Incarto n. 52.2003.209
Lugano 18 agosto 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Athos Mecca, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 17 giugno 2003 di
__________ patrocinato da: avv. __________
contro
la decisione 27 maggio 2003 del Consiglio di Stato (n. 2321) che ha respinto l’impugnativa presentata dall’insorgente avverso la risoluzione 20 marzo 2003 con cui la Sezione della circolazione del Dipartimento delle istituzioni gli ha revocato la licenza di condurre per la durata di due mesi e quindici giorni;
vista la risposta 1° luglio 2003 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. __________ ha ottenuto la licenza di condurre veicoli a motore della categoria B il 9 ottobre 1970. Da allora il suo comportamento alla guida è stato sanzionato in una sola occasione, e meglio con un ammonimento, il 23 giugno 1986, per aver superato il limite di velocità.
B. Il 26 settembre 2002, in territorio di __________, verso le ore 05:45, il ricorrente, alla guida dell’autovettura “Mini Cooper” targata __________, con un tasso alcolemico dello 0.79 – 0.99 ‰, ha perso la padronanza del veicolo ed è entrato in collisione con il palo dell’illuminazione posto sull’isola spartitraffico situata in via __________.
C. A seguito delle suddette infrazioni, mediante decreto d’accusa 16 dicembre 2002, cresciuto in giudicato, il Ministero pubblico del Cantone Ticino ha condannato __________ alla pena di dieci giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di tre anni ed al pagamento di una multa di fr. 1'000.-.
Il 20 marzo 2003 la Sezione della circolazione – in considerazione della gravità dell’infrazione commessa – ha inoltre disposto sulla base degli art. 16 cpv. 3 lett. b e 17 cpv. 1 lett. b LCStr, la revoca della licenza di condurre a scopo di ammonimento per la durata di due mesi e quindici giorni, autorizzando comunque in tale periodo la guida di ciclomotori.
D. Adito dal ricorrente, con giudizio 27 maggio 2003 il Consiglio di Stato ha respinto il gravame e confermato il provvedimento di revoca. Rilevato che l’autorità amministrativa è di principio vincolata all’accertamento dei fatti compiuto in sede penale, il Governo ha ritenuto il provvedimento adeguato alle circostanze del caso e conforme al principio della proporzionalità.
E. Contro il predetto giudizio governativo, __________ insorge ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, postulandone l’annullamento. Contestando i fatti accertati in sede penale, il ricorrente sostiene che la decisione della Sezione della circolazione violerebbe il diritto federale in quanto il valore minimo del tasso di alcolemia riscontrato al conducente (0,79 – 0,99 ‰) non supererebbe il tenore minimo dello 0,8 ‰ fissato dall’art. 2 OCStr.
Contesta inoltre che l’infrazione relativa alla perdita della padronanza del veicolo sia stata causata dall’ebrietà al volante, ritenendo invece che l’incidente sia stato originato dalla presenza di un’autovettura irregolarmente posteggiata all’uscita della rotonda.
F. All’accoglimento del gravame si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni.
Considerato, in diritto
1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 10 cpv. 2 LALCStr. La legittimazione attiva del ricorrente, direttamente e personalmente toccato dal provvedimento impugnato, è certa.
Pertanto il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti (art. 18 PAmm).
1.2. Il provvedimento di revoca della licenza di condurre a scopo di ammonimento riveste il carattere di una decisione sulla fondatezza di un'accusa penale ai sensi dell'art. 6 cifra 1 CEDU (DTF 121 II 26 consid. 2b). Il Tribunale cantonale amministrativo statuisce perciò sul gravame con pieno potere di cognizione.
2. 2.1. La licenza di condurre può essere revocata al conducente che, violando le norme della circolazione, ha compromesso la sicurezza del traffico o disturbato terzi. Nei casi di lieve entità, può
essere pronunciato un ammonimento (art. 16 cpv. 2 LCStr). La licenza va invece obbligatoriamente revocata se il conducente ha gravemente compromesso la sicurezza della circolazione (art. 16 cpv. 3 LCStr). La revoca della licenza a titolo d'ammonimento ha per scopo di sanzionare il conducente resosi colpevole di un'infrazione alle regole della circolazione e di impedire casi di recidiva (art. 30 cpv. 2 OAC).
L'autorità tenuta ad ordinare la revoca della licenza di condurre deve fissare la durata di tale provvedimento, tenendo conto delle circostanze del caso. In particolare essa deve tenere conto della colpa, della reputazione dell'interessato in quanto conducente di veicoli a motore e della sua necessità professionale di fare uso del veicolo. In ogni caso la durata della revoca deve essere di almeno due mesi se il conducente ha guidato in stato di ebrietà (art. 17 cpv. 1 lett. b LCStr; 33 cpv. 2 OAC).
2.2. Per l’accertamento dell’ebrietà, l’analisi del sangue è il sistema adatto d’indagine al quale i conducenti di veicoli e le persone coinvolte in un incidente devono sottoporsi in virtù dell’art. 55 LCStr (art. 138 cpv. 1 OAC). Il Consiglio federale fissa il tasso alcolemico a contare dal quale si ammette lo stato di ebrietà, secondo la LCStr, indipendentemente da altre prove e dal grado individuale di sopportabilità all’alcol. Sono riservati altri mezzi di prova dell’inattitudine a condurre per influsso alcolico (art. 55 cpv. 1 LCStr), quali lo stato e il comportamento del conducente o le indicazioni ottenute sulla quantità di alcool consumato (art. 138 cpv. 6 OAC).
Come rettamente riportato nella decisione governativa qui impugnata, dottrina e giurisprudenza hanno stabilito che un tasso di concentrazione alcolica, costatato mediante analisi del sangue, inferiore allo 0,8 ‰ ma superiore allo 0,5 ‰, può corrispondere ad uno stato di inabilità alla guida per influsso alcolico se parallelamente esistono indizi manifesti che permettono di concludere in questo senso (DTF 105 IV 343; Perrin, Délivrance et retrait du permis de conduire, pag.146 segg.; Bussy / Rusconi, Commentaire, ad art. 16, n. 5.2.4).
In altre parole l'ebrietà da alcol può essere imputata anche se il tasso d’alcolemia non raggiunge lo 0,8 ‰, quando il comportamento del conducente dimostra la sua inattitudine a condurre.
3.3.1. Secondo costante giurisprudenza del Tribunale federale, laddove è in corso un procedimento penale a carico dell'interessato, l'autorità amministrativa è tenuta, in linea di principio, a soprassedere alla propria decisione sino a che sia intervenuta una decisione penale passata in giudicato, nella misura in cui l'accertamento dei fatti sia rilevante nel quadro del procedimento amministrativo (DTF 119 Ib 158 cons. 2). L'alta Corte federale ha altresì sottolineato, in DTF 121 II 217 cons. 3a, che l'autorità amministrativa competente ad ordinare la revoca della licenza di condurre non può di principio scostarsi dall’accertamento dei fatti contenuti in una decisione penale cresciuta in giudicato. In particolare, tale autorità deve attenersi alle risultanze del giudizio penale anche nel caso in cui quest'ultimo sia stato emanato nell'ambito di una procedura sommaria, segnatamente ove la decisione penale si basi essenzialmente sul rapporto di contravvenzione allestito da un agente di polizia.
3.2. Nel caso di specie, con decreto d'accusa, 16 dicembre 2002, cresciuto in giudicato, __________ è stato condannato a 10 giorni di detenzione sospesi condizionalmente e al pagamento di fr. 1000.- di multa per aver circolato in stato di ebrietà il 27 settembre precedente, ricorrendo in un incidente stradale.
L’insorgente non ha impugnato presso le istanze superiori la pena detentiva e la sanzione pecuniaria inflittegli a seguito delle suddette infrazioni. Così facendo ha ammesso la sussistenza dei reati ascrittigli. Per questo motivo, alla luce della citata giurisprudenza, in questa sede all'insorgente è preclusa la possibilità di contestare sia i fatti in oggetto, sia l'apprezzamento degli stessi operato dall'autorità penale. Per evidenti ragioni di unità di giudizio questo tribunale è dunque vincolato al giudizio di condanna pronunciato dal Ministero pubblico ticinese.
3.3. Nelle concrete evenienze, le istanze inferiori addebitano a __________ di aver guidato la propria autovettura in stato d’ebrietà e di aver perso la padronanza del veicolo fuoriuscendo dal campo stradale.
Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, il tasso alcolemico non è stato considerato quale unico e decisivo elemento per l’accertamento della sua inabilità alla guida.
L'imputazione è infatti fondata, oltre al tasso alcolemico, sulla dinamica stessa dell’incidente. Da tali risultanze, sostanzialmente incontestate, e per la giurisprudenza citata ai considerandi precedenti, vincolanti per questo tribunale, emerge con chiarezza che ricorrono gli estremi per la revoca obbligatoria della licenza di condurre giusta l’art. 16 cpv. 3 lett. b LCStr.
3.4. Dagli elementi fattuali, si rileva inoltre che la colpa di __________ si appalesa di una certa gravità.
In effetti il consumo di bevande alcoliche può determinare una momentanea inidoneità alla guida tale da condurre ad esiti fatali. Tant’è che la legislazione federale considera la guida in stato di ebrietà come una grave minaccia per la sicurezza della circolazione stradale, prevedendo per questo tipo di comportamento il ritiro obbligatorio della licenza di condurre (Schaffauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, Vol. III, n. 2457). A ciò va aggiunto il fatto che la vettura ha urtato il palo dell’illuminazione posto sullo spartitraffico tra le due corsie. Soltanto la presenza di tale ostacolo ha così potuto evitare la fuoriuscita dal campo stradale dell’autovettura, o quantomeno l’invasione della corsia di contromano, sfuggendo ad una possibile collisione frontale dalle conseguenze facilmente intuibili.
Anche a prescindere dal tasso alcolemico riscontrato, dalla dinamica dell’incidente è dunque incontestabile che il ricorrente ha provocato un accresciuto pericolo per la sicurezza delle persone.
In siffatte circostanze, ritenuta la colpa imputabile all’insorgente, si impone l’adozione di una misura amministrativa che, forzatamente, deve consistere nella revoca della licenza di condurre.
4. Il ricorrente, impiegato, sostiene di avere imperiosa necessità di condurre un veicolo a motore per ragioni d'ordine professionale.
4.1. La giurisprudenza riconosce la necessità professionale con estrema riserva e soltanto quando il mezzo meccanico costituisce, per così dire, il posto di lavoro per l'amministrato (DTF 122 II 24, 123 II 574) o quando il fatto di non poter guidare gli comporterebbe perdite di guadagno consistenti e costi rilevanti (Schauffauser, op. cit., n. 2441 ss.). Allorché si tratta di valutare se sussista un bisogno professionale di condurre veicoli a motore, deve essere rispettato il principio di proporzionalità. Occorre quindi tenere in considerazione in che misura il conducente è, rispetto ad altri utenti, maggiormente toccato dalla revoca della licenza a seguito delle sue necessità professionali. La questione se il bisogno professionale giustifichi una riduzione della durata minima deve essere esaminata nell'ambito di una valutazione globale di tutti gli elementi importanti per determinare la durata della misura. Spetta all'autorità cantonale stabilire se ed in quale misura al ricorrente è concretamente necessaria la licenza di condurre per l'espletamento della propria attività professionale (DTF 123 II 572, cons. 2c).
4.2. Per l'insorgente la necessità della licenza di condurre per motivi professionali è ben lungi dall'essere assoluta ai sensi della giurisprudenza in materia. In particolare, la sua situazione non è certamente paragonabile a quella di chi perderebbe altrimenti la possibilità di conseguire l'intero reddito, o una parte essenziale dello stesso, come potrebbe essere ad esempio il caso di un autista professionale. Anche ammettendo le difficoltà alle quali il ricorrente andrebbe incontro, va tuttavia precisato che avrebbe comunque la possibilità di far capo ai mezzi pubblici (autopostale) o ad un ciclomotore (chiedendolo in prestito o noleggiandolo), di ricorrere all'aiuto di conoscenti oppure, verosimilmente, di concordare sul posto di lavoro differenti modalità di impiego, per una durata temporale limitata.
In quanto esposto dall'insorgente si possono quindi ravvisare unicamente gli inconvenienti, talvolta gravi, che suole comportare la revoca della licenza di condurre e che fanno parte della funzione anche afflittiva di questa misura, voluta dal legislatore come mezzo per dissuadere da ulteriori infrazioni alle norme della circolazione stradale. Tali inconvenienti, anche se ciò dovesse essere oneroso per l'interessato, possono comunque essere mitigati mediante gli accorgimenti a cui si è accennato in precedenza.
5. Tenuto conto della gravità delle infrazioni commesse dal ricorrente, della colpa che gli è imputabile e del fatto che non può invocare una necessità professionale in senso stretto di guidare veicoli a motore, la durata di due mesi e quindici giorni del provvedimento di revoca, appare del tutto conforme al diritto e rispettosa del principio di proporzionalità. La stessa trova quindi conferma anche in questa sede.
6. Stante quanto precede, il ricorso deve pertanto essere respinto. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 6 CEDU; 16 cpv. 2 e 3, 17 cpv. 1 lett. b, 31 cpv. 2, 32 cpv. 2, 51, 55 cpv. 1 LCStr; 2 cpv. 2, 30 cpv. 2, 33 cpv. 2, 138 OAC; 10 cpv. 2 LALCStr; 2, 3, 18, 28, 43, 46, 60 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia e le spese, per complessivi fr. 1'000.-, sono poste a carico del ricorrente.
3. Contro la presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna nel termine di 30 giorni dall’intimazione.
4. Intimazione a:
__________
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario