Incarto n. 52.2003.25
Lugano 2 luglio 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Paolo Bianchi, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 22 gennaio 2003 del
contro
la decisione 8 gennaio 2003, no. 77, del Consiglio di Stato, che accoglie l’impugnativa presentata da __________ __________ contro la decisione su reclamo 8 ottobre 2002 con cui il municipio di __________ conferma l’imposizione della tassa per il servizio di raccolta e di eliminazione dei rifiuti relativa al 2002;
viste le risposte:
- 11 febbraio 2003 del Consiglio di Stato;
- 21 febbraio 2003 __________ __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che il qui resistente __________ __________, domiciliato a __________, svolge l’attività di imbianchino a titolo indipendente e dispone, per le proprie esigenze professionali, di un magazzino a __________;
che il 31 maggio 2002, con scadenza per la fine del mese successivo, il municipio di __________ ha emesso nei confronti dell’inte-ressato una tassa per il servizio di raccolta ed eliminazione dei rifiuti di fr. 220.-, relativa all’economia domestica, e di ulteriori fr. 330.--, inerente all’attività professionale;
che il documento su cui era steso il conteggio, allestito sotto forma di fattura, indicava che contro il tributo era dato reclamo al municipio entro 15 giorni dall’intimazione;
che dopo aver ricevuto un primo richiamo il 15 luglio 2002, un secondo il 19 agosto e una formale diffida di pagamento il 13 settembre seguente, il 7 ottobre 2002 il resistente ha interposto reclamo all’autorità comunale contro il suddetto tributo;
che con decisione 8 ottobre 2002 il municipio ha respinto il reclamo, confermando l’ammontare della tassa;
che con giudizio 8 gennaio 2003 il Consiglio di Stato ha accolto il gravame interposto da __________ __________ contro l’imposizione, defalcandola dell’importo relativo all’attività professionale;
che il Governo, esposti diffusamente i principi legislativi e giurisprudenziali in materia, ha in sostanza ritenuti insufficienti gli accertamenti esperiti dall’autorità comunale in ordine alla determinazione del centro dell’attività professionale del resistente, criterio decisivo per stabilire la controversa tassa;
che contro il suddetto giudicato governativo, il Comune di __________ insorge ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l’annullamento e postulando la conferma del conteggio allestito;
che l’autorità comunale eccepisce in primo luogo la crescita in giudicato della fattura notificata al resistente e considera ad ogni modo il domicilio del titolare quale sede della ditta, trattandosi dell’esercizio di un’attività economica indipendente;
che all’accoglimento dell’impugnativa si oppongono il Consiglio di Stato, senza formulare osservazioni, e __________ __________, sulla scorta di argomentazioni che verranno riprese, se del caso, nel seguito;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data (art. 208 cpv. 1 LOC), la legittimazione del Comune ricorrente certa e la tempestività dell’impugnativa sicura (art. 46 cpv. 1 PAmm): il gravame è pertanto ricevibile in ordine;
che il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm);
che, notoriamente, l’autorità adita deve esaminare d’ufficio la tempestività di un gravame, presupposto di ricevibilità del medesimo (cfr. Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 11, n.1);
che i termini ricorsuali, stabiliti dalla legge, sono perentori (art. 11 PAmm) e decorrono dall’intimazione della decisione impugnata, ritenuto che, in caso di mancata o irrita notificazione, iniziano a decorrere dalla conoscenza dell’atto impugnabile, nei limiti tuttavia del principio di buona fede (cfr. Borghi/Corti, op. cit., ad art. 46, n. 1);
che, in concreto, la tassa per il servizio di raccolta e di eliminazione dei rifiuti per il 2002 è stata notificata al resistente all’inizio del mese di giugno del medesimo anno sotto forma di fattura, circostanza che il resistente stesso peraltro non contesta;
che la fattura, oltre a fissare il 30 giugno quale termine di pagamento, specificava che contro l’imposizione era dato reclamo al municipio entro 15 giorni dall’intimazione;
che il suddetto mezzo d’impugnazione è previsto dagli art. 9 cpv. 4 LOC e 35 ROC di __________, secondo cui il municipio può delegare ai servizi dell’amministrazione comunale competenze decisionali per il disbrigo di affari correnti, con successiva facoltà di reclamo all’esecutivo stesso;
che il termine quindicinale per interporre reclamo è stabilito dal-l’art. 35 cpv. 2 ROC;
che il resistente ha proposto il reclamo soltanto il 7 ottobre 2002, ossia dopo più di quattro mesi dall’emissione della fattura nonché posteriormente a due richiami di pagamento e una formale diffida, senza peraltro aver mai espresso precedentemente le proprie rimostranze;
che a quel momento l’impugnativa risultava manifestamente tardiva e, di conseguenza, irricevibile;
che ad analoga conclusione si giungerebbe anche ammettendo che la notificazione della decisione non fosse propriamente avvenuta all’atto della ricezione della fattura;
che in effetti, considerati i mesi trascorsi e gli svariati solleciti inviati, il resistente avrebbe in ogni caso reagito intempestivamente dal profilo del principio di buona fede e dell’obbligo, che ne deriva per le parti, di assumere diligentemente le necessarie informazioni;
che, pertanto, la decisione su reclamo 8 ottobre 2002 con cui il municipio conferma la controversa fattura, con succinta motivazione e senza entrare nel merito dei criteri d’imposizione, si rivela, nella sostanza, corretta;
che, in effetti, l’irricevibilità del gravame, a motivo della sua tardività, convalida indirettamente il tributo, cresciuto in giudicato e pertanto insuscettibile di venir rimesso in discussione;
che a torto il Consiglio di Stato non ha ravvisato preliminarmente il suddetto vizio procedurale, invero palese;
che, in esito alle considerazioni che precedono, l’impugnativa presentata dal comune va quindi accolta, con il conseguente annullamento del giudizio governativo e la conferma della decisione municipale su reclamo;
che la tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 9, 208 LOC; 35 ROC di __________; 3, 18, 28, 43, 46, 60 e 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 8 gennaio 2003, n. 77, del Consiglio di Stato è annullata;
1.2. la decisione 8 ottobre 2002 con cui il municipio di __________ conferma la tassa per la raccolta e l’eliminazione dei rifiuti relativa al 2002 a carico di __________ __________ è confermata.
2. La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 800.-, sono a carico del resistente.
3. Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario