Incarto n. 52.2003.213
Lugano 3 settembre 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi e Matteo Cassina
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 20 giugno 2003 di
__________ rappr. dal __________
contro
la risoluzione 11 giugno 2003 (n. 2514) del Consiglio di Stato, che ha respinto, nella misura in cui era ricevibile, l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione su riesame 23 aprile 2003 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione, in materia di revoca del permesso di dimora;
viste le risposte:
- 1° luglio 2003 del Consiglio di Stato;
- 3 luglio 2003 del Dipartimento delle istituzioni;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. La cittadina iugoslava (ora di Serbia e Montenegro) __________ si è sposata il __________ nel proprio Paese d'origine con il connazionale __________, titolare di un permesso di domicilio in Svizzera.
L'11 agosto 2002 la ricorrente è entrata in Svizzera per ricongiungersi con il marito, ottenendo un permesso di dimora valido fino al 10 agosto 2003.
B. a) Il 21 ottobre 2002, __________ ha lasciato l'appartamento coniugale di __________, trasferendosi a __________ presso l'associazione __________, adducendo di essere stata maltrattata dal marito. Di tale fatto, unitamente alla cessazione della sua attività lucrativa come ausiliaria di fabbrica per la __________, l'8 novembre 2002 l'insorgente ha informato l'Ufficio regionale degli stranieri di __________.
Il 20 novembre 2002 la ricorrente ha sporto querela penale nei confronti del marito per vie di fatto.
b) Con decisione 20 novembre 2002, la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni ha revocato il permesso di dimora a __________, in quanto non viveva più con il marito e le ha fissato un termine con scadenza il 31 dicembre 2002 per lasciare il territorio cantonale.
La risoluzione, resa sulla base degli art. 4, 9, 12, 16, 17 LDDS e 8 ODDS, è stata confermata l'8 gennaio 2003 dal Consiglio di Stato ed è cresciuta in giudicato.
c) Il 17 febbraio 2003 il dipartimento ha quindi fissato all'interessata un nuovo termine, questa volta con scadenza il 31 marzo 2003, per lasciare il territorio cantonale.
C. a) Il 12 marzo 2003 __________ ha chiesto al dipartimento di riesaminare il caso, sostenendo di aver ricomposto da qualche settimana la comunione domestica con il marito. A sostegno della richiesta, la ricorrente ha versato agli atti una dichiarazione comune sottoscritta il 4 febbraio 2003 con il consorte e una lettera datata 10 febbraio 2003 del Servizio psico-sociale.
b) Il 23 aprile 2003 il dipartimento ha dichiarato inammissibile la domanda di riesame. In sostanza, l'autorità ha ritenuto che la ripresa della comunione domestica con il marito dopo mesi di separazione e poco prima della scadenza del termine di partenza non fosse un fatto nuovo e di importanza rilevante, tanto più che non vi erano ulteriori riscontri oggettivi al proposito.
D. Con giudizio 11 giugno 2003 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione, respingendo l'impugnativa interposta da __________.
Dopo aver ricordato che una domanda di riesame è un mezzo di impugnazione straordinario, non devolutivo e non sospensivo, l'Esecutivo cantonale ha ribadito i motivi posti a fondamento della decisione dipartimentale, rilevando che l'asserita ripresa della vita in comune con il consorte era un aspetto puramente soggettivo che non doveva essere tutelato.
A titolo abbondanziale, il Consiglio di Stato ha addotto che tale circostanza poteva se del caso essere invocata nell'ambito di una nuova domanda di rilascio di un permesso di dimora.
Infine, ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria della ricorrente.
E. Contro la predetta pronunzia governativa, __________ si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendo di annullarla e postulando il ripristino del suo permesso di dimora. In via del tutto subordinata, chiede di rinviare gli atti all'autorità inferiore per nuovo giudizio, previo esperimento degli accertamenti del caso.
In sostanza, ribadisce di aver ricomposto la comunione domestica con il marito dalla fine del mese di gennaio.
Chiede inoltre che sia concesso l'effetto sospensivo al gravame.
F. All'accoglimento del gravame si oppongono sia il dipartimento sia il Consiglio di Stato con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Considerato, in diritto
1. Va in primo luogo rilevato che il 20 novembre 2002 il dipartimento ha revocato il permesso di dimora di __________, valido fino al 10 agosto 2003. La decisione, confermata dal Consiglio di Stato l'8 gennaio 2003, è cresciuta in giudicato. Di conseguenza, la ricorrente non è più al beneficio di un permesso di soggiorno.
2. 2.1. Ferme queste premesse, in materia di diritto degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime possono essere impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (art. 10 lett. a LALPS).
2.2. Giusta l'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG, in ambito di polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento la legislazione federale non conferisce un diritto.
L'art. 4 LDDS sancisce che l'autorità competente decide liberamente, nei limiti delle disposizioni della legge e dei trattati con l'estero, in merito alla concessione del permesso di dimora o di domicilio.
Lo straniero ha quindi un diritto all'ottenimento di siffatto permesso solo laddove tale pretesa si fonda su una disposizione particolare del diritto federale o un trattato internazionale (DTF 127 II 60 consid. 1a, 126 II 425 consid. 1 con rinvii).
2.3. Non esiste alcun trattato tra la Confederazione svizzera e l'Unione di Serbia e Montenegro (o l'allora Repubblica federativa di Iugoslavia) dal quale potrebbe scaturire un diritto all'ottenimento di un permesso di dimora in favore dell'insorgente.
2.4. Giusta l'art. 17 cpv. 2 prima frase LDDS, lo straniero sposato con una persona in possesso del permesso di domicilio ha diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora fintanto che i coniugi vivono insieme. Ci si può invero chiedere se __________ sia tornata effettivamente a vivere insieme al marito, titolare di un permesso di domicilio in Svizzera. Per la soluzione della vertenza non è necessario esaminare più a fondo tale circostanza. In effetti, per la ragioni che seguono (consid. 4.), nella misura in cui la censura di violazione dell'art. 17 cpv. 2 LDDS fosse ammissibile, essa andrebbe comunque respinta nel merito. Ad analoga conclusione si giungerebbe nell'ambito dell'art. 8 CEDU, di cui la ricorrente peraltro non invoca l'applicazione nella specie.
2.5. Il gravame, presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è tempestivo (art. 10 LALPS e 46 cpv. 1 PAmm) e, nella misura in cui è ricevibile per i motivi esposti in precedenza, può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
3. 3.1. A determinate condizioni le autorità amministrative possono riesaminare le proprie decisioni. Esse vi devono procedere se tenute da una norma di legge o da una costante prassi amministrativa. Al cittadino spetta poi un diritto al riesame, dedotto dall'art. 29 Cost., nella misura in cui le circostanze siano notevolmente mutate dall'emanazione della prima decisione o quando l'istante adduca fatti o mezzi di prova rilevanti che egli non conosceva o che non gli era stato possibile invocare nell'ambito della procedura anteriore o ancora che non aveva alcun motivo di allegare.
Il riesame di atti amministrativi passati in giudicato non è però sempre possibile. Il ricorso a questo istituto non deve condurre a rimettere continuamente in discussione decisioni cresciute in giudicato o ad eludere i termini per proporre rimedi di diritto. Il riesame di atti amministrativi negativi non entra segnatamente in considerazione quando all'autorità, poco tempo dopo il rifiuto di una domanda, viene sottoposta un'identica istanza (per tutte le enunciazioni che precedono, cfr. RDAT II-1995 N. 67 consid. 2b, pag. 178).
3.2. Dal profilo procedurale, se le circostanze si sono notevolmente modificate dopo l'emanazione della decisione in prima istanza, si crea un nuova situazione di fatto sulla quale le autorità competenti non si sono pronunciate. In questo caso, l'interessato deve presentare una domanda di riesame all'autorità di prime cure. Per contro, una decisione resa su ricorso va - in linea di principio - rivista mediante revisione, sempre che siano adempiuti i relativi requisiti (STF 12 aprile 2001 in re A., inc. n. 2P.267/2000, consid. 2b/bb con rif. dottrinali).
4. In concreto, la ricorrente ha chiesto alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione di riesaminare il caso. Essa aveva asserito di aver ricomposto la comunione domestica dal mese di gennaio, poco dopo la crescita in giudicato della risoluzione governativa.
L'autorità di prime cure ha dichiarato inammissibile la domanda suddetta, ritenendo che non fosse un fatto nuovo e di importanza rilevante la ripresa della comunione domestica con il marito dopo mesi di separazione poco prima della scadenza del termine di partenza. Tanto più che non vi erano ulteriori riscontri oggettivi al proposito.
Il Consiglio di Stato ha soggiunto che l'asserita ricomposta comunione domestica dei coniugi Ilić non fosse comunque una circostanza tale da imporre un riesame della decisione di revoca del permesso di dimora all'interessata. Come ha pertinentemente rilevato l'Esecutivo cantonale, il fatto di invocare la ripresa della vita in comune un paio di settimane prima della scadenza del termine di partenza, già prorogato, è un aspetto puramente soggettivo, che non può essere tutelato. In caso contrario, si permetterebbe allo straniero di modificare come gli pare e piace in suo favore situazioni di fatto compiute e definitive.
In altre parole, la ricorrente avrebbe dovuto lasciare il territorio cantonale e presentare una nuova domanda.
Non permetterebbe quindi di giungere a conclusioni più favorevoli all'insorgente se l'autorità di prime cure avesse trattato l'istanza 12 marzo 2003 quale revisione, già per il fatto che la domanda è stata presentata oltre 15 giorni dopo l'asserita ripresa della comunione domestica, che l'interessata fa risalire alla fine di gennaio 2003 (art. 35 lett. d PAmm).
5. Sulla scorta di quanto precede, nella misura in cui è ricevibile, il ricorso dev'essere respinto. L'emanazione del presente giudizio rende priva d'oggetto l'evasione della domanda di concessione dell'effetto sospensivo al gravame.
La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 29 Cost.; 1, 4, 17 cpv. 2 LDDS; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 10 lett. a LALPS; 1, 3, 28, 43, 46, 47, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. In quanto ricevibile, il ricorso è respinto.
2. Tassa e spese di giustizia, per complessivi fr. 800.–, sono a carico della ricorrente.
3. Contro la presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto federale, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
4. Intimazione a:
__________
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario