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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 12.06.2003 52.2003.157

12. Juni 2003·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,204 Wörter·~6 min·3

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 52.2003.157  

Lugano 12 giugno 2003  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Werner Walser, Raffaello Balerna, quest'ultimo in sostituzione del giudice Stefano Bernasconi, impedito;

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 12 maggio 2003 della

__________  

contro  

la decisione 7 maggio 2003 del municipio di __________, che delibera all'impresa di pittura __________ le opere da pittore da eseguire nel locale scuola __________;

viste le risposte:

-    4 giugno 2003 della ditta __________;

-    4 giugno 2003 del municipio di __________;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   Il 3 aprile 2003 il municipio di __________ ha indetto un pubblico concorso, retto dalla LCPubb, per l'aggiudicazione di opere da gessatore, pittore e falegname da eseguire nella locale scuola __________.

                                         Il capitolato d’appalto e modulo d’offerta, alla posizione 321.300, chiedeva ai concorrenti di allegare le dichiarazioni comprovanti l’avvenuto pagamento dei seguenti contributi di legge:

-          AVS / AI / IPG

-          SUVA o istituto analogo

-          Cassa pensione LPP

-          Assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia

-          Contributi professionali

-          Imposte alla fonte (anche se non assoggettati)

                                         La posizione 321.310 sollecitava i concorrenti a produrre le dichiarazioni comprovanti l’avvenuto pagamento delle imposte cantonali e comunali, mentre la posizione 321.320 chiedeva la produzione della dichiarazione della Commissione paritetica competente attestante il rispetto del CCL, rispettivamente di una proposta di convenzione per garantire la sicurezza e la tutela della salute.

                                         La posizione 321.310 precisava che: "in caso di mancanza di uno o più documenti richiesti alle posizioni 321.300, 321.310 e 321.320 il committente ha la facoltà di richiederli in un secondo tempo assegnando un termine perentorio di 5 giorni per produrli; in caso contrario l’offerta sarà esclusa dalla procedura d’aggiudicazione."

                                     B.  Per i lavori da pittore si sono annunciate otto ditte, fra cui la __________ di __________, con un’offerta di fr. 12'291.00.

                                         All’offerta la __________ ha allegato i seguenti documenti:

un elenco delle referenze;

una dichiarazione di adesione al CCL;

una fattura della Cassa malati __________ relativa al pagamento dei premi LAMal di __________ e __________ di fr. 641.80 con ricevuta di pagamento;

una dichiarazione della Cassa malati __________ attestante il pagamento dei premi sino al 25 febbraio 2003;

una dichiarazione di adesione PI della Cassa malati __________ relativa a __________;

un certificato di assicurazione della Cassa malati __________ LAMal relativo a __________;

una dichiarazione di accettazione della proposta di assicurazione responsabilità civile della Generali per l’impresa __________;

un estratto conto dei contributi personali AVS/AI/IPG dell’Istituto assicurazioni sociali relativo a __________;

una dichiarazione attestante l'inesistenza di debiti per imposte cantonali dell’Ufficio esazione e condoni;

una dichiarazione attestante l'inesistenza di debiti imposte comunali di __________;

                                  C.   Valutate in base ai criteri d’aggiudicazione le offerte pervenutegli, il 7 maggio 2003 il municipio ha deliberato le opere da pittore alla ditta __________ per l’importo di fr. 16'077.05.

                                         Dal protocollo di valutazione si evince che l’offerta della __________ è stata ritenuta "non conforme" (scartata), siccome priva delle dichiarazioni di pagamento di numerosi contributi sociali (AVS/ AI/IPG, SUVA, LPP; IPG malattia, contributi professionali, imposte alla fonte), nonché della dichiarazione della commissione paritetica e di una proposta per la sicurezza, richieste dal capitolato.

                                  D.   Contro la predetta decisione, la __________ insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l’annullamento e postulando l’assegnazione dei lavori.

                                         L’insorgente rileva in sostanza di aver prodotto i documenti richiesti, rimproverando al municipio di non avergli chiesto eventuali documenti mancanti.

                                  E.   All’accoglimento del ricorso si oppone il municipio, rilevando che il capitolato non obbligava l’autorità comunale a chiedere eventuali documenti mancanti. Gliene dava soltanto la facoltà.

                                         La ditta __________ si è invece rimessa al giudizio del Tribunale cantonale amministrativo.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall’art. 36 cpv. 1 LCPubb. In quanto partecipante al concorso, la __________ è di principio legittimata a ricorrere. Per essere abilitata ad impugnare l'aggiudicazione dovrà tuttavia conseguire l'annullamento del provvedimento di estromissione. Con questa riserva il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine.

                                         Il giudizio può essere reso sulla base degli atti (art. 18 PAmm), senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).

                                   2.   Giusta l'art. 30 cpv. 1 RLCPubb, all’offerta devono essere allegate le dichiarazioni comprovanti l’avvenuto pagamento di:

-          AVS/AI/IPG;

-          Assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia;

-          SUVA o istituto analogo;

-          Cassa pensione (LPP);

-          Contributi professionali;

-          Imposte alla fonte;

-          Imposte cantonali e comunali cresciute in giudicato;

-          Rispetto del CCL (vedi cpv. 5).

                                         Se previsto nel bando di gara, soggiunge la norma, il committente deve richiedere gli eventuali documenti mancanti di cui sopra, assegnando un termine perentorio di 5 giorni per produrli. In caso contrario l’offerta sarà esclusa dalla procedura di aggiudicazione. Con quest'ultima disposizione, introdotta nel RLCPubb con emendamento del 15 novembre 2002 (BU __________), si è inteso porre rimedio al rigore formale della norma previgente, che, in combinazione con adeguate, esplicite comminatorie contenute nel capitolato, determinava spesso l'esclusione dalla gara di concorrenti di per sé idonei a causa di insufficienze nella produzione dei documenti attestanti l'avvenuto pagamento degli oneri sociali e delle imposte.

                                   3.   3.1. Nell'evenienza concreta, il capitolato d'appalto e modulo d'offerta riservava al municipio la facoltà di richiedere in un secondo tempo ai concorrenti di produrre entro un termine perentorio di 5 giorni eventuali documenti mancanti, richiesti alle posizioni 321.300, 321.310 e 321.320 per attestare l'avvenuto pagamento dei contributi sociali e delle imposte.

                                         L'esercizio della facoltà di chiedere eventuali documenti mancanti non è rimesso alla libera ed insindacabile discrezione dell'autorità comunale. A dispetto del suo tenore letterale, di natura apparentemente potestativa, la riserva va letta ed interpretata alla luce della norma di regolamento, che obbliga il municipio a richiederli ove sia espressamente previsto dal capitolato. Nella misura in cui siano ipotizzabili, eccezioni a questa regola vanno comunque debitamente motivate.

                                         3.2. L'offerta della __________ non era corredata da tutti i documenti richiesti dalla posizioni 321.300, 321.310 e 321.320.

                                         Parecchi dei documenti allegati all'offerta non erano conformi alle esigenze di legge. Conformi erano soltanto le dichiarazioni attestanti l'avvenuto pagamento delle imposte cantonali e comunali. Gli altri documenti non costituiscono invece dichiarazioni attestanti l'avvenuto pagamento degli oneri sociali.

                                         Preso atto di queste carenze, il municipio ha aggiudicato i lavori messi a concorso alla ditta __________, escludendo implicitamente l'offerta della ricorrente, giudicandola "non conforme", siccome non corredata di tutta la documentazione richiesta. L'esclusione non può essere confermata già perché priva di qualsiasi motivazione. Anche volendo ammettere che l'esclusione sia rimessa all'apprezzamento dell'autorità comunale, il provvedimento non può essere avallato perché del tutto immotivato. Nemmeno in questa sede il municipio ha saputo giustificarlo.

                                   4.   Stando così le cose, il ricorso va accolto, annullando l'aggiudicazione e rinviando gli atti al municipio affinché renda una nuova decisione, previa assegnazione di un termine di cinque giorni alla ricorrente per completare l'offerta con le dichiarazioni mancanti.

                                         Dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia.

Per questi motivi,

visti gli art. 36, 37 LCPubb; 30 RLCPubb; 3, 18, 28, 60, 61, 65 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è accolto.

§.  Di conseguenza:

1.1.   la decisione 7 maggio 2003 del municipio di __________ è annullata.

1.2.   gli atti sono rinviati al municipio affinché renda una nuova decisione, previa assegnazione di un termine di cinque giorni alla ricorrente per completare l'offerta con le dichiarazioni mancanti.

                                   2.   Non si preleva tassa di giustizia.

                                      3.   Intimazione a:

  __________

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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