Skip to content

Ticino Tribunale cantonale amministrativo 22.07.2003 52.2003.160

22. Juli 2003·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,805 Wörter·~9 min·1

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 52.2003.160-162  

Lugano 22 luglio 2003  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Werner Walser, Raffaello Balerna, quest'ultimo in sostituzione del giudice Stefano Bernasconi, impedito;

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sui ricorsi

a)       b)

15 maggio 2003 di __________ patrocinato da: avv. __________   19 maggio 2003 della __________ patrocinata da: avv. __________  

contro  

la decisione 29 aprile 2003 (n. 1825) del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa presentata dalla Farmacia del __________ avverso la risoluzione 17 dicembre 2002 con cui il municipio di __________ le ha negato il permesso di costruire uno stabile d'appartamenti sulla part. n. __________ RF;

viste le risposte:

-    27 maggio 2003 del Consiglio di Stato;

-    28 maggio 2003 della Farmacia del __________;

al ricorso sub a)

-    27 maggio 2003 del Consiglio di Stato;

-    27 maggio 2003 di __________;

-    28 maggio 2003 di __________ e della comunione ereditaria __________;

-    23 giugno 2003 del municipio di __________;

al ricorso sub b)

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   La ricorrente __________ (__________) è proprietaria di un fondo (part. n. __________ RF), situato a __________, lungo via __________. L'accesso veicolare al fondo è dato da un varco della recinzione, situato appena oltre l'intersezione fra via __________ ed una strada privata a fondo cieco (part. n. __________ RF).

                                         Il 7 maggio 2002 la ricorrente ha chiesto al municipio il permesso di costruire sul suo fondo uno stabile di 11 appartamenti, dotato di un'autorimessa sotterranea per 23 auto, collegata alla strada pubblica attraverso l’accesso esistente.

                                         Il municipio ha chiesto alla ricorrente di spostare l'accesso all'autorimessa per motivi di polizia e di sicurezza, rispettivamente perché contrario agli obiettivi del piano particolareggiato, che prevede di realizzare una fascia alberata lungo via __________. Dando seguito alla richiesta, la __________ ha spostato l’accesso, facendolo sfociare sulla strada privata di cui si è detto sopra.

                                         Alla domanda si sono opposti i vicini qui resistenti, fra cui il ricorrente __________, contestando l'intervento dal profilo della sufficienza dell'accesso e da altri punti di vista, che non occorre qui menzionare.

                                  B.   Con decisione 17 dicembre 2002 il municipio ha respinto la domanda di costruzione, ritenendo che il fondo fosse privo di un accesso sufficiente, poiché non dispone di un diritto di passo sulla strada privata (part. n. __________ RF), mentre l’accesso diretto su via __________ sarebbe precluso a nuove costruzioni. Le opposizioni dei vicini sono state accolte senza ulteriore motivazione.

                                  C.   Con giudizio 29 aprile 2003 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo a sua volta l'impugnativa contro di esso inoltrata dalla __________.

                                         Anche il Governo ha ritenuto che l'accesso all'immobile, previsto attraverso una strada privata, su cui la ricorrente non dispone di alcun diritto di passo, non rispondesse alle esigenze poste dall'art. 19 cpv. 2 LPT. La previsione del PR e del piano particolareggiato di trasformare la strada privata in una strada di servizio aperta al pubblico non darebbe sufficienti garanzie di poter effettivamente disporre dell'accesso al termine dei lavori di costruzione. Soluzioni alternative non entrerebbero in considerazione poiché non sono state oggetto di pubblicazione.

                                  D.   Contro il predetto giudizio governativo insorgono davanti al Tribunale cantonale amministrativo tanto la __________, quanto l'opponente __________.

                                         a) La __________ rileva anzitutto che la decisione del municipio non stabilisce in che misura le opposizioni sono state accolte. Già per questo motivo il giudizio del Consiglio di Stato andrebbe annullato, rinviando gli atti all'istanza inferiore.

                                         Nel merito, l'insorgente sostiene invece di avere un diritto acquisito sull'attuale accesso su via __________. Il diniego della licenza, prosegue, sarebbe inoltre sproporzionato, ben potendosi concedere un accesso provvisorio in attesa della conclusione della procedura di espropriazione della strada privata e della striscia di terreno che verrebbe sottratta al suo fondo per allargarla.

                                         b) __________ contesta invece l'ammontare dell'indennità per ripetibili accordatagli dal Consiglio di Stato (fr. 100.-), reputandolo inadeguato.

                                  E.   All'accoglimento del ricorso della __________ si oppongono il Consiglio di Stato, il municipio ed i vicini qui resistenti, che contestano le tesi dell'insorgente con argomenti di cui si dirà qui appresso.

                                         Al ricorso di __________ si oppone invece il Consiglio di Stato, mentre la __________ si rimette al giudizio del Tribunale cantonale amministrativo.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. La legittimazione attiva degli insorgenti è certa. I ricorsi, tempestivi, sono dunque ricevibili in ordine (art. 18 PAmm). Essendo fondati sul medesimo complesso di fatti, possono essere evasi con un unico giudizio (art. 51 PAmm) senza istruttoria (art. 18 PAmm).

                                   2.   Ricorso __________

                                         2.1. L'autorizzazione a costruire può essere rilasciata solo se il fondo è urbanizzato (art. 22 cpv. 2 lett. b LPT). Un fondo è urbanizzato solo se dispone, fra l’altro, di un accesso sufficiente ai fini della prevista utilizzazione (art. 19 cpv. 1 LPT).

                                         L'esigenza di un accesso sufficiente si riallaccia a considerazioni di polizia del traffico, sanitaria e del fuoco. L'accesso deve essere tale da non compromettere la sicurezza della circolazione stradale e la fluidità del traffico. Deve inoltre garantire ai mezzi di soccorso la possibilità di accedere liberamente al fondo. Il requisito è soddisfatto quando l'accesso è assicurato di fatto e di diritto. L'accesso deve pertanto già esistere od essere concretamente realizzato al momento in cui vengono portati a compimento i lavori di costruzione dell'edificio o dell'impianto che ne viene servito. Esso deve inoltre essere a disposizione degli utenti della costruzione, che devono essere legittimati ad utilizzarlo per accedervi (RDAT 1994 n. 42; STA 3.5.2002 in re __________, consid. 2.1; DFGP, Commento alla LPT, ad art. 19 n. 12; Jomini, Commentaire de la LAT, ad art. 19 n. 18 seg.; Zimmerli, Das Baugesetz des Kt. Aargau, § 156 n. 8b; Scolari, Commentario, IIa ed., ad art. 77 LALPT, n. 569 seg.).

                                         2.2. Nell'evenienza concreta, è innegabile che la ricorrente non dispone di alcun diritto di passo sulla strada privata che separa il suo fondo dalla part. n. __________ RF. Altrettanto certo ed incontestabile è quindi che il suo fondo non dispone di un accesso sufficientemente garantito dal profilo giuridico. Nemmeno la ricorrente, tutto sommato, contesta questa deduzione. Essa si limita invero a rilevare di beneficiare di un diritto acquisito sull'attuale accesso al fondo (contiguo alla strada privata), rimproverando all'autorità di non avere accordato, per motivi di proporzionalità, un accesso provvisorio parzialmente sovrapposto a quello previsto dai piani inoltrati fintanto che la strada privata non verrà espropriata, allargata e trasformata in una strada di servizio aperta al pubblico come previsto dal piano del traffico.

                                         Dato per acquisito che l'accesso, così com'è previsto dai piani annessi alla domanda di costruzione, non risponde alle esigenze poste dall’art. 19 LPT, le contestazioni sollevate dall'insorgente si riducono in sostanza alla questione a sapere se possa essere accordato, semmai a titolo di precario, un permesso in variante che riprenda l’accesso esistente come prevedeva il progetto iniziale, modificato dalla ricorrente su richiesta del municipio.

                                         Notoriamente, il principio di proporzionalità vieta di respingere domande di costruzione non conformi al diritto quando il difetto può essere facilmente corretto rilasciando una licenza subordinata a determinate condizioni.

                                         La soluzione prospettata dall’insorgente non costituisce tuttavia un emendamento di lieve entità, che può essere facilmente imposto assoggettando la licenza ad opportune condizioni. Al di là del necessario adattamento dei piani, comportando un sostanziale cambiamento delle condizioni di utilizzazione dell'attuale accesso diretto alla strada cantonale, la modifica non può prescindere dal coinvolgimento del Dipartimento del territorio. Rende quindi inevitabile l'esperimento di una procedura ordinaria di rilascio di un permesso di costruzione in variante.

                                         In quanto volte al conseguimento della licenza negata o di un permesso in variante, le contestazioni sollevate dall'insorgente vanno quindi disattese.

                                         2.3. Da respingere sono pure le censure di violazione del diritto di essere sentita, sollevate dall'insorgente con riferimento al fatto che la decisione municipale impugnata non precisa in che misura le opposizioni dei vicini sono state accolte.

                                         Dall'insieme delle circostanze, risulta in effetti evidente che il municipio ha respinto la domanda di costruzione a causa dell'insufficienza dell'accesso. È altrettanto evidente che qualora questo impedimento dovesse venire a cadere, occorrerà ancora verificare il fondamento delle ulteriori contestazioni sollevate dagli opponenti. Costituendo l'insufficienza dell'accesso un difetto al quale non si può porre rimedio subordinando la licenza a semplici clausole accessorie, anche la richiesta di annullamento con rinvio degli atti al Consiglio di Stato, avanzata dalla ricorrente __________ in via subordinata, va quindi respinta.

                                   3.   Ricorso __________

                                         3.1. Giusta l'art. 31 PAmm, il Consiglio di Stato ed il Tribunale cantonale amministrativo, quali autorità di ricorso, condannano la parte soccombente al pagamento di un'indennità alla controparte. La norma non fissa i parametri per la commisurazione delle ripetibili. L'autorità dispone di un potere discrezionale delimitato da criteri di equità e ragionevolezza (RDAT 1987 n. 72). In sostanza, il soccombente deve rifondere alla controparte soltanto le spese oggettivamente indispensabili alla conveniente tutela dei suoi interessi che questa ha fatto valere in giudizio, ossia quelle esposte dai patrocinatori legali. Occorrerà pertanto avere riguardo alla complessità e all'importanza, al valore e all'estensione della pratica, alla competenza professionale dell'avvocato, al tempo ed alla diligenza impiegati, nonché alla situazione sociale e patrimoniale delle parti (RDAT 1994 II n. 12; M. Borghi / G. Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 31 PAmm n. 3).

                                         3.2. In concreto, è di meridiana evidenza che l'indennità di fr. 100.- accordata dal Consiglio di Stato al ricorrente __________ è manifestamente insufficiente. Il fatto che l'allegato inoltrato da questo ricorrente al Consiglio di Stato fosse sostanzialmente identico a quello inoltrato dagli altri opponenti non giustifica il riconoscimento di un'indennità inferiore.

                                         Su questo punto il giudizio governativo va quindi riformato, aumentando l'indennità accordata ad __________ a fr. 400.- come richiesto con il ricorso. Importo, sicuramente conforme ai criteri di commisurazione sopra elencati.

                                   4.   Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso della __________ va quindi respinto, addebitando alla ricorrente la tassa di giustizia e le ripetibili. Il ricorso di ____________________ va invece accolto, riformando di conseguenza il giudizio impugnato. Essendosi la __________ rimessa al giudizio di questo tribunale ed essendosi invece il Consiglio di Stato opposto all'accoglimento dell'impugnativa, le ripetibili di questa istanza vanno poste a carico dello Stato.

Per questi motivi,

visti gli art. 19, 22 LPT; 21 LE; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   1.1. Il ricorso (a) di __________ è accolto.

§. Di conseguenza, il dispositivo n. 1.2. della decisione n. 1825 del 29 aprile 2003 del Consiglio di Stato è riformato nel senso che la __________ rifonderà __________ fr. 400.- a titolo di ripetibili.

                                         1.2. Lo Stato rifonderà ad __________ fr. 300.- a titolo di

                                                 ripetibili.

                                   2.   2.1. Il ricorso (b) della __________ è respinto.

2.2. La tassa di giustizia di fr. 1'000.- è posta a carico della __________, che rifonderà fr. 800.- al comune di __________ e fr. 800.- al resistente __________ a titolo di ripetibili.

                                    3.   Intimazione a:

__________

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario