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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 03.09.2003 52.2003.222

3. September 2003·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·2,008 Wörter·~10 min·3

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 52.2003.222  

Lugano 3 settembre 2003  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi e Matteo Cassina

segretario:

Thierry Romanzini, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 3 luglio 2003 di

__________ patrocinata dall'avv. __________  

contro  

la risoluzione 18 giugno 2003 (n. 2712) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 9 maggio 2003 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione, in materia di revoca del permesso di dimora;

viste le risposte:

-    10 luglio 2003 del Consiglio di Stato;

-    21 luglio 2003 del Dipartimento delle istituzioni;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   Il __________ la cittadina croata __________ si è sposata a __________ con il cittadino elvetico __________. A seguito del matrimonio, essa ha ottenuto un permesso di dimora annuale, in seguito regolarmente rinnovato, l'ultima volta fino al 4 novembre 2003.

                                         Il 20 agosto 2002 la ricorrente è stata raggiunta dal figlio __________, nato da una precedente relazione, il quale è stato posto al beneficio di un permesso di dimora. Anche l'autorizzazione di soggiorno del figlio della ricorrente riporta quale prossima data di scadenza il 4 novembre 2003.

                                  B.   a) Nel dicembre 2002 la Polizia cantonale ha interrogato i coniugi __________ al fine di accertare la loro situazione familiare. Raccolte le loro dichiarazioni, il 23 dicembre 2002 ha trasmesso alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione il seguente rapporto di segnalazione:

                                         "(…)Il 05.12.2002 è stato interrogato __________ che, senza indugio, ha ammesso di aver sposato la __________ dietro compenso di 20'000.– franchi, con lo scopo di farle ottenere il permesso di dimora.

                                         Dal canto suo la __________, nel verbale di polizia del 20.12.2002 ha controbattuto che si è trattato di un matrimonio d'amore. Sul fatto che vivano separati da appena sei mesi dopo il matrimonio, ha tirato fuori problemi di spazio inadeguato.

                                         Per ulteriori ragguagli, si rimanda agli atti allegati".

                                         Il 28 aprile 2003, la Polizia comunale di __________ ha confermato che la ricorrente viveva separata dal marito.

                                         b) Fondandosi sulle premesse emergenze, con decisione 9 maggio 2003 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha revocato il permesso di dimora a __________ e, di riflesso, al figlio __________, fissando loro un termine con scadenza il 30 giugno 2003 per lasciare il territorio cantonale.

                                         L'autorità ha considerato il matrimonio dei coniugi __________ "di facciata", ritenendo manifestamente abusivo appellarsi a tale connubio al fine di continuare a dimorare sul territorio elvetico.

                                         La decisione è stata resa sulla base degli art. 3 cpv. 2, 7 e 9 cpv. 2 lett. a LDDS; 8 ODDS.

                                  C.   Con giudizio 18 giugno 2003, il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da __________.

                                         Dopo aver lasciato indeciso se i coniugi __________ avessero contratto un matrimonio fittizio nonostante l'esistenza di diversi indizi in tal senso, il Governo ha rilevato che dopo una convivenza di appena sei mesi non sussisteva più tra di essi un legame sentimentale.

                                         Ha quindi considerato manifestamente abusivo, da parte dell'insorgente, appellarsi al connubio per conservare il proprio permesso di dimora, visto che viveva separata dal marito da oltre due anni.

                                         Ha infine ritenuto che l'interessata non potesse invocare la protezione sancita dall'art. 8 CEDU, in quanto la relazione coniugale non era più intatta e ha considerato esigibile il rientro di madre e figlio in Patria.

                                  D.   Contro la predetta pronunzia governativa, __________ si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento.

                                         Contesta di aver concluso un matrimonio fittizio e di invocare il vincolo matrimoniale in maniera manifestamente abusiva.

                                         Adduce di aver frequentato il marito nonostante la separazione rimanendo pure incinta (gravidanza extrauterina) e di voler ricomporre la comunione coniugale entro breve tempo, come conferma __________ nella dichiarazione congiunta che versa agli atti.

                                  E.   All'accoglimento del ricorso si oppongono sia il Consiglio di Stato sia il dipartimento con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.

                                  F.   Il 14 agosto 2003 la ricorrente ha contestato di aver convenuto con __________ il pagamento di fr. 20'000.– per sposarla, adducendo che malgrado tale intendimento iniziale la loro successiva conoscenza li avrebbero portati alle nozze per motivi strettamente affettivi e senza remunerazioni di sorta.

                                         Nel contempo, essa ha versato agli atti le dichiarazioni di alcuni amici, i quali hanno affermato di averla vista insieme al marito.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   1.1. In materia di diritto degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime possono essere impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (art. 10 lett. a LALPS).

                                         1.2. Con decisione 9 maggio 2003 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha revocato i permessi di __________ e del figlio __________, validi sino al 4 novembre 2003. Contro questo genere di provvedimenti è, in linea di principio, ammissibile il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (v. art. 101 lett. d in relazione con l'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG).

                                         Di conseguenza, anche la competenza di questo Tribunale a statuire in merito all'impugnativa inoltrata dall'insorgente, la quale agisce per sé e per __________ è data.

                                         1.3. Il gravame in oggetto, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è ricevibile in ordine e può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).

                                   2.   2.1. L'art. 9 cpv. 2 lett. b LDDS dispone che il permesso di dimora può essere revocato, tra l'altro, quando non venga adempiuta una condizione imposta all'atto della sua concessione.

                                         Gli impegni assunti dallo straniero nel corso della procedura di autorizzazione e le dichiarazioni da lui fatte, segnatamente in merito allo scopo della dimora, si considerano come condizioni impostegli dall'autorità (art. 10 cpv. 3 ODDS).

                                         2.2. L'art. 7 cpv. 1 prima frase LDDS dispone che il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora. Questo diritto - soggiunge il cpv. 2 della medesima norma - non sussiste se il matrimonio è stato contratto per eludere le prescrizioni in materia di dimora e domicilio degli stranieri, segnatamente quelle sulla limitazione del loro effettivo.

                                         Per costante giurisprudenza, vi è abuso di diritto laddove un determinato istituto giuridico è invocato per realizzare interessi che il medesimo istituto non si prefigge di tutelare (DTF 121 I 367, consid. 3b). In relazione all'art. 7 LDDS, ciò è il caso allorquando il coniuge straniero di un cittadino svizzero si richiama ad un matrimonio che sussiste solo a livello formale, unicamente per ottenere il rilascio o il rinnovo di un permesso di soggiorno: un simile scopo non risulta in effetti tra quelli tutelati dalla norma in questione (DTF 128 II 145, consid. 2.2.).

                                         Poco importa il motivo in virtù del quale i coniugi non vivono (più) insieme, purché non si tratti di una separazione di breve durata (cfr. Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in: RDA1997 I pag. 278).

                                   3.   Il Consiglio di Stato, nonostante abbia rilevato alcuni indizi di matrimonio fittizio, segnatamente le dichiarazioni del marito relative alla promessa di un compenso se avesse sposato l'interessata, la breve relazione prematrimoniale, la mancanza di un permesso di soggiorno, le nozze contratte in modo repentino, il fatto che entrambi i coniugi abbiano indicato erroneamente la data del matrimonio, la comunione domestica di soli sei mesi (v. risoluzione ad F., pag. 8), oltre al fatto che il marito era venuto a conoscenza dell'esistenza di __________ otto mesi dopo le nozze, ha poi argomentato che, invocando il vincolo coniugale esistente solo formalmente, la ricorrente commetteva un abuso manifesto del diritto. Cadono pertanto nel vuoto gli argomenti addotti dall'insorgente volti a confutare la natura fittizia delle nozze, segnatamente in relazione al compenso di fr. 20'000.–, che nega di aver versato al marito.

                                   4.   La ricorrente è entrata in Svizzera per sposarsi il 9 novembre 2000 con un cittadino elvetico. Per questo motivo, essa ha ottenuto un permesso di dimora in virtù dell'art. 7 cpv. 1 LDDS.

                                         Dopo circa sei mesi, i coniugi __________ non hanno più vissuto insieme e la separazione dura ormai da oltre due anni.

                                         Contrariamente a quanto assume l'insorgente, nessun elemento agli atti permette di ritenere che questa separazione sia provvisoria. Non è certo la dichiarazione congiunta sottoscritta dai coniugi __________ il 30 giugno 2003 e prodotta in questa sede che dimostra il contrario (doc. 1). Essa si limita a manifestare solamente e genericamente l'intenzione di riprendere la vita coniugale interrotta da un paio d'anni.

                                         Tanto meno che l'insorgente avrebbe frequentato il marito durante la separazione (v. scritti 12 agosto 2003 di __________, __________ e __________). Le dichiarazioni versate agli atti, peraltro soltanto in questa sede, non attestano che la comunione coniugale sia effettivamente e costantemente vissuta e che esista un vero e proprio legame sentimentale.

                                         Ancor meno il fatto che il marito l'avrebbe, a suo dire, messa incinta (gravidanza extrauterina con degenza presso l'Ospedale regionale di __________ dal 21 al 23 aprile 2003). Nonostante l'evento, infatti, i coniugi hanno continuato a vivere separati.

                                         Ne consegue che è venuto meno lo scopo del soggiorno dell'insorgente in Svizzera e con esso la ragione che a suo tempo aveva giustificato il rilascio del permesso di dimora.

                                   5.   Occorre ora verificare la proporzionalità del provvedimento di revoca dell'autorizzazione di soggiorno pronunciato dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione.

                                         5.1. In materia di ritiro dei permessi accordati a stranieri, la LDDS conferisce all'autorità amministrativa un ampio margine di apprezzamento, censurabile - perlomeno da parte di questo Tribunale - soltanto quando la stessa sconfina con la propria decisione in un eccesso o in un abuso di potere (cfr. DTF 112 Ib 478).

                                         5.2. __________ risiede da meno di tre anni nel nostro Paese. Il suo soggiorno va quindi considerato ancora di breve durata.

                                         Cittadina croata con ultima residenza prima di giungere in Svizzera in Bosnia Erzegovina, l'insorgente ha tutti i suoi legami famigliari, sociali e culturali nella ex Iugoslavia, dove è nata e cresciuta e dove vivono ancora verosimilmente i suoi parenti.

                                         La ricorrente ha ottenuto un permesso di dimora al fine di vivere con il marito e non per altri motivi. Il fatto che essa sia stata autorizzata a svolgere un'attività lucrativa in Svizzera, è quindi soltanto una conseguenza dell’unione coniugale e non costituisce lo scopo del suo soggiorno, ragione per cui non è nel presente ambito determinante.

                                         Per quanto riguarda suo figlio __________, egli è ancora piccolo e dipendente dalla madre, per cui il problema di un suo eventuale sradicamento dalla realtà elvetica non si pone.

                                         L'interessata non potrebbe dunque prevalersi di una vita famigliare intatta e vissuta ai sensi dell'art. 8 CEDU, al fine di conservare il permesso di dimora in base a questo disposto.

                                         5.3. La Sezione dei permessi e dell'immigrazione non ha pertanto disatteso le disposizioni legali invocate, revocando il permesso di soggiorno all'insorgente e, di riflesso, al figlio __________. La decisione censurata non procede in particolare da un esercizio abusivo del potere di apprezzamento che la legge riserva all'autorità di polizia degli stranieri in ordine alla valutazione dell'adeguatezza della misura adottata.

                                   6.   In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso va respinto.

                                   7.   La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 7, 9 cpv. 2 LDDS; 100 cpv. 1 lett. b n. 3, 101 lett. d OG; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 60 e 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

§. Di conseguenza, __________ e il figlio __________, cittadini croati, sono tenuti a lasciare il territorio cantonale entro il 30.10.2003 notificandone la partenza al competente ufficio regionale degli stranieri.

                                   2.   La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 800.–, sono a carico della ricorrente.

                                   3.   Contro la presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.

                                      4.   Intimazione a:

  __________  

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

52.2003.222 — Ticino Tribunale cantonale amministrativo 03.09.2003 52.2003.222 — Swissrulings