Incarto n. 52.2003.176
Lugano
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Stefano Rossi, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 2 giugno 2003 di
__________
Contro
La decisione 13 maggio 2003, n. 2102, del Consiglio di Stato, che ha respinto l’impugnativa presentata dall’insorgente avverso la risoluzione 11 marzo 2003 con cui il municipio di __________ ha revocato l’ordine di sospensione lavori decretato il 6 marzo 2003 per l’esecuzione di alcune opere edilizie sul mappale n. __________ RF, di proprietà di __________ e __________;
viste le risposte:
- 5 giugno 2003 di __________ e __________;
- 11 giugno 2003 del Consiglio di Stato;
- 17 giugno 2003 del municipio di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che __________ e __________, qui resistenti, sono proprietari della casa d’abitazione che sorge sul fondo n. __________ RF di __________;
che il 7 aprile 1992 essi hanno ottenuto dal municipio il permesso di trasformare il loro garage in un locale abitabile;
che il 16 marzo 1993 hanno chiesto al municipio il rinnovo del permesso citato, ottenendo la relativa autorizzazione il 29 aprile 1993;
che il 13 aprile 1995 __________ e __________ hanno comunicato al municipio la loro intenzione di iniziare i lavori di costruzione ai primi di maggio; trattandosi di una ristrutturazione interna parte dei lavori sarebbero stati eseguiti da loro stessi;
che il 6 marzo 2003, __________, agendo quale vicesindaco di __________ in sostituzione del sindaco, ha ordinato ai coniugi __________ la sospensione dei lavori in corso sulla loro proprietà, ritenendoli abusivi;
che il 7 marzo 2003 quest’ultimi sono tempestivamente insorti contro questa decisione dinanzi al Consiglio di Stato, chiedendone l’annullamento;
che nella sua seduta del 10 marzo 2003 il municipio ha tuttavia risolto di non ratificare l’ordine di sospensione dei lavori emanato da __________;
che pertanto l’11 marzo 2003, avendo verificato l’esistenza di una regolare licenza edilizia per l’esecuzione dei lavori in atto, il municipio ha revocato il suddetto ordine, diffidando nel contempo i resistenti a volerli terminare entro il 30 settembre 2003; contemporaneamente __________ e __________ hanno ritirato il loro ricorso dinanzi al Consiglio di Stato;
che con giudizio 13 maggio 2003, il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento di revoca, respingendo l’impugnativa presentata contro di esso da __________; in sostanza, il Governo non ha ritenuto che la licenza edilizia 29 aprile 1993 fosse perenta, i lavori di costruzione essendo infatti iniziati prima dei due anni dal suo rilascio;
che contro il predetto giudizio governativo, __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l’annullamento; ritenendo che i lavori di costruzione sarebbero iniziati soltanto nel maggio 1995, l’insorgente ribadisce la perenzione della licenza edilizia e chiede l’inoltro di una domanda di costruzione in sanatoria;
che all’accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato senza formulare osservazioni; ad identica conclusione giungono i resistenti e il municipio con argomentazioni che saranno riprese, se del caso, più avanti;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall’art. 208 cpv. 1 LOC;
che la legittimazione del ricorrente è certa (art. 43 PAmm); il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti senza istruttoria (art. 18 PAmm);
che con il giudizio qui impugnato, il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento 11 marzo 2003, con cui il municipio ha revocato l’ordine di sospensione dei lavori 6 marzo 2003 ed ha diffidato __________ e __________ a terminarli entro il 30 settembre 2003;
che nella misura in cui l’impugnativa del ricorrente è rivolta contro la diffida a terminare i lavori, il ricorso dinanzi al Consiglio di Stato andava dichiarato irricevibile;
che infatti la diffida in questione non è assimilabile a una vera e propria decisione amministrativa, ovvero ad un atto mediante il quale l’autorità, statuendo su un caso concreto e individuale, definisce, d’imperio, in modo vincolante e unilaterale, diritti o doveri spettanti al singolo amministrato in base al diritto pubblico (Imboden Rhinow, Schweiz. Verwaltungsrechtsprechung V ed. n. 35 BI e II e lett. c);
che l’indicazione delle vie di ricorso non può conferirgli carattere di decisione impugnabile essendo tale presupposto inderogabilmente stabilito dalla legge (art. 34 cpv. 5 PAmm) e quindi sottratto alla disposizione delle parti;
che anche le censure mosse alla revoca dell’ordine di sospensione lavori andavano dichiarate irricevibili già dinanzi al Consiglio di Stato;
che infatti, giusta l’art. 118 cpv. 3 LOC, il sindaco cura l’esecuzione delle risoluzioni municipali, vigila sull’attività dei dipendenti e, nei casi urgenti, prende i necessari provvedimenti, sottoponendo il suo operato, non appena possibile, alla ratifica del municipio;
che in caso di assenza, il sindaco è supplito dal vicesindaco (art. 120 LOC), nei casi urgenti da qualsiasi municipale (art. 121 LOC);
che in sostanza la LOC subordina la validità dei provvedimenti d’urgenza alla successiva ratifica del municipio;
che l’ordine di sospensione lavori 6 marzo 2003 è stato adottato dal ricorrente in qualità di vicesindaco, nell’ambito delle sopracitate competenze d’urgenza;
che nel corso della seduta 10 marzo 2003, il municipio ha tuttavia deciso di non ratificare l’ordine di sospensione lavori, ritenendo che i lavori in corso sul fondo dei resistenti fossero validamente autorizzati;
che la risoluzione con la quale il municipio ha deciso di non ratificare l’ordine di sospensione dei lavori non è stata impugnata;
che pertanto, difettando della necessaria ratifica, l’ordine è formalmente decaduto, perdendo qualsiasi forza vincolante nei confronti delle parti e di terzi;
che la mancata ratifica comporta l’inesistenza giuridica dell’atto che doveva convalidare, da ciò deriva che l’atto non ratificato è da considerare nullo;
che la nullità di una decisione deve essere rilevata d’ufficio dall’autorità adita con il ricorso;
che essendo incapace di modificare concretamente la situazione giuridica del destinatario o di terzi - in quanto volta a revocare una decisione nulla - la revoca dedotta in giudizio va assimilata ad una decisione inefficace e pertanto non costituisce una decisione impugnabile;
che l’indicazione (errata) della facoltà di impugnare il provvedimento, non conferisce allo stesso carattere di decisione impugnabile, in quanto non supplisce al difetto delle caratteristiche stabilite inderogabilmente dalla legge agli art. 5 PA e 1 PAmm;
che semmai ciò permetterà di esentare il ricorrente dal pagamento della tassa di giustizia e delle spese;
che il ricorrente avrebbe semmai dovuto impugnare tempestivamente la risoluzione municipale che ha negato la ratifica dell’ordine di sospensione lavori, dato che in qualità di vicesindaco egli non ne poteva certamente ignorare l’esistenza;
che di conseguenza, già dinanzi al Consiglio di Stato il gravame difettava di una decisione impugnabile ai sensi dell’art. 5 PA; l’impugnativa dinanzi al Governo cantonale andava pertanto dichiarata irricevibile;
che sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va respinto e la decisione governativa confermata - seppure con altre motivazioni - senza tuttavia entrare nel merito delle censure addotte nel gravame;
che in quanto confinante, resta impregiudicata la facoltà per il ricorrente di sollecitare il municipio con un reclamo, affinché si pronunci con decisione impugnabile in merito alla legalità dei lavori di costruzione eseguiti dai resistenti sul loro fondo e in particolare se gli stessi siano stati tempestivamente iniziati;
che visto l’esito, non si prelevano spese e tasse di giustizia (art. 28 PAmm); non si assegnano ripetibili al municipio di __________ in quanto non si è avvalso di un legale iscritto al registro cantonale;
Per questi motivi,
visti gli art. 5 PA; 46, 118, 120, 121, 208 LOC; 1, 3, 18, 28, 31, 34, 57, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano né tasse di giustizia né spese.
3. Intimazione a:
__________
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario