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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 03.09.2003 52.2003.172

3. September 2003·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,003 Wörter·~5 min·2

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 52.2003.172  

Lugano 3 settembre 2003  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 26 maggio 2003 di

__________  

contro  

la decisione 13 maggio 2003 del Consiglio di Stato (n. 2111) che dichiara irricevibile il ricorso presentato dall’insorgente avverso la decisione 10 aprile 2003 con cui la Divisione ambiente del Dipartimento del territorio ha disposto l'esecuzione sostitutiva dell'ordine 8 novembre 1996 di sgomberare i veicoli inservibili, i rottami ed i copertoni usati depositati sui mappali n. __________ e __________ RFD di __________;

viste le risposte:

-           6 giugno 2003 del Dipartimento del territorio, Divisione dell’ambiente;

-         11 giugno 2003 del Consiglio di Stato;

-         13 giugno 2003 del municipio di __________;

preso atto delle osservazioni 23 giugno 2003 di __________,

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                         che con decisione 8 novembre 1996 il Dipartimento del territorio aveva ordinato ad __________ di sgomberare e consegnare, entro il 31 gennaio 1997, ad un centro di raccolta autorizzato tutti i veicoli inservibili, i rottami ed i copertoni usati, che erano depositati sui mappali n. __________ e __________ RF di __________, di proprietà del ricorrente, e sui mappali n. __________ e __________ RF, di proprietà del comune;

                                         che il termine per l'esecuzione dell’ordine di sgombero è stato prorogato al 30 novembre 1997 in quanto il ricorrente si era impegnato a costruire un capannone per depositarvi gli oggetti da sgomberare;

                                         che il capannone non è mai stato realizzato;

                                         che il 17 aprile 2002 il Dipartimento del territorio ha diffidato inappellabilmente il ricorrente ad eseguire l'ordine di sgombero dei veicoli depositati sui mappali n. __________, __________ e __________ RF, entro un termine di 15 giorni, con la comminatoria dell'esecuzione d’ufficio a spese dell’obbligato in caso d'inosservanza;

                                         che il ricorrente ha lasciato trascorrere anche questo termine senza dar seguito all’ordine impartitogli;

                                         che il 10 aprile 2003 la Divisione ambiente del Dipartimento del territorio ha avvertito il ricorrente che a partire dal 5 maggio 2003 la ditta __________ avrebbe proceduto allo sgombero dei veicoli inservibili dai mappali n. __________ RF, di proprietà dello Stato, ed __________ RF, dando facoltà al ricorrente di depositare sul mappale n. __________ RF i veicoli ancora utilizzabili;

                                         che con giudizio 13 maggio 2003 il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile il ricorso interposto da __________ contro la predetta risoluzione, non potendosi rimettere in discussione un provvedimento d’esecuzione di una decisione cresciuta in giudicato formale;

                                         che contro il predetto giudizio governativo __________ insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l’annullamento e postulando la sospensione dell’esecuzione sostitutiva; in pratica, sostiene che i veicoli da sgomberare sarebbero tuttora commerciabili sotto forma di pezzi d'occasione;

                                         che il 27 maggio 2003 il ricorrente ha segnalato al Tribunale cantonale amministrativo che un incaricato del Dipartimento del territorio l'aveva nel frattempo obbligato ad allontanare 15 veicoli dal terreno (part. n. __________ RF) antistante la sua officina;

                                         che il ricorso è avversato dal Consiglio di Stato, dal Dipartimento del territorio e dal municipio, che non formulano particolari osservazioni;

considerato,                   in diritto

                                         che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data (art. 124 lett. f LALIA), la legittimazione attiva del ricorrente certa e la tempestività dell’impugnativa sicura (art. 46 cpv. 1 PAmm): il gravame è pertanto ricevibile in ordine;

                                         che il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm);

                                         che, giusta l'art. 34 cpv. 1 PAmm, l'autorità amministrativa esegue le proprie decisioni; ove non si tratti del pagamento di una somma di denaro, l'esecuzione forzata, soggiunge la norma, ha luogo d'ufficio a spese dell'obbligato o mediante coercizione diretta (cpv. 3);

                                         che con il termine d'esecuzione d'ufficio o sostitutiva (ordinaria) si intende l'insieme degli atti con cui l'autorità o i suoi incaricati adempiono un'obbligazione in luogo e a spese dell'obbligato quando questi non provvede direttamente ad eseguire una decisione a lui notificata (DTF 105 Ib 343 consid. 4b; RDAT 2000 II n. 16; Adelio Scolari, Diritto amministrativo, parte generale, II. ed., n. 987 seg. e riferimenti; Max Imboden René Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, V. ed., N. 52, B I e IV);

                                         che l'esecuzione sostitutiva ordinaria deve essere preceduta, salvo in casi d'urgenza, da una diffida ad adempiere l'ordine impartito entro un breve termine (art. 41 cpv. 2 e 3 PA; art. 34 cpv. 5 Pamm; cfr. RDAT I-1998 N. 17);

                                         che la decisione di esecuzione sostitutiva ordinaria è di principio impugnabile soltanto per motivi concernenti direttamente l'esecuzione stessa o in caso di violazione di diritti inalienabili ed imprescrittibili; contro di essa non sono invece proponibili eccezioni volte a rimettere in discussione la decisione da eseguire (M. Borghi / G. Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 34 n. 5 c e rimandi);

                                         che le generiche contestazioni sollevate dall'insorgente sono esclusivamente volte a rimettere in discussione l'ordine di sgombero impartito nel lontano 1996, procrastinandone ulteriormente l'esecuzione effettiva; irricevibili sono in particolare le contestazioni sollevate in relazione al preventivo di spesa (RDAT 1992 II N 20; M. Borghi / G. Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, op. cit., ad art. 34 PAmm, n. 6);

                                         che nella misura in cui il provvedimento qui in esame è riferito al mappale n. __________ RF, il rigetto in ordine dell'impugnativa inoltrata da __________ al Consiglio di Stato non presta il fianco a critiche; l'ordine di sgombero è esecutivo ed il ricorrente è stato invano diffidato ad eseguirlo;

                                         che lo sgombero dal mappale n. __________ RF (strada dismessa occupata abusivamente dal ricorrente) è già stato eseguito; entro questi limiti il ricorso è addirittura privo d'oggetto;

                                         che in esito alle considerazioni che precedono il ricorso va pertanto respinto, ponendo a carico del ricorrente soccombente la tassa di giustizia (28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 124 lett. f LALIA; 2, 3, 18, 28, 34, 41, 46, 47, 60 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 600.- è posta a carico del ricorrente.

                                      3.   Intimazione a:

  __________

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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