo;
che, con ogni evidenza, la ricorrente non soddisfa la condizione riguardante il selvicoltore con diploma federale;
che l'ingegnere forestale notificato (ing. __________), anche se dal profilo della preparazione professionale può reggere il confronto con un selvicoltore diplomato, non dispone del titolo di studio richiesto;
che invano sostiene l’insorgente di avere comunque alle sue dipendenze un selvicoltore diplomato;
che il selvicoltore __________ non è alle dipendenze della ricorrente, ma siede nel suo consiglio di amministrazione;
che la __________ l'ha inoltre notificato in sede di ricorso, mentre l'offerta inoltrata non vi accenna minimamente;
che a giusta ragione il committente ha quindi scartato l'offerta in esame;
che in esito alle considerazioni che precedono, il ricorso va quindi respinto siccome palesemente infondato;
che la tassa di giustizia, commisurata al valore della commessa ed al lavoro occasionato segue la soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 32, 36, 37 LCPubb; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 400.- è posta a carico della ricorrente.
3. Intimazione a:
__________
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario