Skip to content

Ticino Tribunale cantonale amministrativo 31.10.2007 (pubblicato) 52.2003.215

31. Oktober 2007·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·456 Wörter·~2 min·5

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 52.2003.215  

Lugano 10 ottobre 2003  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente Stefano Bernasconi

richiamato il ricorso 23 giugno 2003 della

__________,  

contro  

la decisione 3 giugno 2003 (no. 2410) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 27 febbraio 2003 con cui il municipio di __________ ha rilasciato al comune la licenza edilizia per abbattere due platani (n. 1 e 6) in Piazza __________, mapp. __________;

viste le risposte:

-    10 luglio 2003 del Consiglio di Stato;

-      6 agosto 2003 del municipio di __________;

letti ed esaminati gli atti;

sentite le parti all'udienza del 1° ottobre 2003, in occasione della quale i rispettivi periti di fiducia hanno avuto modo di puntualizzare le modalità con cui hanno operato e le conclusioni dei propri referti;

considerato che il giudizio sulla controversia, per ammissione delle stesse parti in causa, non può prescindere dall'assunzione di un'ulteriore perizia da parte di persona di specifica competenza, la quale dovrà determinare in particolare lo stato dell'apparato radicale delle due piante di cui trattasi;

visti gli art. 18 e 19 PAmm;

decreta:

                                   1.   E' ordinata una perizia specialistica volta ad accertare lo stato dell'apparato radicale dei platani n. 1 e 6 di Piazza __________ (mapp. __________) a __________.

                                   2.   Quale perito è designato l'Ing. __________, il quale si avvalerà della collaborazione in loco del sig. __________.

                                   3.   L'eventuale ricusa del perito deve essere comunicata entro cinque giorni (art. 19 cpv. 2 PAmm, 29 e 248 CPC).

                                   4.   Il Tribunale pone d'ufficio il seguente quesito peritale:

                                         1. Accerti il perito in che condizioni si trova l'apparato radicale dei platani n. 1 e 6 di Piazza __________ a __________.

                                         2. Dica il perito se l'apparato radicale di questi platani e lo stato di salute complessivo delle piante garantisce ancora la loro piena stabilità e sicurezza.

                                   5.   Alle parti è assegnato un termine di dieci giorni dall'intimazione del presente decreto per l'inoltro di eventuali quesiti complementari.

                                   6.   Il perito prenderà contatto con i responsabili dell'Ufficio tecnico comunale di __________ (signor __________, telefono __________) nel caso in cui gli abbisognasse assistenza particolare nel contesto dell'esame delle piante. Al citato Ufficio è fatto obbligo di prestare tutto l'aiuto di cui il perito farà eventualmente richiesta per l'espletamento del mandato affidatogli.

                                   7.   Il perito dovrà prestare la sua opera secondo scienza e coscienza e con perfetta imparzialità, attenendosi al compito affidatogli sotto comminatoria delle penalità previste dall'art. 307 CPS.

                                   8.   Il referto peritale dovrà essere rassegnato in tre copie entro il 30 novembre 2003.

                                   9.   Le spese peritali e la tassa di giudizio del presente decreto saranno aggiudicate con il merito.

                                      10. Intimazione a:

  __________

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente

52.2003.215 — Ticino Tribunale cantonale amministrativo 31.10.2007 (pubblicato) 52.2003.215 — Swissrulings