Incarto n. 52.2003.230
Lugano 4 settembre 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 8 luglio 2003 di
__________ __________ __________ __________ __________ tutti patrocinati dall'avv. __________
contro
la decisione 18 giugno 2003 del Consiglio di Stato (n. 2686) che respinge l'impugnativa presentata dagli insorgenti avverso la licenza edilizia 24 gennaio 2003 rilasciata dal municipio di __________ a __________ e __________ per l'edificazione di uno stabile di 6 appartamenti sulla part. n. __________ RF;
viste le risposte:
- 24 luglio 2003 di __________ e __________;
- 31 luglio 2003 del municipio di __________;
- 19 agosto 2003 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che con domanda del 2 aprile 2002 __________ e __________ hanno chiesto al municipio di __________ il permesso di costruire uno stabile di sei appartamenti in località alle __________ (part. n. __________ RF; zona R2a);
che lo stabile previsto si articola su quattro livelli: uno interrato (inabitabile) e tre fuori terra di due appartamenti per piano;
che alla domanda si sono opposti alcuni vicini, fra cui i ricorrenti, contestando l'intervento dal profilo della conformità con la funzione residenziale estensiva della zona, dell'indice di sfruttamento (i.s.) e della sufficienza dell'accesso;
che a seguito del preavviso negativo del Dipartimento del territorio (CBN), la domanda è stata modificata e ripubblicata;
che anche la variante ha suscitato l'opposizione dei vicini qui ricorrenti;
che, raccolto il preavviso favorevole del Dipartimento del territorio, il 24 gennaio 2003 il municipio ha rilasciato la licenza richiesta;
che con giudizio 18 giugno 2003 il Consiglio di Stato ha parzialmente accolto il ricorso inoltrato dagli opponenti contro la licenza in oggetto, subordinandola alla condizione di ridurre di 40 cm la lunghezza, rispettivamente di 10 la larghezza dell'edificio allo scopo di ridurre la SUL nei limiti ammessi dall'i.s. della zona R2a;
che il Governo ha in particolare negato che lo stabile si ponesse in contrasto con le caratteristiche della zona residenziale R2a; ha inoltre ritenuto che l'accesso fosse sufficiente;
che contro il predetto giudizio governativo gli opponenti insorgono davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato assieme alla controversa licenza edilizia;
che i ricorrenti ripropongono e sviluppano in questa sede le censure sollevate con scarso successo davanti alla precedente istanza; ribadiscono, in particolare, che uno stabile di sei appartamenti non è conforme alle caratteristiche della zona in oggetto; la superficie verde e l'accesso sarebbero inoltre insufficienti;
che all'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato senza formulare osservazioni;
che ad identica conclusione pervengono il municipio ed i beneficiari della licenza, contestando succintamente le tesi dei ricorrenti;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo (art. 21 LE), la legittimazione attiva dei ricorrenti (già opponenti) e la tempestività del gravame sono incontestabilmente date; il ricorso è dunque ricevibile in ordine;
che il giudizio può essere reso sulla base degli atti senza istruttoria (art. 18 PAmm); il sopralluogo chiesto dai ricorrenti appare a priori inidoneo a procurare a questo tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio; la situazione dei luoghi emerge chiaramente dagli atti, è sufficientemente nota a questo tribunale e non è nemmeno controversa;
che la manifesta inconsistenza delle censure sollevate dagli insorgenti in questa sede permettono a questo tribunale di statuire sul gravame con sommaria motivazione, rinviando alle pertinenti ed esaurienti considerazioni sviluppate dal Consiglio di Stato nel giudizio impugnato;
che giusta l'art. 22 cpv. 2 lett. b LPT, il permesso di costruzione può essere rilasciato soltanto per edifici o impianti conformi alla funzione prevista per la zona di utilizzazione; possono quindi essere autorizzate soltanto opere che si integrano convenientemente nella funzione assegnata alla zona di utilizzazione interessata;
che l'art. 44 NAPR di __________ destina la zona residenziale estensiva R2a alla costruzione di edifici a carattere residenziale mono - o plurifamiliare o commerciale;
che la controversa costruzione comprende sei unità abitative; è quindi un edificio a carattere residenziale plurifamiliare; nemmeno i ricorrenti contestano questa deduzione;
che la costruzione è quindi perfettamente conforme alla funzione residenziale assegnata alla zona in cui verrebbe a sorgere;
che dal profilo della conformità di zona il numero di appartamenti è del tutto irrilevante; rasenta la temerarietà sostenere che le caratteristiche della zona, connotata dalla presenza di casette unifamiliari, escluderebbero l'insediamento di un edificio di sei appartamenti;
che la volumetria dell'edificio è peraltro conforme ai parametri della zona R2a: i ricorrenti non sollevano alcuna eccezione al riguardo;
che destituite di qualsiasi fondamento sono pure le sommarie censure sollevate dagli insorgenti in relazione alla superficie verde; le NAPR non stabiliscono particolari restrizioni al riguardo;
che da respingere sono pure le generiche contestazioni riproposte dai ricorrenti in questa sede con riferimento alla sufficienza dell'accesso veicolare;
che non appare per nulla insostenibile considerare dotato di accesso sufficiente un edificio di 6 appartamenti servito, assieme ad altre 3 unità abitative, da una strada privata, lunga 45 m e larga 3; le considerazioni sviluppate al riguardo dal Consiglio di Stato meritano di essere pienamente condivise;
che stando così le cose, il ricorso, palesemente infondato, va senz'altro respinto;
che la tassa di giustizia e le ripetibili, commisurate al valore della costruzione ed al lavoro occasionato dall'impugnativa, vanno poste a carico dei ricorrenti in solido secondo soccombenza;
per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 44 NAPR di __________; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'500.- è a carico dei ricorrenti in solido, che rifonderanno identico importo ai resistenti a titolo di ripetibili.
3. Intimazione a:
__________
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario