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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 23.09.2003 52.2003.226

23. September 2003·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,534 Wörter·~8 min·2

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 52.2003.226  

Lugano 23 settembre 2003  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretaria:

Sonia Giamboni, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 7 luglio 2003 di

__________ patrocinato da: avv. __________  

contro  

la decisione 18 giugno 2003 del Consiglio di Stato (n. 2704), che respinge l’impugnativa presentata dall’insorgente avverso la risoluzione 14 marzo 2003 del municipio di __________ che nega la licenza edilizia per la realizzazione di un pollaio sulla part. __________ RF, fuori dalla zona edificabile;

viste le risposte:

-    10 luglio 2003 del Consiglio di Stato;

-    22 agosto 2003 del municipio di __________;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   __________ è proprietario della part. n. __________ RF di __________, situata in zona agricola e sulla quale sorge una stalla di recente costruzione. Con domanda di costruzione 21 gennaio 2003, egli ha chiesto al municipio il permesso per la sistemazione esterna e la formazione di un nuovo pollaio.

                                         Il Dipartimento del territorio si è opposto, con preavviso 5 marzo 2003, alla concessione della licenza edilizia relativa alla costruzione del pollaio, in quanto sarebbe in contrasto con i criteri pianificatori applicabili in materia di utilizzazione dei sedimi ubicati fuori zona edificabile. La stessa autorità cantonale ha invece preavvisato favorevolmente la sistemazione esterna.

                                         Con decisione 14 marzo 2003 il municipio ha quindi negato il rilascio dell’autorizzazione richiesta, concedendo unicamente la licenza edilizia per la costruzione di nuovi muri di sostegno, ritenendo nel contempo inutile procedere ad un esperimento di conciliazione.

                                  B.   Dopo aver tempestivamente impugnato la risoluzione municipale, __________, con scritto 3 giugno 2003, ha presentato al Consiglio di Stato una domanda di conciliazione, postulando un incontro sul posto con i funzionari dei servizi interessati e i rappresentanti del municipio.

                                         Con decisione18 giugno 2003 il Consiglio di Stato ha confermato il diniego del permesso, respingendo il ricorso inoltrato dall’insorgente. Dopo aver escluso che il pollaio fosse conforme alla funzione prevista per la zona di utilizzazione, in quanto non strettamente necessario all’attività agricola, il Governo ha in sostanza ritenuto che lo stesso, non adempiendo il requisito dell’ubicazione vincolata, non potesse beneficiare di un autorizzazione eccezionale ai sensi dell’art. 24 LPT. L’Esecutivo cantonale, nella decisione impugnata, non ha fatto alcun riferimento alla domanda di conciliazione.

                                  C.   Avverso la predetta pronuncia governativa è insorto davanti al Tribunale cantonale amministrativo __________, chiedendone l’annullamento. Il ricorrente censura l’operato del Consiglio di Stato che, non dando seguito alla sua domanda di conciliazione, rispettivamente omettendo di indicare nella decisione impugnata i motivi di tale diniego, avrebbe violato il suo diritto costituzionale di essere sentito.

                                  D.   All’accoglimento del ricorso si è opposto il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni. Ad identica conclusione è pervenuto il municipio di __________, con argomenti di cui si dirà, se necessario, nei considerandi che seguono.

Considerato,                  in diritto

1.La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall’art. 21 LE. Certa è la legittimazione attiva del ricorrente, direttamente e personalmente toccato dal giudizio impugnato (art. 43 PAmm). Il ricorso, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm), è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).

                                   2.   2.1. Il ricorrente si duole anzitutto di una violazione del diritto costituzionale di essere sentito, in cui sarebbero incorsi sia il municipio, sia il Consiglio di Stato omettendo di convocare le parti per un esperimento di conciliazione. Il Governo avrebbe inoltre tralasciato di motivare la decisione di non procedere ad un esperimento di conciliazione.

                                         2.2. Per costante giurisprudenza, il diritto di essere sentito garantisce al cittadino, tra l’altro, la facoltà di partecipare al procedimento e di influire sul processo decisionale, ovvero di esprimersi su tutti i punti essenziali, prima che sia emanata una decisione che lo tocca nella sua situazione giuridica (DTF 127 III 576, consid. 2/c, DTF 117 Ia 262, consid. 4/b). Tale facoltà gioca un ruolo centrale siccome rappresenta il mezzo più importante per la realizzazione del diritto e la salvaguardia degli interessi delle parti (Albertini, Der Verfassungsmässige Anspruch auf rechtliches Gehör in Verwaltungsverfahren des modernen Staates, tesi, Berna 2000, pag. 259).

                                         Nell’ambito della salvaguardia di questa prerogativa, l’art. 17 PAmm prevede che in ogni stadio del procedimento l’autorità giudicante può far luogo a un esperimento di conciliazione. Il legislatore cantonale, con una norma di tenore chiaramente potestativo, offre dunque all’autorità la facoltà di citare le parti per un incontro, allo scopo di chiarire i fatti rilevanti per l’esito della vertenza ed eventualmente indurle ad una conciliazione.

                                         Il principio dell’oralità e dell’immediatezza, che non trova applicazione generale nel campo della procedura amministrativa, può dunque imporsi anche in tale ambito. Questa soluzione permette di limitare l’inutile sovraccarico delle autorità e di prevenire l’aggravio di oneri e il disborso di spese di causa evitabili con una migliore e serena informazione delle parti (Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 17, lett. a). La comparsa personale risponde inoltre anche ad esigenze di economia processuale, soprattutto nell’ambito di controversie complesse, per le quali il momento della litis contestatio può costituire per le parti e per l’autorità giudicante, un’opportuna fase chiarificatrice (Borghi/Corti, op. cit., ad art. 15, n. 2).

                                         2.3. In concreto il ricorrente non beneficiava di un diritto all’espletamento di un esperimento di conciliazione, facoltà che spetta, come visto, unicamente all’autorità decidente. La sua domanda poteva semmai essere interpretata alla stregua di una richiesta di prova, in particolare di un sopralluogo in contraddittorio.

                                   3.   3.1. La procedura amministrativa cantonale è retta dal principio inquisitorio, che impone all'autorità di accertare d'ufficio gli elementi suscettibili di determinare la decisione ed assumere di sua iniziativa le prove necessarie confrontando accuratamente i contrapposti interessi, senza essere peraltro vincolata dalle domande delle parti (art. 18 cpv. 1 PAmm). In quest'ambito, all'autorità spetta la facoltà di procedere al cosiddetto apprezzamento anticipato delle prove, rinunciando a quelle offerte dalle parti la cui assunzione non condurrebbe verosimilmente ad alcun nuovo chiarimento rilevante per il giudizio (DTF 126 II 71 consid. 4b/aa, 122 II 464 consid. 4a, 120 Ib 224 consid. 2b; Rep. 1980 p. 7; Borghi, GAT, N. 364). In base alla valutazione anticipata delle prove esibite l'autorità amministrativa può quindi rifiutarsi di assumere quelle considerate ininfluenti, ma deve darne ragione nel proprio giudizio (DTF 112 Ia 107 consid. 2b; RDAT II-1994 N. 50, 1990 N. 43; RDAT II-2001 N.75, consid. 2.1).

                                         3.2. In concreto, il ricorrente ha elencato nel suo gravame al Consiglio di Stato i motivi che lo hanno spinto a inoltrare la domanda di costruzione per il pollaio, segnatamente la volontà di spostare la sede dell’attuale pollaio dal nucleo storico del paese al fondo dedotto in edificazione, concentrandovi così tutte le sue attività agricole. In merito alla considerazione fatta dal Dipartimento e dal municipio relativa al sovradimensionamento del pollaio, l’insorgente rileva in sostanza come, da una parte, i dati ripresi dal rilevamento aziendale non vadano presi in considerazione siccome la sua intenzione sarebbe quella di incrementare l’allevamento in oggetto. D’altra parte, essendogli riconosciuta la qualità di allevatore biologico, le direttive dell’Ufficio federale di veterinaria, che indicano uno spazio necessario di 1mq per 6-7 galline ovaiole, non andrebbero applicate al suo caso, in quanto necessiterebbe di maggior spazio per animale allevato.

                                         Come ammesso dallo stesso ricorrente, la necessità di essere sentito era giustificata dalla volontà di informare l’autorità sulle reali occorrenze dell’azienda agricola di razionalizzare tutta l’attività, liberando nel contempo l’abitato da un potenziale elemento di disturbo. Non avendo sollevato alcun elemento che potesse far presagire alla presenza di ulteriori fatti essenziali – oltre a quelli indicati nel ricorso al Consiglio di Stato – tali da giustificare un incontro di conciliazione, l’insorgente non poteva ragionevolmente pretendere che l’Esecutivo cantonale procedesse all’assunzione di tale prova. Lo stesso non ha di conseguenza fatto alcun riferimento allo scritto 3 giugno 2003 con il quale il ricorrente chiedeva che si esperisse un tentativo di conciliazione. Nella sua decisione il Governo ha affermato unicamente che il ricorso poteva essere evaso sulla scorta degli atti annessi all’incarto, senza che si renda necessaria un’ulteriore istruttoria, né tantomeno un sopralluogo in loco. 

                                         Benchè estremanente succinta, siffatta motivazione è sufficiente, a giustificare il mancato esperimento di un sopralluogo con i funzionari dei servizi interessati e i rappresentanti del municipio. Tale mezzo probatorio non era in effetti necessario ai fini del giudizio, in quanto le argomentazioni che il ricorrente avrebbe voluto sollevare erano già agli atti, segnatamente nell’allegato ricorsuale, e un'ispezione dei luoghi non avrebbe portato alla conoscenza di ulteriori elementi fattuali rilevanti.

                                         Ne segue che, non essendo dati gli estremi di una violazione del diritto di essere sentito, la relativa censura va disattesa.

                                   4.   Sulla scorta di quanto esposto, il giudizio impugnato resiste alle doglianze del ricorrente. Il ricorso va pertanto respinto e la decisione del Consiglio di Stato confermata.

                                         La tassa di giustizia e le spese, commisurate al lavoro occasionato dal gravame vanno poste a carico del ricorrente, secondo soccombenza (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 29 cpv. 2 Cost.; 3, 17, 18, 28, 43, 46, 60, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 600.- sono a carico del ricorrente.

                                      3.   Intimazione a:

  __________  

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             La segretaria

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