Incarto n. 52.2003.158
Lugano 14 agosto 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 12 maggio 2003 della
__________
contro
la decisione 29 aprile 2003 del municipio di __________, che delibera alla ditta __________ la realizzazione dell’impianto elettrico del __________ dell’azienda dell’acqua potabile;
vista la risposta 23 giugno 2003 del municipio di __________;
preso atto della replica 4 luglio 2003 della ricorrente e della duplica 28 luglio 2003 del municipio;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che il __________ (FU n. __________, pag. __________), l’Azienda comunale acqua potabile di __________ ha indetto un pubblico concorso, retto dalla LCPubb, per l'aggiudicazione della fornitura e dell'installazione dell’impianto elettrico del __________;
che il capitolato d’appalto e modulo d’offerta, alla posizione 252, chiedeva ai concorrenti di allegare all’offerta i seguenti documenti:
252.110 dichiarazioni attestanti il pagamento degli oneri sociali;
252.120 dichiarazioni attestanti il pagamento delle imposte cantonali e comunali;
252.130 dichiarazione della Commissione paritetica competente attestante il rispetto del CCL;
252.140 certificato ISO (se in possesso);
252.150 elenco dei lavori simili eseguiti negli ultimi 5 anni;
che alla posizione 252.160 il capitolato avvertiva che in caso di mancanza di uno o più documenti richiesti nelle posizioni 252 comportano l’esecuzione (recte: l’esclusione) dell’offerta;
che alla gara hanno partecipato 13 ditte, fra cui la ricorrente, che ha inoltrato un’offerta di fr. 9'985.40;
che all’offerta non erano allegate né la dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento delle imposte comunali, né la lista dei lavori eseguiti negli ultimi 5 anni;
che con decisione 29 aprile 2003 il municipio ha aggiudicato i lavori alla __________, per l’importo di fr. 10'192.85;
che con la stessa decisione l’autorità comunale ha escluso l’offerta della __________ perché non era corredata né dalla dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento delle imposte alla fonte, né dall’elenco dei lavori simili eseguiti negli ultimi 5 anni, richiesto dalla posizione 252.150 del capitolato;
che contro la predetta decisione la __________ è insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l’annullamento;
che con succinta motivazione l’insorgente si limita ad affermare di aver allegato la dichiarazione comprovante l’avvenuto pagamento delle imposte alla fonte, ma di non aver allegato l’elenco dei lavori simili eseguiti negli ultimi 5 anni, perché non ne ha mai realizzati, pur avendone compiuti di ben più complessi e costosi;
che all’accoglimento del ricorso si oppone il municipio, rilevando di essersi erroneamente riferito alle imposte alla fonte, invece che a quelle comunali e rimproverando alla ricorrente di non aver allegato all’offerta una dichiarazione attestante che non aveva eseguito lavori simili negli ultimi 5 anni;
che l'__________ non ha presentato osservazioni;
che con la replica e la duplica le parti non hanno addotto alcunché di nuovo;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall’art. 36 cpv. 1 LCPubb;
che in quanto partecipante alla gara l'insorgente è legittimato a ricorrere;
che il gravame è tempestivo e può essere evaso sulla base degli atti, con succinta motivazione, siccome palesemente infondato;
che, notoriamente, il bando e la documentazione di gara costituiscono la legge stessa del concorso; l’aggiudicazione a condizioni diverse da quelle stabilite dal bando e dal capitolato costituisce una violazione del diritto, che per principio implica l'annullamento della decisione in caso di ricorso;
che giusta l’art. 5 lett. c LCPubb, il committente è tenuto ad aggiudicare la commessa unicamente a concorrenti che abbiano, fra l’altro, pagato le imposte; concorrenti che non rispettano questa esigenza sono esclusi dalla procedura (art. 25 lett. c LCPubb).
che al fine di dimostrare l’adempimento degli obblighi tributari e di quelli verso le istituzioni sociali i concorrenti devono allegare all’offerta dichiarazioni atte a comprovarne l’avvenuto pagamento (art. 30 RLCPubb);
che se previsto nel bando di gara, il committente deve richiedere gli eventuali documenti mancanti, assegnando un termine perentorio per produrli con la comminatoria d'esclusione dell'offerta dall’aggiudicazione in caso d'inadempienza;
che, in concreto, il capitolato chiedeva chiaramente ai concorrenti di produrre, assieme all'offerta, anche una dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento delle imposte comunali;
che, altrettanto chiaramente, il capitolato comminava l'esclusione dalla gara in caso di mancata produzione dell'attestazione richiesta; non prevedeva l'assegnazione di un termine perentorio per porre rimedio ad eventuali omissioni;
che la ricorrente non ha prodotto nemmeno in questa sede una dichiarazione del municipio di __________, attestante l'avvenuto pagamento delle imposte comunali;
che già per questo motivo l'offerta della ricorrente andava estromessa dalla gara;
che il fatto che il municipio, invece di rilevare la mancata produzione della dichiarazione attestante il pagamento delle imposte comunali, abbia per inavvertenza indicato che l'offerta non era corredata da una dichiarazione attestante il pagamento delle imposte alla fonte non permette di giungere a conclusioni più favorevoli all'insorgente; l'erronea motivazione del provvedimento di estromissione non sana il difetto;
che analoghe considerazioni valgono anche per quel che concerne la mancata produzione dell'elenco dei lavori simili eseguiti dalla ricorrente negli ultimi cinque anni; il fatto che non ne abbia eseguiti non la dispensava dall'obbligo di produrre un documento che attestasse questa circostanza;
che anche se si volesse ammettere che l'inosservanza di questa prescrizione non è atta, dal profilo della proporzionalità, a giustificare l'esclusione dell'offerta, l'esito del ricorso non potrebbe essere diverso;
che stando così le cose, il ricorso va senz'altro respinto;
che la tassa di giustizia, commisurata al lavoro occasionato dall'impugnativa ed all'esiguo valore della commessa, è posta a carico della ricorrente secondo soccombenza;
per questi motivi,
visti gli art. 5, 36 LCPubb; 30 RLCPubb; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 400.- è a carico della ricorrente.
3. Intimazione a:
__________
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario