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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 02.07.2003 52.2003.140

2. Juli 2003·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·2,478 Wörter·~12 min·4

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 52.2003.140  

Lugano 2 luglio 2003  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi e Werner Walser

segretario:

Thierry Romanzini, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 30 aprile 2003 di

__________ patrocinato dall'avv. __________    

contro  

la risoluzione 25 marzo 2003 (n. 1388) del Consiglio di Stato, che ha dichiarato irricevibile in quanto tardiva l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 11 dicembre 2002 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione, in materia di revoca del permesso di domicilio;

viste le risposte:

-      9 maggio 2003 del Dipartimento delle istituzioni,

-    13 maggio 2003 del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   Il 16 marzo 1994 l'Ufficio federale degli stranieri (UFDS) ha vietato l'entrata in territorio elvetico fino al 15 marzo 1996 al cittadino dominicano __________ (1972) per gravi infrazioni alle prescrizioni di polizia degli stranieri.

Rientrato il 5 maggio 1995 illegalmente nel nostro Paese, il ricorrente si è sposato il 17 maggio successivo a __________ con la cittadina elvetica di origine dominicana __________ (1960). Per vivere insieme alla moglie egli è stato posto al beneficio di autorizzazioni di dimora annuali, mentre il 5 maggio 2001 ha ottenuto un permesso di domicilio.

                                  B.   a) Interrogato il 22 novembre 2002 dalla Polizia cantonale in merito alla sua relazione e convivenza con la connazionale __________ (1977), __________ ha dichiarato quanto segue:

"Dal 1995 mi trovo in Svizzera. Abitavo a __________. Lo stesso anno, se non vado errato nel corso del mese di aprile, a __________ mi sono sposato con la cittadina svizzera __________ 2.01.1960. Dalla nostra unione non sono nati figli. L'anno dopo, 1996, a __________ avevo modo di conoscere la connazionale ____________________, sposata con un cittadino svizzero. Non hanno avuto figli. Ci siamo innamorati tanto è vero che abbiamo avuto un figlio di nome __________, nato il 24.03.1997 a Santo Domingo. Io ho riconosciuto mio figlio. La mia amica abitava con sua madre a __________ in __________. Per contro io abitavo in via __________ a __________. Ho ottenuto regolare divorzio da mia moglie tre mesi fa. Per contro la mia convivente, sebbene è separata, risulta ancora sposata. La stessa non lavora. Da quattro mesi lavoro presso la ditta di pavimentazione __________ di __________. Il mio stipendio si aggira a circa fr. 4'000.– netti. Visto che tra di noi tutto funzionava a meraviglia abbiamo deciso di abitare assieme. Infatti a partire dal 16.07.2001 abitiamo a __________ in via __________. Il contratto d'affitto è a nome di tutte e due. Trattasi di appartamento di due locali e mezzo per una pigione mensile di fr. 800.–. Da quando abitiamo in via __________ siamo regolarmente notificati presso il controllo abitanti del Comune di __________. In data 18.01.2000 è nata nostra figlia __________, che io ho riconosciuto.

Adr: da quando abitiamo assieme la nostra convivenza è effettiva e dormiamo sotto lo stesso tetto.

Adr: sono a conoscenza che la mia amica ha un ordine di partenza per il giorno 31.12.2002 emesso alla __________ di __________. A tale proposito posso dire che questo pomeriggio abbiamo un appuntamento con il nostro legale avv. __________ di __________, in merito a questa decisione.

Ieri mattina, verso le ore 08.30, agenti della __________ di __________ hanno eseguito un controllo presso il nostro appartamento. Hanno potuto accertare che nei locali vi sono miei effetti personali, capi di vestiario e necessario per l'igiene personale. Questo è tutto quanto posso dichiarare in merito. Letto, confermo e firmo".

b) Fondandosi sulle premesse emergenze, in data 11 dicembre 2002 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni ha deciso di revocare il permesso di domicilio a __________, perché dal 1996 il suo matrimonio con una cittadina svizzera esisteva solo sulla carta, fissandogli contestualmente il 15 gennaio 2003 quale ultimo termine per lasciare il territorio cantonale. L'autorità ha precisato che se fosse stata a conoscenza di tale situazione prima del rilascio dell'autorizzazione di domicilio, il permesso di dimora dell'interessato sarebbe stato revocato.

La decisione, resa sulla base degli art. 3 cpv. 2, 7, 9 cpv. 4 lett. a LDDS, è stata inviata per raccomandata all'indirizzo di Locarno, ma non è stata ritirata dall'interessato.

c) Con scritto 30 dicembre 2002 __________ ha chiesto alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione a __________ di inviargli nuovamente la decisione di revoca al fine di determinarsi al riguardo, adducendo che non l'aveva ricevuta perché era in vacanza all'estero.

Il 13 gennaio 2003 l'insorgente ha ritirato la missiva presso l'Ufficio regionale degli stranieri di __________.

                                  C.   Adìto il 24 gennaio 2003 da __________, il 25 marzo successivo il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile il suo ricorso.

Il Governo ha considerato tardivo il gravame, in quanto inoltrato oltre i termini ricorsuali. A titolo abbondanziale, l'Esecutivo cantonale ha confermato la decisione impugnata sulla base dei motivi addotti dal dipartimento.

Nel frattempo, con sentenza 13 febbraio 2003, il Pretore della giurisdizione di Locarno-Città ha sciolto per divorzio il matrimonio dei coniugi __________.

                                  D.   Contro la predetta pronunzia governativa, __________ si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento.

Sostiene di non aver ritirato tempestivamente la raccomandata in quanto si trovava all'estero e non doveva aspettarsi di ricevere all'improvviso una decisione così incisiva circa il suo permesso. Ritiene pertanto che il termine per impugnarla decorresse dal 13 gennaio 2003, momento in cui egli ne ha preso formalmente conoscenza.

Critica inoltre il dipartimento per non averlo interpellato prima di emanare la decisione di revoca, dolendosi in sostanza della violazione del suo diritto di essere sentito.

Nel merito contesta di aver commesso abuso di diritto, adducendo che il suo matrimonio è stato effettivamente vissuto e consumato all'inizio e rilevando che l'autorità era a conoscenza della sua situazione personale e famigliare già prima di porlo al beneficio del permesso di domicilio.

                                  E.   All'accoglimento del ricorso si oppongono sia il Consiglio di Stato sia il dipartimento con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   1.1. In materia di diritto degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime possono essere impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (cfr. art. 10 lett. a LALPS).

1.2. Giusta l'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG, in ambito di polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento la legislazione federale non conferisce un diritto. Sennonché, indipendentemente dalla sussistenza di un diritto, il ricorso di diritto amministrativo è ammissibile contro decisioni concernenti la revoca di permessi (art. 101 lett. d combinato con l'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; DTF 99 Ib 1 consid. 2; Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in: RDAF 53/1997, pag. 325). Anche la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire sull'impugnativa inoltrata da __________ è pertanto data.

1.3. Il gravame in oggetto, tempestivo (art. 10 LALPS e 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).

                                   2.   2.1. Giusta l'art. 9 LALPS, entro 15 giorni dalla notifica della decisione dell'autorità è dato ricorso al Consiglio di Stato, a meno che la legge non preveda diversamente (cfr. anche art. 46 cpv. 1 PAmm). I termini stabiliti dalla legge sono perentori (art. 11 primo periodo PAmm).

Per quanto riguarda la decorrenza dei termini ricorsuali, va osservato quanto segue: quando il tentativo di intimazione di un invio raccomandato da parte della Posta si rivela infruttuoso, viene emesso un avviso di ritiro nella bucalettere o nella casella postale del destinatario; l'invio è considerato validamente notificato se è successivamente ritirato presso l'ufficio postale. Se ciò non avviene entro il termine di ritiro, l'invio è considerato notificato l'ultimo giorno di questo termine, nella misura in cui il destinatario doveva prevedere di ricevere un atto da parte di un'autorità (cosiddetta "Zustellfiktion"; DTF 127 I 34, consid. 2a/aa, 119 Ib consid. 3b e rinvii; Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, n. 1b ad art. 14 con rif.). Tale termine è di sette giorni, come precedentemente sancito dall'art. 169 cpv. 1 lett. d dell'abrogata Ordinanza 1 della Legge federale sul servizio delle poste (Osp 1) e ora dalle Condizioni generali della posta (cifra 2.3.7 litt. b nella versione, qui di rilievo, del 1° gennaio 2002). Il Tribunale federale ha più volte ribadito che l'applicazione di tale finzione nel caso di un infruttuoso tentativo di distribuzione non costituisce un eccesso di formalismo, perché risponde ad un'esigenza di chiarezza, semplicità e soprattutto uniformità; dal profilo della certezza del diritto è importante non solo per l'autorità di prima istanza, ma anche per eventuali controparti e per le autorità di ricorso, riconoscere in base a criteri oggettivi che una decisione è cresciuta in giudicato (da ultimo: DTF 127 I 35, consid. 2b).

2.2. In concreto, la decisione 11 dicembre 2002 della Sezione dei permessi e dell'immigrazione, munita dei mezzi e dei termini di ricorso, è stata inviata per posta raccomandata il giorno stesso al domicilio del ricorrente (via __________, a __________). Al destinatario essendo assente, gli è stato lasciato avviso di ritiro nella bucalettere; non ritirato, l'invio è stato retrocesso al mittente.

Il termine di 15 giorni per impugnare il provvedimento non ha però iniziato a decorrere il giorno successivo il settimo giorno di giacenza all'ufficio postale, perché questo giorno cadeva nelle ferie giudiziarie (7 giorni prima e 7 giorni dopo il Natale: art. 13 PAmm), bensì il giorno 3 gennaio, giungendo poi a scadenza il 17 gennaio 2003. Ne consegue che la decisione di revoca del permesso di domicilio è cresciuta in giudicato il 18 gennaio 2003. Il ricorso 24 gennaio 2003 al Consiglio di Stato era dunque manifestamente tardivo.

2.3. Il ricorrente sostiene che, a causa della sua assenza all'estero, è venuto a formalmente conoscenza del contenuto del provvedimento in parola soltanto il 13 gennaio 2003, quando ha ritirato la decisione 11 dicembre 2002 presso l'Ufficio regionale degli stranieri di Locarno, dopo averne fatto espressa richiesta il 30 dicembre 2002. L'insorgente asserisce che, non dovendosi aspettare un provvedimento così incisivo, egli non era tenuto a prendere tutte quelle misure necessarie per tutelarsi affinché la corrispondenza gli venisse recapitata durante la sua assenza. Gli argomenti addotti non possono essere condivisi.

Sollecitato dall'agente interrogante il 22 novembre 2002 in merito alla durata della sua relazione e convivenza con __________, __________ ha in particolare dichiarato alla polizia:

"sono a conoscenza che la mia amica ha un ordine di partenza per il giorno 31.12.2002 emesso alla __________ di __________. A tale proposito posso dire che questo pomeriggio abbiamo un appuntamento con il nostro legale avv. __________ di __________, in merito a questa decisione".

In siffatte circostanze, stante che la sua convivente doveva lasciare il territorio elvetico per la fine dell'anno, __________, che aveva avuto un ruolo importante in tutta la vicenda, non poteva certo escludere che eventuali atti giudiziari o amministrativi gli venissero recapitati entro breve tempo, ritenuto che il suo soggiorno in Svizzera dipendeva da un permesso, di dimora prima e di domicilio poi, ottenuto perché sposato con un'altra donna. Egli non ha quindi agito con diligenza, omettendo di prendere le misure necessarie affinché la corrispondenza gli potesse essere regolarmente notificata, eventualmente tramite terza persona. Del resto, il precedente legale dell'insorgente, avv. __________, era stato messo al corrente della revoca del permesso di domicilio del suo cliente tramite scritto 16 dicembre 2002 con il quale la Sezione dei permessi e dell'immigrazione gli comunicava che il termine di partenza fissato al 31.12.2002 a __________ non veniva prorogato perché "negli scorsi giorni al signor __________ è stato revocato il permesso di domicilio C" .

Quando il 30 dicembre 2002 __________ ha chiesto alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione la decisione di cui trattasi, egli già sapeva che il permesso di domicilio gli era stato revocato. Egli l'ha poi ritirata solo il 13 gennaio 2003 presso l'Ufficio regionale degli stranieri di __________, e  a quel momento era ancora in tempo per impugnarla; in effetti, il suo precedente legale due giorni più tardi aveva preannunciato telefonicamente all'Ufficio regionale degli stranieri di __________ che stava preparando il ricorso, poi però inoltrato personalmente da __________ solo il 24 gennaio successivo (v. nota interna 15 gennaio 2003).

Per quanto riguarda la pretesa violazione del diritto di essere sentito, l'esame della censura presuppone comunque l'esistenza di un ricorso tempestivo che, in concreto non c'è.

L'insorgente non invoca nemmeno la restituzione in intero contro il lasso dei termini (art. 12 PAmm).

2.4. Il Consiglio di Stato, accertata la tardività del gravame inoltratogli da __________, lo ha pertanto correttamente dichiarato irricevibile.

                                   3.   A titolo abbondanziale, si rileva che il ricorso andrebbe respinto anche nel merito (art. 3 cpv. 2, 7 cpv. 2 e 9 cpv. 4 lett. a LDDS).

Il ricorrente si è separato dalla moglie nel 1997 andando poi a vivere con __________, con la quale intratteneva una relazione perlomeno da metà del 1996 e dalla quale ha avuto due figli, il primo nato nel mese di marzo 1997.

Con l'unione coniugale da tempo gravemente turbata ed esistente solo dal lato formale, __________ ha manifestamente commesso abuso di diritto invocando il proprio matrimonio nelle diverse domande di rinnovo del permesso di dimora per soggiornare in Svizzera. Venuto meno lo scopo del soggiorno del ricorrente nel nostro Paese prima del decorso del periodo quinquennale che gli conferiva il diritto al permesso di domicilio, viene pure a mancare la ragione che giustificava l'ottenimento di siffatto permesso.

Del resto, l'insorgente non aveva mai informato l'autorità che conviveva con un'altra donna dalla quale aveva avuto due figli. Inoltre, nella domanda 6 maggio 2001 volta a ottenere il permesso di domicilio, egli aveva espressamente indicato, contrariamente al vero, che sua moglie dimorava nell'appartamento coniugale di via ____________________ a __________.

In queste circostanze, il ricorrente non può invocare che il dipartimento era al corrente della propria situazione famigliare già prima di concedergli il permesso di domicilio.

Per il resto, è sufficiente rinviare alle pertinenti motivazioni poste a fondamento del giudizio impugnato.

                                   4.   Sulla scorta di quanto precede, il ricorso dev'essere respinto. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 3 cpv. 2, 7 cpv. 2, 9 cpv. 4 LDDS; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 e 101 lett. d OG; 9 e 10 lett. a LALPS; 3, 11, 12, 13, 18, 28, 43, 46, 60, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa e le spese di giustizia, per complessivi di fr. 800.–, sono poste a carico del ricorrente.

                                   3.   Contro la presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.

                                      4.   Intimazione a:

  __________

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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