Skip to content

Ticino Tribunale cantonale amministrativo 02.07.2003 52.2003.17

2. Juli 2003·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·2,443 Wörter·~12 min·4

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 52.2003.17  

Lugano 2 luglio 2003  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi e Werner Walser

segretario:

Thierry Romanzini, vicecancelliere

statuendo sul ricorso  14 gennaio 2003 di

__________, __________, patrocinato dall'avv. __________, __________,  

contro  

la risoluzione 17 dicembre 2002 (n. 6185) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 14 novembre 2002 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione, in materia di revoca di un permesso di dimora;

viste le risposte:

-    21 gennaio 2003 del Dipartimento delle istituzioni,

-    28 gennaio 2003 del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   a) Il cittadino turco __________ (1980) è entrato in Svizzera il 7 luglio 1998, richiedendo l'asilo.

Il 14 gennaio 1999, il ricorrente si è sposato a Pregassona con la connazionale __________ (1979), titolare dal 1997 di un permesso di dimora giusta l'art. 7 vLAsi (ricongiungimento famigliare con il padre, che aveva ottenuto l'asilo in Svizzera).

Il 14 aprile 1999, l'Ufficio federale dei rifugiati (UFR) ha respinto la domanda d'asilo di __________, ammettendolo tuttavia provvisoriamente nel canton Ticino a seguito del matrimonio con una persona al beneficio dello statuto di rifugiata (art. 3 cpv. 3 vLAsi).

In data 8 settembre 1999, la Sezione di permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni ha rilasciato al ricorrente un permesso di dimora annuale giusta l'art. 38 OLS, in seguito regolarmente rinnovato, l'ultima volta fino al 6 luglio 2003. Il 14 settembre 1999 il dipartimento ha comunicato all'UFR che con il rilascio di un permesso di dimora, la procedura d'asilo di __________ era conclusa.

Il 13 marzo 2000 è nato __________, posto anch'esso al beneficio di un permesso di dimora.

b) Durante il suo soggiorno in Svizzera, __________ è rimasto diverse volte disoccupato e ha interessato le autorità amministrative e giudiziarie.

Il 15 giugno 2000, la Sezione della circolazione gli ha revocato la licenza di allievo conducente durante sei mesi.

Con decreto d'accusa 4 settembre 2000, il Procuratore pubblico lo ha condannato a 10 giorni di arresto, sospesi condizionalmente con un periodo di prova di 1 anno, e a una multa di fr. 300.–, per circolazione nonostante la revoca della licenza per allievo conducente.

Il 10 giugno 2002, la moglie del ricorrente si è trasferita insieme al figlio presso la __________ a __________, perché il marito la maltrattava. Dieci giorni dopo, essa ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano l'adozione di misure protettrici dell'unione coniugale. Nel corso dell'udienza svoltasi il 17 luglio successivo, il Pretore ha - tra l'altro - riconosciuto a __________ un diritto di visita sorvegliato al figlio __________ in ragione di una volta la settimana presso la __________.

Con decreto d'accusa 29 luglio 2002, il Procuratore pubblico ha condannato __________ a una multa di fr. 200.– per vie di fatto, per aver schiaffeggiato la moglie nel corso del mese di aprile 2002.

                                  B.   Il 14 novembre 2002 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha revocato il permesso di dimora a __________ e gli ha fissato un termine con scadenza il 31 dicembre 2002 per lasciare il territorio cantonale.

L'autorità ha ritenuto che con la separazione dei coniugi fosse venuto a mancare lo scopo per il quale il permesso di dimora annuale era stato concesso (ricongiungimento famigliare). Ha rilevato pure che l'interessato era stato condannato per vie di fatto nei confronti della moglie e che era al beneficio di un diritto di visita sorvegliato al figlio.

La decisione è stata resa in applicazione degli art. 4, 9, 12, 16 LDDS; 38 e 39 OLS; 8 ODDS.

                                  C.   Con giudizio 10 dicembre 2002 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da __________.

L'Esecutivo cantonale ha ritenuto che il ricorrente, non vivendo più insieme alla moglie, non potesse conservare il permesso di dimora che aveva ottenuto a titolo di ricongiungimento famigliare giusta gli art. 38 e 39 OLS, non essendovi nemmeno elementi concreti circa una possibile ripresa della comunione domestica.

Il Governo ha pure rilevato che l'interessato adempiva le condizioni per l'espulsione (art. 10 cpv. 1 lett. a e b LDDS), perché non si era comportato bene durante il suo soggiorno in Svizzera e ha considerato esigibile il suo rientro in Turchia, dove vivono i genitori e il fratello.

Inoltre, secondo l'autorità inferiore, appariva dubbio che il ricorrente potesse prevalersi della protezione della vita famigliare sancita dall'art. 8 CEDU, perché beneficiava solo di un diritto di visita sorvegliato al figlio di un'ora la settimana. Il Governo ha in ogni modo soggiunto che l'interesse pubblico ad allontanare il ricorrente a causa del suo comportamento era in ogni caso prevalente rispetto al suo interesse di soggiornare nel nostro cantone, in quanto egli poteva mantenere le relazioni con il figlio __________ anche dall'estero.

                                  D.   Contro la predetta pronunzia governativa, __________ si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento.

Contesta che le condizioni per revocare il suo permesso di dimora siano adempiute.

Innanzitutto non esclude di riconciliarsi con la moglie, addebitando la separazione alle ingerenze dei genitori della stessa.

Ritiene poi che lo si potrebbe rimproverare unicamente per la condanna a suo carico per vie di fatto, affermando tuttavia di essersi già pentito per quanto successo, pagando la multa e chiedendo scusa alla moglie.

Asserisce che il suo rientro in Turchia rischia di compromettere l'esercizio del suo diritto di visita al figlio __________, per motivi finanziari e per le difficoltà che egli incontrerebbe con le autorità elvetiche rientrando nel nostro Paese a seguito della revoca del suo permesso di soggiorno.

Inoltre, la sua presenza nel nostro Paese sarebbe necessaria per portare a termine la causa pendente in Pretura.

Chiede di concedere l'effetto sospensivo al ricorso.

                                  E.   All'accoglimento del gravame si oppongono sia il dipartimento sia il Consiglio di Stato con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   1.1. In materia di diritto degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime possono essere impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (art. 10 lett. a LALPS).

1.2. A ben guardare, la decisione 14 novembre 2002 adottata dal dipartimento si configura alla stregua di una vera e propria revoca del permesso valido sino al 6 luglio 2003, che __________ deteneva in quel momento. Contro questo genere di provvedimenti è, in linea di principio, ammissibile il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (v. art. 101 lett. d in relazione con l'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG). Di conseguenza, anche la competenza di questo Tribunale a statuire in merito all'impugnativa inoltrata dall'insorgente è data.

1.3. Il gravame in oggetto, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è ricevibile in ordine e può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).

                                   2.   2.1. L'art. 9 cpv. 2 lett. b LDDS dispone che il permesso di dimora può essere revocato, tra l'altro, quando non venga adempiuta una condizione imposta all'atto della sua concessione. Gli impegni assunti dallo straniero nel corso della procedura di autorizzazione e le dichiarazioni da lui fatte, segnatamente in merito allo scopo della dimora, si considerano come condizioni impostegli dall'autorità (art. 10 cpv. 3 ODDS).

2.2. L'art. 38 cpv. 1 OLS dispone che l'autorità cantonale di polizia degli stranieri può autorizzare lo straniero (dimorante) a farsi raggiungere in Svizzera dal coniuge e dai figli sotto i 18 anni, non coniugati, di cui deve prendersi cura.

Giusta l'art. 39 cpv. 2 OLS, lo straniero può essere autorizzato a farsi raggiungere dalla famiglia senza termine d'attesa se la sua dimora e, se del caso, la sua attività lucrativa appaiono stabili (a), abiterà con la famiglia e dispone di un alloggio conveniente (b), dispone di sufficienti mezzi finanziari per mantenere la famiglia (c) ed è assicurata la cura dei figli che ancora abbisognano dei genitori (d).

Per analogia con l'art. 17 cpv. 2 LDDS (coniuge straniero di un domiciliato), è necessario che la comunione coniugale esista sia giuridicamente, sia di fatto (cfr. "Istruzioni e commenti sull'entrata, la dimora e il domicilio degli stranieri in Svizzera", n. 643, emanate dall'UFDS, stato giugno 2000).

                                   3.   In concreto, si rileva che in data 8 settembre 1999 la Sezione di permessi e dell'immigrazione ha rilasciato al ricorrente un permesso di dimora annuale giusta l'art. 38 OLS per vivere in comunione coniugale con __________, dalla quale ha poi avuto un figlio.

È incontestato che __________ vive separata dal marito dal giugno 2002, quando si è trasferita insieme al figlio __________ presso la __________ a __________ a seguito dei maltrattamenti che il coniuge le infliggeva. La separazione dura tuttora (ricorso ad 2, pag. 4). Pertanto, le condizioni imposte al momento del rilascio del permesso di dimora al ricorrente non sono più adempiute.

I motivi che avrebbero condotto alla disunione della coppia non sono determinanti: che il ricorrente addebiti la separazione ai genitori della moglie rafforza però i dubbi esistenti su un'ipotetica ripresa della comunione domestica (v. anche la procedura relativa alle misure di protezione dell'unione coniugale ancora pendente, in particolare verbale 11 luglio 2002 di udienza di discussione cautelare e di merito).

                                   4.   Occorre ora verificare la proporzionalità del provvedimento di revoca del permesso pronunciato dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione.

4.1. In materia di ritiro dei permessi accordati a stranieri, la LDDS conferisce all'autorità amministrativa un ampio margine di apprezzamento, censurabile - perlomeno da parte di questo Tribunale - soltanto quando la stessa sconfina con la propria decisione in un eccesso o in un abuso di potere (cfr. DTF 112 Ib 478).

4.2. Nel 1999, __________ è stato autorizzato a soggiornare in Svizzera unicamente per aver sposato una connazionale titolare di un permesso di dimora. Durante il suo soggiorno, egli ha denotato una certa instabilità professionale, cambiando diversi posti di lavoro e rimanendo disoccupato. Quand'anche, come e gli pretende, fosse stata la moglie a pretendere sistematicamente che egli cambiasse posto di lavoro per motivi logistici o di orario, ciò nulla cambia alla situazione. Benché tali aspetti non siano particolarmente gravi, vanno comunque presi in considerazione per valutare la capacità dell'insorgente di adattarsi all'ordinamento elvetico.

Durante il suo soggiorno in Svizzera il ricorrente ha pure interessato le autorità amministrative e giudiziarie penali. Il 4 settembre 2000, il Procuratore pubblico lo ha condannato a 10 giorni di arresto, sospesi condizionalmente con un periodo di prova di 1 anno, e a una multa di fr. 300.–, per circolazione nonostante la revoca della licenza per allievo conducente durante sei mesi. Con decreto d'accusa 29 luglio 2002, il Procuratore pubblico lo ha nuovamente condannato a una multa di fr. 200.–, per vie di fatto, perché aveva schiaffeggiato la moglie.

Da tali fatti si deduce che l'insorgente non si è ben integrato nel tessuto sociale elvetico.

4.3. Per quanto riguarda l'interesse privato del ricorrente a conservare il suo permesso di dimora, segnatamente in merito alle relazioni con __________ (3 anni), il diritto di visita può essere di regola esercitato anche quando il genitore vive all'estero, adattandone se del caso la durata e la frequenza in virtù di tale circostanza. Non è infatti necessario che il genitore al beneficio del diritto di visita e suo figlio vivano nello stesso Paese; si deve comunque tener conto dell'intensità della relazione tra gli stessi e della distanza che li separa (STF 21 giugno 2002, 2A.521/2001, consid. 4.2.).

Il ricorrente beneficia soltanto di un diritto di visita sorvegliato su __________. Egli trascorre con suo figlio un'ora la settimana presso la __________ a __________ (v. pto 2 del decreto supercautelare 17 luglio 2002 della Pretura del Distretto di __________; scritto 25 settembre 2002 dell'istituto alla Pretura di __________). Anche se il suo diritto di visita dovesse essere esteso, se ne deduce tutt'al più l'esistenza di una relazione ordinaria tra padre e figlio.

È innegabile che la partenza all'estero dell'insorgente renderebbe l'esercizio di tale diritto difficoltoso anche dal profilo economico. Ciò non creerebbe tuttavia ostacoli tali da renderlo impossibile nell'ambito di soggiorni turistici, visto che può essere diversamente regolato a seguito delle mutate circostanze (art. 273 cpv. 3 CC).

4.4. In simili evenienze, l'interesse privato del ricorrente a trattenersi nel nostro Paese non prevale su quello, pubblico, al suo allontanamento. L'interessato non si trova da molto tempo in Svizzera, non ha stretti legami con il nostro Paese dove non è riuscito ad integrarsi. Inoltre egli è ancora giovane e ha i suoi legami culturali e i suoi famigliari in Turchia, dove è nato e cresciuto e risiedeva prima di giungere in Ticino.

Come indicato in precedenza, la revoca del permesso di dimora all'insorgente non gli impedisce in modo intollerabile l'esercizio del suo diritto di visita al figlio __________, che può essere esercitato dalla Turchia, dal momento che egli non pretende che sia impossibile risiedere nuovamente nel suo Paese d'origine. Non sono le sue asserite difficoltà a entrare in Svizzera che permettono di ritenere il contrario: egli non è infatti colpito da divieto d'entrata. Tanto meno che egli debba partecipare alla causa in Pretura contro la moglie: nulla gli impedisce di farsi rappresentare o di chiedere un nulla osta per tale motivo.

4.5. La Sezione dei permessi e dell'immigrazione non ha pertanto disatteso le disposizioni legali invocate. Difatti, la decisione censurata non procede da un esercizio abusivo del potere di apprezzamento che la legge riserva all'autorità di polizia degli stranieri in ordine alla valutazione dell'adeguatezza della misura adottata.

                                   5.   Tenuto conto che la decisione di revocare il permesso di dimora all'insorgente scaturisce da una corretta ponderazione tra l'interesse dello straniero a continuare a risiedere in Svizzera e l'interesse pubblico contrario, ne consegue che, anche qualora egli fosse legittimato ad invocare la protezione della vita famigliare sancita dall'art. 8 CEDU in virtù del legame con suo figlio, la censura andrebbe respinta.

                                   6.   Stando così le cose, l'insorgente non può pretendere nemmeno di ottenere il rinnovo del permesso di dimora alla sua scadenza.

                                   7.   In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso dev'essere respinto.

Con l'emanazione del presente giudizio, la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso diviene priva di oggetto.

La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 1, 4, 9 LDDS; 8 e 10 ODDS; 38 e 39 OLS; 8 CEDU; 100 cpv. 1 lett. b n. 3, 101 lett. d OG; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 47, 60, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 800.–, sono a carico del ricorrente.

                                   3.   Contro la presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.

                                      4.   Intimazione a:

  __________

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

52.2003.17 — Ticino Tribunale cantonale amministrativo 02.07.2003 52.2003.17 — Swissrulings